Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005

Codice 25.3
D.D. 17 dicembre 2004, n. 2146

Autorizzazione idraulica n. 3925 per la realizzazione di un attraversamento in sub-alveo con condotta in ghisa e realizzazione di platea e di due scogliere in massi a secco, sul torrente Fandaglia, in Comune di Rocca Canavese. Richiedente: Ditta S.M.A.T. S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta S.M.A.T. S.p.A. con sede in c.so XI Febbraio, 14 - Torino ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di attraversamento dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione del bauletto che delle scogliere i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. le scogliere dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nelle esistenti sponde, mentre i paramenti esterni dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. le scogliere dovranno essere mantenute ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua interessato, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva, ne lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a q.li 8,00, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il materiale di risulta proveniente degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state_seguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza d’eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo dei soggetti autorizzati di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere realizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989- vincolo idrogeologico, etc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi