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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005
Codice 25.6
D.D. 16 novembre 2004, n. 1891
Polizia Fluviale n. 4256 - Istanza in sanatoria per la sistemazione idraulico-forestale del Rio Madonna nellabitato del comune di Cortemilia - Richiedente: Comunità Montana Langa delle Valli Bormida e Uzzone
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana delle Bormida e Uzzone con sede in Cortemilia Corso Luigi Einaudi 1 allavvenuta esecuzione delle opere in oggetto realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore:
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità, dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata in sanatoria ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazione di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L .R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc..).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..
Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo