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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 24
D.D. 17 dicembre 2004, n. 360

Comune di Buttigliera Alta (TO) - Definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo in Via Reano che alimenta l’acquedotto comunale gestito dalla Società Metropolitana Acque di Torino. Articolo 21 del Decreto Legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del nuovo pozzo che alimenta l’Acquedotto Comunale di Buttigliera Alta (TO) gestito dalla Società Metropolitana Acque di Torino, ubicato in via Reano, e definita come risulta nella planimetria, in scala 1:1.500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 10 l/s.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Buttigliera Alta dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonchè agevolare la loro rilocalizzazione all’esterno dell’area di salvaguardia;

nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Buttigliera Alta, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

La Società Metropolitana Acque Torino, d’intesa con l’Autorità d’Ambito Torinese, il Comune di Buttigliera Alta, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al ripristino della recinzione;

- provvedere alla dismissione dei due pozzi esistenti dallo schema di approvvigionamento idrico, valutando, in alternativa alla loro chiusura definitiva, l’eventualità di un possibile utilizzo di monitoraggio e controllo delle falde;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, con particolare riguardo al fabbricato non collegato esistente all’interno della zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica emessa in sicurezza dei tracciati stradali interferenti con la zona di rispetto ristretta e con la zona di rispetto allargata, per garantire l’allontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;

- assicurarsi che le attività agricole, interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. 236/1988 e al D.Lgs 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Buttigliera Alta dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Buttigliera Alta è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio