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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 11

Codice 18.2
D.D. 10 marzo 2005, n. 46

Bando pubblico di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione (D.G.R. n. 7-12276 del 13 aprile 2004). Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

Premesso che:

- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 7 - 12276 del 13 aprile 2004 ha approvato il bando pubblico di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione;

- il bando pubblico di concorso è rivolto al recupero di abitazioni ubicate negli 816 Comuni piemontesi facenti parte di Comunità Montane ovvero di Comunità Collinari ovvero collinari classificati come svantaggiati o molto svantaggiati;

- il contributo concedibile è pari ad euro 12.500 per abitazione e sarà oggetto a riduzione qualora venga accertato che la spesa effettivamente sostenuta risulti essere inferiore a tale importo;

- il bando di concorso si è aperto in data 6 maggio 2004 e si è chiuso in data 6 luglio 2004;

- le domande di partecipazione al bando di concorso dovevano essere presentate al Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero;

- i Comuni interessati al bando dovevano provvedere all’istruttoria delle domande presentate;

- i Comuni, entro il 6 novembre 2004, dovevano comunicare ai richiedenti l’esito della domanda presentata e contestualmente trasmettere agli uffici regionali la documentazione cartacea ed i dati di carattere informatico previsti dall’art. 7 del bando di concorso;

- i Comuni, entro il 12 gennaio 2005, dovevano comunicare ai richiedenti l’esito delle osservazioni ricevute avverso l’esito dell’istruttoria svolta sulle domande presentate e contestualmente trasmettere agli uffici regionali la documentazione cartacea ed i dati di carattere informatico previsti dall’art. 7 del bando di concorso.

Rilevato che 768 Comuni hanno comunicato di aver ricevuto domande per un totale complessivo di 5685 domande, mentre 48 Comuni hanno comunicato di non aver ricevuto domande.

Rilevato che 2 domande dichiarate ammissibili dagli uffici comunali presentavano, rispetto alle norme previste dal bando di concorso, palesi ed accertate incongruenze nell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità gli uffici regionali hanno provveduto alla loro correzione.

Rilevato inoltre che 25 domande dichiarate ammissibili dagli uffici comunali sono state presentate da richiedenti che risultano aver già beneficiato di contributi concessi dalla Regione Piemonte per l’acquisto, la costruzione o il recupero di un alloggio, gli uffici regionali, ai sensi dell’art. 2 lettera e) del bando di concorso, hanno dichiarato inammissibili le stesse dandone comunicazione all’interessato ed al Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero.

Dato atto che a seguito dell’istruttoria svolta dagli uffici comunali e delle verifiche svolte dagli uffici regionali sono state dichiarate ammissibili 5045 domande.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, gli uffici regionali devono formulare la graduatoria delle domande ammissibili distinte per punteggio. Qualora nella graduatoria si verifichino situazioni di parità di punteggio, le domande devono essere ordinate in prima istanza privilegiando il minor reddito dichiarato ed in seconda istanza la minore età dell’intestatario della domanda di contributo.

Preso atto inoltre che nella graduatoria delle domande ammissibili il 30% dei finanziamenti disponibili deve essere riservato alle domande, indipendentemente dalla loro collocazione nella graduatoria, nelle quali l’intestatario della stessa ovvero uno dei componenti il suo nucleo familiare risulti essere nato in data antecedente al 6 maggio 1939 (ultrasessantacinquenne).

Rilevato che la disponibilità finanziaria di euro 10.671.626,25 prevista dal bando di concorso permette l’attribuzione di 853 finanziamenti di cui 256 da destinarsi alle domande nelle quali l’intestatario della stessa ovvero uno dei componenti il suo nucleo familiare risulti essere nato in data antecedente al 6 maggio 1939 (ultrasessantacinquenne).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la delibera della Giunta Regionale n. 7 - 12276 del 13 aprile 2004;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della Legge Regionale n. 51/97;

determina

- di approvare, così come previsto dall’art. 8 del bando di concorso, la graduatoria delle domande ammissibili, distinte per punteggio, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di individuare quali domande finanziabili le prime 836 collocate in graduatoria (di cui 239 con l’indicazione della presenza nel nucleo familiare di un componente ultrasessantacinquenne contraddistinte in graduatoria dalla lettera “R”) identificate dal n. 1 al n. 836 compreso, nonché al fine di raggiungere la quota del 30% di finanziamenti riservati dal bando di concorso a favore delle domande nelle quali l’intestatario della stessa ovvero uno dei componenti il suo nucleo familiare risulti essere nato in data antecedente al 6 maggio 1939 (ultrasessantacinquenne) le ulteriori 17 domande contraddistinte dalla lettera “R” ed inserite in graduatoria dal n. 849 al n. 972 compreso;

- di dare atto che la graduatoria delle domande ammissibili è stata formulata considerando che a parità di punteggio le domande devono essere ordinate in prima istanza privilegiando il minor reddito dichiarato ed in seconda istanza la minore età dell’intestatario della domanda di contributo;

- di comunicare a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, così come previsto dall’art. 8 del bando di concorso, a tutti coloro che risultano inseriti nella graduatoria delle domande ammissibili la posizione in graduatoria e di inviare copia della comunicazione stessa al Comune di competenza;

- di dare atto che l’erogazione del contributo spettante ai soggetti beneficiari avverrà con successivi provvedimenti a seguito dell’inoltro da parte degli uffici comunali della documentazione prevista dall’art. 9 del bando di concorso;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive, ovvero di economie riscontrate nella fase di erogazione dei contributi alle domande in posizione utile nella graduatoria, potranno essere ammesse al contributo le domande prime escluse.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione, compreso l’allegato, sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

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