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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005

Codice 25.8
D.D. 24 dicembre 2004, n. 2181

Autorizzazione idraulica - pratica n. 1924 - alluvione 2000-2002 - ripristino danni alluvionali - Comune di Alagna Valsesia - lavori di sistemazione idraulica rio Bonda - perizia di variante senza aumento di spesa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Alagna Valsesia ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’Ente gestore dovrà, in accordo con le disposizioni della L.R. 18/84 e s.m.i. e della L. 109/94 e s.m.i. in materia di lavori ed opere pubbliche, per gli articoli non derogati dall’O.M. 3090/2000, adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione del progetto definitivo approvato; ad esso compete quindi l’approvazione del progetto esecutivo ed ogni altra incombenza ai fini della realizzazione degli interventi, comprese le eventuali procedure per l’occupazione o l’adozione di atti ablativi;

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2005.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreche le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Comune di Alagna Valsesia dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonchè la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Alagna Valsesia dovrà inviare al Settore scrivente la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Comune di Alagna Valsesia dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (permesso di costruire, D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e L.R. n. 45 del 09/08/1989 in merito al vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento sono autorizzati, sotto il profilo idraulico, i lavori di sistemazione idraulica del Rio Bonda.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco