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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 25.1
D.D. 10 gennaio 2005, n. 8

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla realizzazione della variante, con carattere di inamovibilita’ di un tratto della linea elettrica esistente, n. 478/NO, alla tensione di 132000 Volt “Gattinara - Novara Sud” T.443, e alla demolizione di un tratto della linea aerea esistente in Comune di Novara (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

ART. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a realizzare la variante, con carattere di inamovibilità, di un tratto della linea elettrica esistente, n. 478/NO, alla tensione di 132000 Volt “Gattinara - Novara Sud” T.443, e alla demolizione di un tratto della linea aerea esistente in Comune di Novara (NO).

ART. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D. P. R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione/costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel Distribuzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L. R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

ART. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n° 79 del 05.04.1988.

ART. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della ricostruzione/costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

ART. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

ART. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione/costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linee aeree;

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini