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Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005

Codice 25.5
D.D. 9 novembre 2004, n. 1859

Autorizzazione idraulica n. 1212 per lavori di disalveo e difesa spondale nei pressi della stazione ferroviaria lungo il rio Bizzarra, inscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Asti (R.D. del 4 novembre 1938) al numero 90 - Comune di Penango (AT). Richiedente: Comune di Penango (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Penango, con sede in Penango (AT), piazza Marconi n. 2, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto_pprovato;

6. qualora, nell’ambito dei lavori in oggetto fosse necessario effettuare taglio di vegetazione arborea dovrà essere versata alla Regione Piemonte la somma così come quantificata dal competente Corpo Forestale dello Stato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2004 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole