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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005

Codice 25.6
D.D. 9 dicembre 2004, n. 2104

Polizia Idraulica n. 4068 - Lavori di consolidamento muro di contenimento del Lago di Beinette in comune di Beinette - Richiedente: Ditta S.I.A.B. S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Immobiliare Agricola Beinette S.r.l. con sede in Beinette - via Lago, 10 ad eseguire i lavori in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico, del lago;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico, resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto.

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del lago che lo rendessero necessario o che l’opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo