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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 25.3
D.D. 3 dicembre 2004, n. 2093

Autorizzazione idraulica n. 3922 per la realizzazione di un attraversamento aereo (cavallotto) con tubo in acciaio DN 200 del rio Marone, il Comune di Cavour. Richiedente: ditta A.C.E.A. Pinerolese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta A.C.E.A. Pinerolese S.p.A. - con sede in via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO), ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’opera progettata ed eseguita potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera nei riguardi delle spinte dei terreni;

3. la scogliera esistente in destra orografica nonchè il muro di contenimento terra in sinistra orografica e le aree demaniali del rio Marone interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la realizzazione dell’attraversamento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi sulle sponde dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni locali, ove necessario, in prossimità dell’opera, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dalla proprietà demaniale;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dell’opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona interessata dal lavoro ultimato mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde che, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei due blocchi in c.l.s. gettati in opera realizzati per annegare le travi h.e.b. a sostegno della condotta in attraversamento, si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 -vicolo ambientale, alla L.R. 45/1989 -vincolo idrogeologico, etc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera in oggetto. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi