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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2005, n. 22-14834

Contributi regionali per la realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti. Modifica alla D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 relativa alle disposizioni da applicarsi ai soggetti beneficiari di contributo ed ai soggetti ammissibili a finanziamento

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 87-10253 del 1 agosto 2003, ha dettato le disposizioni da applicare ai soggetti beneficiari di contributo regionale ed ai soggetti ammissibili a finanziamento di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000, per la realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La necessità di tale provvedimento scaturiva dal nuovo assetto normativo dei servizi pubblici locali previsto dall’art. 35 della L. n. 448/2001, che ha modificato l’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e dalla L.R. n. 24/2002 - Norme per la gestione dei rifiuti -. L’art. 35 L. n. 448/2001, in particolare, prevedeva la separazione della proprietà degli impianti, sempre in capo agli enti locali - direttamente o tramite una società di capitali a maggioranza pubblica incedibile - dall’erogazione del servizio, attività da svolgersi tramite società di capitali individuate con procedure ad evidenza pubblica. La L.R. n. 24/2002, in accordo con quanto dettato dall’art. 35 L. n. 448/2001, prevede la distinzione delle funzioni di governo, affidate all’ente pubblico, dalla gestione degli impianti e dall’erogazione del servizio, la separazione della proprietà degli impianti dall’erogazione del servizio oltrechè, dando attuazione al comma 3 dell’art 113 D.Lgs. n. 267/2000, la separazione dell’attività di gestione degli impianti da quella di erogazione del servizio. La L.R. n. 24/2002 attribuisce pertanto ai Consorzi unici di bacino le funzioni di governo e coordinamento per assicurare l’esecuzione dei servizi di gestione integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti, la realizzazione e gestione delle strutture di servizio a supporto della raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento. Sono invece attribuite alle Associazioni di Ambito le funzioni di governo e coordinamento relative alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento. Inoltre, con deliberazione n. 64-9402 del 19.05.2003, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino e delle Associazioni di Ambito, disciplinando altresì la titolarità della proprietà degli impianti e delle strutture fisse a servizio della raccolta dei rifiuti urbani.

L’allegato alla D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 detta pertanto le disposizioni da applicare ai soggetti già individuati quali beneficiari di contributi di cui alle D.D.G.R. n. 26-25507 del 21 settembre 1998 e n. 16-409 del 10 luglio 2000 ed i cui progetti non siano conclusi prima della costituzione dei Consorzi di bacino nonché ai soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000, affinché gli stessi, a seguito dell’adeguamento al nuovo assetto organizzativo dei servizi pubblici locali previsto dalla L. n. 448/2001, dalla legge regionale n. 24/2002 e dal disciplinare tipo, possano mantenere le condizioni per l’ammissione ai predetti finanziamenti. In sintesi l’allegato dispone che:

- Punto A) - La titolarità del finanziamento è in capo al soggetto al quale, con provvedimento dirigenziale, è stato concesso il contributo fino alla costituzione del Consorzio obbligatorio di bacino; dopo tale data la titolarità del finanziamento passa a quest’ultimo al quale saranno pertanto erogati gli acconti e/o il saldo del contributo;

- Punto B) - Il soggetto beneficiario mantiene in capo a sé e, dopo la sua costituzione, al Consorzio di bacino la proprietà dei mezzi e delle attrezzature oggetto di contributo regionale per almeno 5 anni. In alternativa, previo parere favorevole della Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, programmazione gestione rifiuti, può essere attribuita alla società di capitali di cui all’art. 113 c. 13 D.Lgs. n. 267/2000 la proprietà delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature finanziate. La proprietà dei mezzi e delle attrezzature deve essere mantenuta per 5 anni, mentre le strutture di servizio devono essere mantenute in funzione per almeno 10 anni.

- Punto C) - Il soggetto beneficiario può individuare il soggetto a cui delegare l’attuazione del progetto oggetto di contributo o nella società di capitali di cui all’art. 113 c. 13 D.Lgs. n. 267/2000 o nella società di capitali affidataria diretta del servizio. Quest’ultima non può in alcun caso essere proprietaria dei beni oggetto di finanziamento.

L’art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla L. n. 326 del 24 novembre 2003, ha cambiato nuovamente la disciplina relativa all’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica modificando l’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, per quanto riguarda l’erogazione del servizio (art. 113 c. 5 D.Lgs. n. 267/2000), è stata introdotta la possibilità per gli enti locali di affidare direttamente il servizio a “società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano” (c.d. affidamento “in house”). Nel testo precedente l’erogazione del servizio poteva essere affidata esclusivamente a società di capitali individuate a seguito di gara ad evidenza pubblica. La scelta effettuata con la D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 di affidare la proprietà dei beni oggetto di contributo al Consorzio di bacino o alla società proprietaria degli impianti (art. 113 c. 13 D.Lgs. n. 267/2000) scaturiva dalla volontà di dotare il territorio di mezzi ed attrezzature, indipendentemente dalla società che, vincendo la gara ad evidenza pubblica bandita dal Consorzio di bacino, avrebbe erogato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

In alcune realtà piemontesi le aziende consortili beneficiarie dei contributi di cui alle D.D.G.R. n. 26-25507 del 21 settembre 1998 e n. 16-409 del 10 luglio 2000 hanno effettuato la trasformazione in Consorzio di bacino ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 24/2002 e del disciplinare tipo scindendo il ramo aziendale e destinandolo a società di nuova costituzione, a totale capitale pubblico, i cui soci sono gli stessi comuni aderenti al Consorzio di bacino. Al momento attuale e fino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2006, termine stabilito dall’art. 113 c. 15bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 14 della L. n. 326/2003) tali società operano sul territorio del bacino di competenza in forza dell’affidamento che i comuni avevano effettuato nei confronti della preesistente azienda consortile ed il cui contratto di servizio, in base a quanto stabilito dall’art. 11 c. 7 L.R. n. 24/2002, è ora gestito dal Consorzio di bacino. Alla luce della modifica introdotta dall’art. 14 D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, i Consorzi di bacino, alla scadenza del contratto, hanno la possibilità di affidare “in house” a tali società i servizi di raccolta dei rifiuti urbani sul proprio territorio. Con l’affidamento “in house” la società si obbliga ad esercitare la parte prevalente della propria attività sul territorio consortile: viene pertanto a cadere l’esigenza di vincolare la proprietà dei mezzi e delle attrezzature sul Consorzio di bacino per avere la garanzia del loro utilizzo nell’ambito del territorio relativo al progetto oggetto di finanziamento.

L’allegato F, punto D) della D.G.R. n. 64-9402 del 19 maggio 2003 di approvazione dello schema di disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino stabilisce il regime di proprietà delle strutture fisse a servizio della raccolta dei rifiuti urbani, attribuendone la proprietà al Consorzio di bacino o al singolo comune o a più comuni in comproprietà. Il punto B) dell’allegato alla D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 dispone invece erroneamente che il beneficiario del contributo possa attribuire la proprietà delle strutture finanziate, ossia dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, a favore delle “società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all’art. 35 c. 13 L. n. 448/2001".

Alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene dunque necessario modificare quanto previsto dai punti B) e C) dell’allegato alla D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 prevedendo la possibilità per il Consorzio di bacino beneficiario del contributo di attribuire la proprietà dei mezzi e delle attrezzature finanziate, oltrechè alla società di cui all’art. 113 c. 13 D.Lgs. n. 267/2000, anche alla società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113 comma 5, lett. c), purchè affidataria “in house” del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con un contratto di durata almeno quinquennale. Il soggetto beneficiario può altresì attribuire la proprietà dei centri di raccolta finanziati al Comune individuato per la localizzazione o a più comuni in comproprietà. Resta fermo il divieto di alienazione dei beni oggetto di contributo per almeno 5 anni ed il vincolo di destinazione dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio del Consorzio di bacino beneficiario del contributo oltrechè il mantenimento in esercizio dei centri di raccolta per almeno 10 anni.

Vista la L.R. n. 24/2002 e la D.G.R. n. 64-9402 del 19 maggio 2003 di approvazione dello schema di disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzio di bacino;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 113 come modificato dall’art. 35 della L. n. 448/2001 e dal D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla L. n. 326 del 23 novembre 2003;

Richiamate le DD.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000,

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostituire, per le considerazioni riportate in premessa, i punti B) e C) dell’allegato alla D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 con i seguenti:

B) Disposizioni in merito alla proprietà delle strutture e dei beni oggetto di contributo regionale.

Il Consorzio di bacino beneficiario del contributo si impegna a mantenere la proprietà dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto di finanziamento per almeno 5 anni, mentre i centri di raccolta, anch’essi di proprietà del Consorzio di bacino, dovranno essere mantenuti in funzione per almeno 10 anni.

In alternativa il Consorzio di bacino beneficiario del contributo, previa comunicazione alla Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti - Settore Programmazione gestione rifiuti -, può attribuire la proprietà dei beni mobili finanziati o alla società a capitale interamente pubblico ed incedibile di cui all’art. 113 comma 13 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., - la quale si obbliga a concedere in uso, con contratto di usufrutto, i beni finanziati al soggetto individuato dal Consorzio di bacino per la gestione del servizio -, o alla società a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113 c. 5 lett. c) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. purchè affidataria “in house” del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con contratto almeno quinquennale. Resta fermo il divieto di alienazione per 5 anni dei beni mobili oggetto di finanziamento ed il vincolo di destinazione dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio del Consorzio di bacino beneficiario del contributo.

Il Consorzio di bacino può altresì attribuire la proprietà del centro di raccolta oggetto di contributo al Comune nel quale il centro è localizzato o a più comuni in comproprietà, fermo restando l’obbligo di mantenerlo in esercizio per almeno 10 anni.

C) Individuazione di un soggetto attuatore dell’intervento.

Il Consorzio di bacino, previo parere favorevole della Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti - Settore Programmazione gestione rifiuti -, può individuare il soggetto a cui delegare l’attuazione dell’intervento oggetto di contributo o nella Società a capitale interamente pubblico ed incedibile, di cui all’art. 113 c. 13 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o alla società di capitali affidataria “in house” del servizio di raccolta ai sensi dell’art. 113 c. 5 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

I rapporti tra il Consorzio di bacino, soggetto beneficiario del contributo, ed il soggetto attuatore dovranno essere regolati da apposita convenzione i cui elementi essenziali devono essere:

- Obbligo del soggetto attuatore di realizzare l’intervento secondo quanto previsto dal progetto finanziato, dalle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione del contributo e secondo le indicazioni dettate dal soggetto beneficiario;

- Garanzia della copertura finanziaria dell’intervento per la quota non oggetto di contributo regionale;

- Vincolo della proprietà dei centri di raccolta realizzati e dei beni mobili acquistati in accordo a quanto stabilito al punto B) dell’allegato alla D.G.R. n. 87-10253 del 1 agosto 2003 e s.m.i.. Le infrastrutture ed i beni finanziati dovranno essere disponibili ed utilizzabili dal soggetto individuato dal Consorzio di bacino per la gestione del servizio.

Il soggetto attuatore espleterà per conto del soggetto beneficiario le procedure ad evidenza pubblica per la costruzione dei centri di raccolta e per la fornitura dei beni e dei servizi finanziati.

Tutti i rapporti con l’Amministrazione regionale inerenti il finanziamento rimangono comunque in capo al Consorzio di bacino.

- di demandare alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti l’adozione degli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)