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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Codice 16.4
D.D. 22 novembre 2004, n. 257

R.D. 1443/1927. Istanza del Comune di Traversella relativa al subingresso nella Concessione mineraria denominata “Traversella” in Comune di Traversella (TO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La concessione mineraria perpetua per minerali di ferro, rame, pirite, piombo, tungsteno, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio, sostanze radioattive e terre rare denominata “Traversella” sita nel territorio del Comune di Traversella, provincia di Torino, è trasferita e intestata al Comune di Traversella, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore.

2. L’area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 397.45 (ettari trecentonovantasette, are quarantacinque) è descritta nel verbale di delimitazione allegato al Decreto 13 luglio 1911, confermato con D.M. 18 febbraio 1929.

3. Il Comune titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) mantenere in attività la miniera ai sensi del R.D. 1443/1927, secondo il programma presentato;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazione che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonchè della tutela dei pubblici interessi;

f) provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna della Determina di ridelimitazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

4. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) corrispondere all’Agenzia delle Entrate competente il canone annuo, dovuto per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione a decorrere dal 28 dicembre 1998 fino al 10 gennaio 2001, secondo il parametro unitario fissato per i singoli anni.

b) corrispondere i seguenti importi da versare sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120 (accertamento 58/04), causale ”concessione mineraria “Traversella”, Comune di Traversella (TO)" secondo la seguente tabella:

Annualità    Canone Unitario    Canone dovuto
     (Euro)    (Euro)
01/01/01-27/12/01    30,92    12.306,16
28/12/01-27/12/02    31,71    12.620,58
28/12/02 - 27/12/03    32,56    12.958,88
28/12/03 - 27/12/04    33,35    13.273,30

c) versare l’imposta di bollo pari a Euro 11 (undici), ai sensi del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la l. 30 luglio 2004, n. 191 ;

d) corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale ”concessione mineraria “Traversella”, comune di Traversella (TO)", pari al 100% del canone annuo anticipato, ai sensi della citata legge n. 281/1970 e s.m.i. secondo la seguente tabella:

Annualità    Tassa regionale
    dovuta (Euro)
28/12/98 - 27/12/99    11.900,20
28/12/99 - 27/12/00    12.111,14
28/12/00 - 27/12/01    12.306,16
28/12/01 - 27/12/02    12.620,58
28/12/02 - 27/12/03    12.958,88
28/12/03 - 27/12/04    13.273,30

e) i sopra citati importi saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, in misura pari alle variazioni dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertate dall’ISTAT.

5. Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla seguente normativa:

- D.P.R. 128/1959: “Norme di Polizia Mineraria”

- D.lgs. 624/1996: “Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza dei lavori nelle attività estrattive

- D.lgs. 277/1991: “Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici”.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto