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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005

Codice 25.6
D.D. 15 novembre 2004, n. 1883

R.D. 523/1904 - Riferimento Polizia Fluviale n. 4133 - Variante agli interventi di ripristino regolare deflusso acque dei corsi d’acqua montani nelle Comunità Montane ricadenti in aree depresse “Delibera CIPE 12.07.1996" - Torrente Maudagna nel Capoluogo del comune di Frabosa Sottana - Autorizzazione in sanatoria - Richiedente: Comunità Montana Valli Monregalesi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzazione in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valli Monregalesi con sede in via Mondovì Piazza n. 1/d, Vicoforte (CN), a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero_ecessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo