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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 25.3
D.D. 30 novembre 2004, n. 2051

Autorizzazione idraulica n. 3920 (variante all’autorizzazione idraulica n. 3817) per la sistemazione del Rio Sauglio da realizzare nell’ambito dei lavori relativi al Polo Integrato di Sviluppo (P.I.S.) del Distretto Industriale D16 di Trofarello. Ente: Comune di Trofarello

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Trofarello, ad eseguire le opere in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;

3. le opere di sistemazione longitudinale del corso d’acqua dovranno avere una quota di sommità in corrispondenza delle sponde non superiore alle quote del piano campagna in progetto;

4. la sistemazione idraulica delle sponde in materassi tipo “reno” e sul fondo alveo in massi, di sviluppo circa m. 40, a valle del ponte della ferrovia Torino-Cuneo, dovrà raccordarsi alla sezione trapezia in terra naturale esistente a valle del tratto in intervento gradualmente evitando un brusco restringimento della sezione libera di deflusso;

5. dovrà essere previsto un adeguato sistema di ancoraggio della struttura dei materassi tipo “reno” nelle sponde;

6. i massi costituenti il rivestimento del fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva ne lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza, valutando se del caso l’intasamento dei vani con calcestruzzo cementizio;

7. il quantitativo di materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo, pari a circa 22.650 mc, invariato rispetto all’autorizzazione idraulica n. 3817, dovrà essere depositato sulle aree individuate catastalmente nel foglio 9 del Comune di Trofarello, particelle n. 43-44-64-65-66, mentre il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico- ecc.), nonchè l’autorizzazione della società RFI S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato) in merito agli interventi da realizzare in corrispondenza dei ponti ferroviari.

Con il presente provvedimento sono autorizzati esclusivamente gli interventi che costituiscono variante ai lavori oggetto dell’autorizzazione idraulica n. 3817 rilasciata da questo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 1688 in data 30/10/2003. Per gli interventi non oggetto di variante sussiste l’autorizzazione idraulica n. 3817.

E’ autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi