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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005
Codice 25.6
D.D. 15 novembre 2004, n. 1883
R.D. 523/1904 - Riferimento Polizia Fluviale n. 4133 - Variante agli interventi di ripristino regolare deflusso acque dei corsi dacqua montani nelle Comunità Montane ricadenti in aree depresse Delibera CIPE 12.07.1996" - Torrente Maudagna nel Capoluogo del comune di Frabosa Sottana - Autorizzazione in sanatoria - Richiedente: Comunità Montana Valli Monregalesi
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzazione in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valli Monregalesi con sede in via Mondovì Piazza n. 1/d, Vicoforte (CN), a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero_ecessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
4. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).
Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo