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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 42-14758

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all’adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) Ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, Misura A, è adottato l’allegato Programma straordinario di investimenti finalizzato all’adeguamento delle aziende agricole al fine di rispettare le norme contenute nel D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 9/R;

2) all’attuazione del presente Programma vengono destinati 8.000.000 di Euro che fanno carico ai fondi provenienti alla Regione Piemonte a seguito dell’assegnazione dell’overbooking effettuato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO CE 1257/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE - MISURA “A” - “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALL’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

1) PREMESSA

La Regione Piemonte ai sensi della Misura A del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000 - 2006, adotta un Programma straordinario in favore: :

1) delle aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e che debbano realizzare investimenti strutturali allo scopo di adeguarsi alle norme introdotte dal DPGR 18 ottobre 2002 n. 9/R;

2) delle aziende agricole ricadenti in altre zone e che intendano effettuare investimenti per migliorare la gestione degli effluenti zootecnici.

Il finanziamento fa carico ai fondi provenienti alla Regione Piemonte a seguito dell’assegnazione dell’overbooking effettuato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

2) BANDI PROVINCIALI

Il Programma straordinario è attuato dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi della lr n. 17 del 08/07/1999, che provvedono ad emanare entro il 15 marzo 2005 appositi Bandi di presentazione delle domande.

In riferimento alla necessità di offrire un’opportunità di adeguamento alle aziende agricole e nel contempo rendere prioritari gli adeguamenti che garantiscano una migliore efficacia in termini di tutela delle acque dall’inquinamento dei nitrati, le Amministrazioni Provinciali definiranno i criteri di priorità attinenti alle tipologie di intervento, o ad indicatori della criticità ambientale, quali ad esempio:

- le caratteristiche e le tipologie aziendali (tipologia di effluenti, livello di produzione azotata, eccesso azotato di origine zootecnica, carenze di stoccaggio, ecc.);

- i territori in cui gli investimenti sono realizzati (zone a più elevato carico zootecnico, livelli di inquinamento delle acque rilevati dal monitoraggio dei nitrati, classi di capacità protettiva dei suoli, presenza o progettazione di strutture di gestione sovraziendale degli effluenti zootecnici, ecc.);

- le diverse tipologie di interventi (adeguamento degli stoccaggi, impianti di trattamento degli effluenti zootecnici, macchine per la distribuzione, ecc.).

I Bandi provinciali dovranno garantire la priorità alle domande di sostegno presentate da aziende il cui centro aziendale o almeno il 10% dei terreni destinati all’uso agronomico degli effluenti zootecnici, sia ubicato in zona vulnerabile da nitrati, (nel testo che segue indicate come “aziende ricadenti”).

Si ritiene inoltre di segnalare l’opportunità di dare priorità alle aziende che abbiano trasmesso, perché tenute, i dati ai fini del monitoraggio o un piano di utilizzazione agronomica ai sensi della DGR 65 - 8111 del 23.12.02.

Le Province, al fine di stabilire i contenuti del Bando, si possono avvalere della consulenza del Comitato tecnico istituito con DGR 65- 8111 del 23.12.02.

3) INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili rientrano tra le tipologie di seguito riportate:

1. realizzazione o ristrutturazione di strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici;

2. impianti di trattamento aziendali o interaziendali degli effluenti zootecnici (separazione solido liquido, compostaggio, omogeneizzazione dei liquami, depurazione);

3. macchine ed impianti innovativi per il trasporto e la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici quali: carribotte omologati con sistemi di interramento o distribuzione a rasoterra, sistemi di determinazione diretta del tenore in azoto, sistemi d’interramento diretti o a rasoterra, sistemi di pompaggio/miscelazione per la fertirrigazione, macchine per la distribuzione di compost, letame, frazioni separate e fanghi di depurazione;

4. eventuali attrezzature necessarie per la movimentazione degli effluenti zootecnici.

I programmi di investimento delle aziende verranno comunque valutati in funzione degli obbiettivi che gli stessi si propongono di raggiungere, ammettendo anche programmi che prevedano soltanto investimenti relativi ad attrezzature ed impianti.

Non è ammissibile al finanziamento l’acquisto di trattrici agricole e altre macchine motrici.

E’ inoltre necessario prevedere che gli interventi finanziati contemplino anche l’ammissibilità delle spese destinate all’attenuazione dell’impatto ambientale, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio ed al contenimento delle emissioni gassose in atmosfera, quali quelle ammoniacali.

Le aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati nonché al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati:

- devono raggiungere almeno gli obiettivi previsti dal Regolamento Regionale 9 R, o norme vigenti più restrittive di queste; fatta eccezione poi per i piccoli allevamenti (come definiti dal Regolamento regionale 9/R), nel caso di domande di sostegno relative all’adeguamento dello stoccaggio degli effluenti non palabili di bovini da latte di aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati, il periodo minimo di stoccaggio da realizzare è pari a 150 giorni.

- devono adottare le modalità di calcolo previste dal Regolamento Regionale 9/R per valutare i volumi degli effluenti prodotti.

4) BENEFICIARI

Sono ammissibili le domande di contributo presentate sia da aziende singole che da quelle associate, così come previsto dalla Misura A.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti dal Piano di Sviluppo Rurale - Misura A. Per quanto riguarda il rispetto delle norme minime relative all’applicazione del Regolamento regionale 9/R si rinvia all’apposita deliberazione della Giunta regionale di prossima emanazione.

Si precisa inoltre che, vista la finalità di tutela dell’ambiente dall’inquinamento di origine zootecnica, possono beneficiare dei contributi previsti dal presente programma straordinario anche le aziende agricole che non raggiungono la percentuale minima di autosufficienza foraggiera prevista dalle Istruzioni applicative della Misura A nonché le aziende condotte in forma di soccida.

5) LIMITI DI SPESA E CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L’importo minimo della domanda di sostegno, in termini di spesa ammessa, è pari a 5.000 Euro. Le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria delle Province, venga determinato in una cifra inferiore non saranno quindi ammissibili al contributo.

L’importo massimo della domanda di sostegno, in termini di spesa ammessa, è pari al massimo ammissibile ai sensi della Misura A del Piano di Sviluppo Rurale, detratto l’importo, inteso come spesa ammessa, di altri sostegni ottenuti dall’azienda richiedente ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale - Misura A - o di aiuti di stato, successivamente all’anno 2000.

Sulla spesa ammessa sarà concesso un contributo in conto capitale nella percentuale massima del 40% per gli interventi di tipo fondiario, comprese le attrezzature fisse, e nella percentuale massima del 30% per gli acquisti di attrezzature mobili.

Le Province possono prevedere percentuali inferiori rispetto ai valori sopra indicati.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposita procedura informatizzata predisposta dalla Regione Piemonte e dovranno essere presentate in via telematica ed in forma cartacea alla Provincia competente per territorio (in base alla localizzazione del centro aziendale) entro il 30 maggio 2005. Farà fede a tal fine la data dell’invio telematico.

Le Province stabiliranno la documentazione da presentare.

Relativamente alle aziende il cui centro o almeno il 10% dei terreni destinati all’uso agronomico degli effluenti zootecnici ricade in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, la domanda di sostegno agli investimenti presentata ha anche il valore di Piano di adeguamento particolareggiato a completamento o parziale modifica di quello previsto dalla deliberazione del 23.12.2002 n. 65-8111. Nel caso in cui siano necessari adeguamenti organizzativi e gestionali per rispettare i limite di apporto azotato di origine zootecnica, nella domanda sarà inclusa in apposita relazione, oltre agli investimenti, anche la descrizione di tali adeguamenti; tali adeguamenti saranno oggetto di istruttoria ed approvazione da parte delle Province in modo contestuale all’istruttoria ed approvazione degli investimenti strutturali.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’istruttoria, la definizione della pratica nonché la concessione del contributo è effettuata dalla Provincia.

Qualora l’ammontare complessivo delle richieste pervenute sia superiore alle risorse di cui la Provincia dispone per il finanziamento (quota di overbooking), la Provincia provvederà a formare una graduatoria dei richiedenti, sulla base dei criteri indicati nel Bando Provinciale.

Ai richiedenti collocati in posizione utile in graduatoria, qualora la domanda sia istruita positivamente, la Provincia rilascerà un provvedimento di approvazione complessiva del Piano aziendale con il quale verrà determinata la spesa ammessa ed il contributo concesso.

Il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti finanziati, è il 30.06.2006.

Nel caso in cui gli investimenti non vengano realizzati entro tale termine non può essere data garanzia dell’erogazione del finanziamento; tuttavia si manifesta la disponibilità a verificare la possibilità di attingere alle risorse del periodo di programmazione 2007/2013, qualora consentito dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

Per quanto riguarda le domande ritenute tecnicamente ammissibili ma che non possano essere finanziate per carenza di fondi, queste potranno essere riprese in esame a valere sul periodo di programmazione 2007/2013, qualora consentito dalle disposizioni comunitarie e nazionali. Per le domande ritenute ammissibili di cui sopra, la Provincia potrà provvedere a rilasciare un provvedimento di approvazione tecnica dell’investimento, senza impegno all’erogazione del contributo.

Per quanto riguarda le aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola vale inoltre quanto segue.

- Gli altri adeguamenti (oltre quelli strutturali in precedenza citati) saranno oggetto di istruttoria ed approvazione da parte delle Province, in modo contestuale a quelli relativi agli investimenti strutturali; questi altri adeguamenti dovranno quindi essere realizzati entro la data stabilita nel provvedimento di approvazione da parte della Provincia stessa. Il provvedimento di approvazione dell’investimento, compreso quello di tipo tecnico sopra richiamato, vale quale approvazione del piano con cui si intendono realizzare gli altri adeguamenti e costituisce anche atto di concessione dell’eventuale periodo di proroga entro i termini stabiliti dall’apposita deliberazione della Giunta regionale di prossima emanazione.

- Nel caso in cui al momento della liquidazione del sostegno agli investimenti siano ancora in corso gli adeguamenti finalizzati al rispetto delle altre norme del Regolamento regionale 9/R, le Province potranno egualmente disporre la liquidazione degli investimenti a condizione che tali adeguamenti siano realizzati entro i termini fissati dalla Provincia nel provvedimento di approvazione del piano, pena la restituzione del contributo riscosso maggiorato degli interessi legali. A tale fine le Province acquisiranno, all’atto del provvedimento della liquidazione, un’idonea fideiussione.

Le Province possono adottare procedure semplificate al fine di accelerare l’attuazione del programma straordinario; un apposito gruppo di lavoro tra Assessorato Ambiente e Agricoltura della Regione Piemonte, Province e Organizzazioni Professionali Agricole, verrà attivato allo scopo di fornire indicazioni in merito, alla luce delle disposizioni vigenti.

8) ASPETTI FINANZIARI

L’ammontare delle risorse destinate all’attuazione del presente programma straordinario è pari ad 8 milioni di Euro, tali da attivare investimenti per circa 25 milioni di Euro.

Viene ripartito tra le Province un importo di 5 milioni di Euro sulla base dei seguenti parametri: 50% dai dati risultanti dai Piani di Adeguamento presentati dalle aziende agricole, il restante 50% sulla base del numero di aziende zootecniche risultanti dal Censimento dell’Agricoltura anno 2000.



Provincia    n° aziende con allevamento     costo adeguamento stoccaggi     peso complessivo     ripartizione
    da Censimento Agricoltura     dichiarato attraverso     (50% n° aziende con     di fondi (Euro)
    anno 2000    il monitoraggio on line    allevamento e 50% costo
            adeguamento)
Alessandria    6.032    353.470    9,4%     471.526
Asti    5.590    67.000    7,0%     350.692
Biella    1.312    271.200    3,3%     166.904
Cuneo    14.270    5.926.365    56,0%     2.800.991
Novara    1.720    0    2,0%     101.079
Torino    11.765    931.903    20,0%     999.972
Verbano Cusio Ossola    1.069    0    1,3%     62.822
Vercelli    783    0    0,9%     46.014
totale    42.541    7.549.938    100,0%     5.000.000



La rimanente somma pari a 3 milioni di Euro è tenuta come riserva e sarà ripartita in base:

- alle necessità riscontrate a seguito dell’istruttoria delle domande, assicurando priorità alle domande presentate all’interno della zona vulnerabile da nitrati;

- alla capacità di spesa delle Province.

Le risorse ripartite alle Province sono aggiuntive rispetto a quanto già assegnato con precedenti provvedimenti relativi alla misura A (deliberazione della Giunta regionale del 1 luglio 2002 n° 13 6443).

In relazione alla particolare tipologia di dotazione finanziaria del Programma straordinario, a carico dell’overbooking, le modalità di pagamento delle domande di sostegno non potranno prevedere erogazione di anticipi o acconti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ma esclusivamente un saldo finale a lavori conclusi.

Al fine di garantire un efficace utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a livello nazionale, verrà effettuato un monitoraggio dell’attuazione del Programma; ciò allo scopo di verificare l’andamento finanziario e l’eventuale necessità di rimodulazione delle risorse in favore delle Province che avranno dimostrato più elevata capacità di spesa.

9) ASPETTI GENERALI

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle presenti disposizioni i Bandi provinciali faranno riferimento alle disposizioni generali sinora adottate per l’applicazione della Misura A ed in particolare alle disposizioni in materia di rispetto dei requisiti minimi di ammissibilità (in riferimento a redditività, capacità professionale, rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali) e di controlli (DGR n. 14-6444 del 1.07.2002; DGR n. 16-12495 del 18.05.2004; Determinazione n. 64 del 19.05.2004 del Direttore della Direzione Regionale XII “Sviluppo dell’Agricoltura”).