Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Codice 26.2
D.D. 11 marzo 2005, n. 120

Opere di accompagnamento ai XX G.O.I. Legge n. 166/2002, D.G.R. 13/01/03. n 36-8210 L.R. 40/1998 art. 10 - Fase di verifica della procedura di V.I.A. inerente al progetto preliminare per la costruzione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, “Caudano - Vallon” (m 1548 - 1816 s.l.m.) in comune di Frabosa Sottana (CN), presentato dal Comune di Frabosa Sottana

Premesso che:

Il dott. Pietro Blengini, Sindaco pro tempore del comune di Frabosa Sottana, con sede in Frabosa Sottana Via IV Novembre n° 12, in data 14/12/2004, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, la domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale n° 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, relativa al progetto per la costruzione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, denominata “Caudano - Vallon” (m. 1551,60 - 1819,80 s.l.m.) in località “Caudano Cima Vallon” - Fraz. Prato Nevoso - in comune di Frabosa Sottana, provincia di Cuneo.

Il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 40/98 presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di cui all’art. 19 della predetta legge regionale, determinando così l’avvio del procedimento.

Il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota del 17 Dicembre 2004, prot. n° 21408/22.2, ha individuato nella Direzione Trasporti la struttura regionale competente.

Il nuovo impianto a fune fa parte del Comprensorio sciistico di Prato Nevoso, è previsto nella località “Cima del Vallon” al fine di sfruttare, al meglio, le potenzialità del bacino sciistico, e sostituisce sullo stesso tracciato, la seggiovia biposto, “Verde”, costruita nel 1999, e permette la demolizione di due sciovie a fune alta, “Argento” e “Rosa”. L’impianto, una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, usufruirà della tecnologia consolidata degli ammorsamenti automatici, consentendo il trasporto di 3.000 persone/ora alla velocità massima di 5 m/sec. L’impianto è composto da due stazioni, motrice/tenditrice a valle e rinvio a monte, con annesse cabine di comando e di servizio per il ricovero degli agenti di stazione; di un locale, magazzino veicoli, per il ricovero delle seggiole durante il periodo di chiusura, che sarà realizzato nell’acclive esistente vicino alla stazione di partenza per minimizzare l’impatto ambientale, e di 9 sostegni di cui 6 di appoggio, 1 di ritenuta e 1 a doppio effetto. Il dislivello tra le stazioni è pari a m. 267,50, la stazione di valle è a quota 1548,70 m s.l.m. e quella di monte a quota 1816,20 m la lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione è di m. 883,78.

L’impianto in oggetto è situato in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, ai sensi della L.R. n° 45/1989, e del D.Lgs. n° 490/99, denominata, “Caudano-Vallon”, dove è prevista anche una zona adibita a parcheggio, prevedendo l’allargamento della strada comunale Corona Boreale.

Preso atto che:

* a cura della Direzione Trasporti, Settore Viabilità ed Impianti Fissi, in quanto Autorità competente, è stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 2 del 13/01/2005, l’avviso d’avvenuto deposito e avvio del procedimento,

* alle riunioni di Conferenza di Servizi, convocate in data 27/01/2005 e 21/02/2005, sono stati invitati tutti gli Enti preposti ad esprimersi, ed hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Frabosa Sottana, del Nucleo Centrale dell’Organo tecnico Regionale, delle Direzioni Regionali: Trasporti - Turismo Sport, Parchi - Tutela e Risanamento Ambientale - E.N.A.C. Dipartimento Sicurezza, e dell’A.R.P.A. Piemonte.

* hanno fatto pervenire, inoltre, il parere scritto: la Sopraintendenza per i Beni Ambientali ed Archeologici, il Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Cuneo - e l’Autorità d’Ambito n° 4 Cuneese.

Considerato che:

* entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato di avvio del procedimento, non è stata presentata alcuna osservazione da parte del pubblico.

* la documentazione progettuale fornita dal Proponente, a fronte di un positivo confronto con l’ARPA Piemonte, è da considerarsi compatibile.

Per quanto sopra, il Responsabile del Procedimento, tenuto conto dell’istruttoria eseguita e dei risultati delle riunioni tenutesi, nonchè dei pareri acquisiti, ritiene che il progetto non debba essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni, condizioni e raccomandazioni vincolanti ai fini della redazione del progetto definitivo e dell’esecuzione dell’opera:

1. Nell’area della prevista ubicazione della stazione di valle relativamente alle opere di sistemazione spondale, dovrà essere prospettata una soluzione che non comporti alcuno spostamento dell’alveo dalla sua sede naturale attuale, privilegiando soluzioni che non alterino così pesantemente la naturalità dei luoghi e si limitino a proteggere la sponda destra idrografica ed eventualmente comportino, a seguito di specifiche verifiche idrauliche, una ricalibratura dell’alveo attuale.

2. Ove siano previsti interventi comportanti rimodellamenti del profilo attuale del terreno che diano luogo a scarpate in terreni sciolti di acclività superiori ai 35°, questi dovranno essere corredati nel progetto definitivo da adeguati dimensionamenti delle opere di consolidamento delle scarpate con tecniche d’ingegneria naturalistica e l’esecuzione di apposite verifiche di stabilità, condotte secondo le norme definite dal D.M. 11/3/88, specifiche sia delle opere singole che dell’insieme versante-opere.

3. Dovrà essere prodotta una cartografia completa, ad una scala di dettaglio non inferiore al rapporto 1: 5000, delle aree esposte al pericolo di valanghe estesa ad un intorno significativo dell’impianto di nuova realizzazione, evidenziando le aree che per caratteristiche clivometriche e geomorfologiche potrebbero dare luogo a scorrimenti di masse nevose e valutando contestualmente la necessità o meno di intervenire con opere di difesa attiva o passiva a protezione dell’impianto stesso.

4. Si richiede una precisa definizione delle quantità di materiale soggetto a scavo e riporto, attraverso la realizzazione di sezioni di progetto in numero e scala adeguate, mirate a ridurre al minimo indispensabile i movimenti terra in particolare nell’area di prevista ubicazione della stazione di monte.

5. Data la delicatezza del contesto idrogeologico ove verranno a collocarsi i cantieri, con estesi areali di affioramento di rocce carbonatiche ed una conseguente prevalenza di circolazione idrica sotterranea, caratterizzata da inghiottitoi superficiali e condotti carsici, al fine di prevenire in fase di cantiere sversamenti accidentali nel suolo e nel sottosuolo di oli e carburanti, dovranno essere specificate in una apposita relazione località e modalità di rifornimento e manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera e definite le procedure d’emergenza da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, oltre alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

6. Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata della viabilità di cantiere, delle modalità di montaggio della linea degli impianti di risalita e delle aree di stoccaggio idrocarburi; si rende inoltre necessaria la predisposizione di una valutazione degli impatti potenziali, in caso di evento accidentale, a cui far seguire adeguati protocolli di mitigazione di impatti e di interventi.

7. Si richiede una planimetria in scala adeguata con l’indicazione della seggiovia in progetto e delle eventuali strade di accesso per il cantiere contestualmente all’indicazione dei punti di captazione di acqua ad uso potabile di cui all’art. 21 del D.Lgs 152/99 e s.m.i.

8. Occorrerà prevedere che i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere ed in particolare quelli derivanti dallo smantellamento delle sciovie “Argento”, “Rosa” e della seggiovia “Verde” siano conferiti a ditte autorizzate così come previsto dal D.Lgs 22/97 e s.m.i.

9. Per le strutture dell’impianto di risalita si richiedono elaborati di dettaglio dei manufatti in progetto, con indicazione delle modalità di realizzazione delle finiture previste, e delle opere di sistemazione delle aree di pertinenza dei fabbricati stessi; in riferimento alla stazione di valle si richiedono elaborati di dettaglio degli interventi in progetto, in particolare delle soluzioni progettuali previste per il magazzino veicoli, con indicazione dei materiali e delle finiture esterne. Si richiede, inoltre, di valutare soluzioni progettuali di coerenza tra i manufatti oggetto del presente intervento e gli edifici esistenti posti in adiacenza all’area della stazione di valle.

10. La documentazione definitiva dovrà contenere gli elaborati progettuali relativi alle operazioni di scavo e riporto, con indicazione delle aree predisposte per la deponia temporanea, nonchè le opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo previste in progetto, anche in relazione agli interventi di cantiere.

11. Si richiede la predisposizione degli elaborati progettuali relativi alle opere di recupero, di mitigazione con l’individuazione delle localizzazioni prescelte e delle modalità di realizzazione proposte, anche in riferimento agli impianti da rimettere.

12. Si richiedono elaborati di dettaglio degli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione dell’alveo del Rio Caudano, conseguenti all’eliminazione della tombinatura esistente

13. La documentazione di carattere definitivo dovrà contenere un elaborato d’inquadramento che evidenzi le opere da realizzare complessivamente in corrispondenza della stazione di valle (parcheggi, viabilità etc.).

14. Per le opere che si configurano come interventi di compensazione: dovrà essere prodotta la documentazione progettuale a carattere definitivo unitamente ad ampia documentazione fotografica dei siti individuati per gli intereventi.

15. Tutte le attività di sistemazione, drenaggio, recupero, demolizione, mitigazione e compensazione ambientale previste nella documentazione esaminata dovranno essere puntualmente trattate e trovare copertura finanziaria al fine della redazione progettazione definitiva, in quanto costituiscono il presupposto indispensabile alla compatibilità dell’intervento in oggetto;

16. Il proponente dovrà produrre una chiara progettazione definitiva onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di cui al punto 1, con particolare riferimento a quelli di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento delle opere di drenaggio delle acque superficiali da prevedere negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge.

17. Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti , nonché di quelle di neo formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica, particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati. Il progetto dovrà individuare tecniche risolutive tenendo in debito conto le problematiche derivanti dalla nuova morfologia attribuita al sito con i lavori in oggetto: partendo dalle indicazioni del progetto preliminare, nella fase definitiva dovranno trovare maggiore dettaglio e trattazione le valutazioni sul dimensionamento e sulla concezione delle opere di drenaggio, il loro puntuale posizionamento e la zona di recapito delle acque, nonché dovrà essere verificata la stabilità ai sensi dei parametri di legge delle scarpate realizzate in riporto e scavo.

18. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

19. Ai fine della progettazione definitiva si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale, nonché drenaggio delle superfici, dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.

20. Relativamente a tutte le superfici acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata a livello di progettazione futura la loro protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva.

21. Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l’utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale.

22. Si raccomanda nella redazione degli elaborati progettuali la attenta salvaguardia di tutte le aree umide, se dotate di vegetazione di pregio, presenti nelle zone del tracciato di progetto della pista e in quelle limitrofe: nessuna azione di cantiere dovrà pregiudicare la loro sopravvivenza.

23. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto.

24. Si evidenzia che la percentuale di cofinanziamento regionale e provinciale, a favore della seggiovia esaposto “Caudano - Vallon”, come stabilito nel corso della seduta di Cabina di Regia del 29/07/2004, non potrà comunque superare la percentuale assegnata al progetto originario, o superare i massimali consentiti dal “Documento di indirizzo” del 13/01/2003 (70%). Si raccomanda, inoltre, il rispetto di quanto previsto dall’art. 10 dell’Accordo di Programma, relativamente alla necessità che la progettazione delle opere e la successiva gestione risponda alla possibilità di garantire la massima fruizione degli impianti da parte delle persone portatrici di handicap (nei limiti ovviamente del grado di motorietà che consente la pratica dello sci).

25. Necessita prevedere una valutazione del rischio archeologico come parte integrante del progetto e di concordare, con la Sopraintendenza per i beni Archeologici, un programma di indagini e accertamenti archeologici, ai sensi degli artt. 15,17 e 18 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554

26. Così come evidenziato nell’estratto della Carta Tecnica Regionale (1:10.000) delle opere di captazione della sorgente denominata “Caudano” servente il concentrico, già recensita dagli Studi regionali propedeutici al Piano d’Ambito e riportata sulla cartografia inerente ai servizi acquedottistici si rileva la presenza di una sorgente, a tale proposito si ritiene opportuno tenere conto dell’Area di Salvaguardia della sorgente stessa.

27. Si raccomanda che sulle pendici in questione vengano escluse eventuali interferenze con i tracciati e la fascia di pertinenza della trincea di posa delle condotte adduttrici principali dell’Acquedotto Comunale di Frabosa Sottana.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 40/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Visti i verbali delle riunioni del 27/01/05 e del 21/02/05, acquisiti agli atti;

Visti i pareri e i contributi dei rappresentanti delle Amministrazioni invitate alle riunioni:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

Direzione Tutela e Risanamento Ambientale,

Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica,

Direzione Turismo Sport Parchi,

Corpo Forestale dello Stato,

Autorità d’Ambito n° 4 Cuneese,

ARPA Piemonte Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale,

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile,

acquisiti agli atti.

determina

A) Che il progetto inerente alla costruzione dell’impianto funiviario, seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, denominato “Caudano - Vallon” (m. 1550 - 1816 s.l.m.) in comune di Frabosa Sottana provincia di Cuneo, non debba essere sottoposto alla fase di Valutazione di Imbatto Ambientale di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazione in premessa citate;

B) Che il progetto definitivo relativo alle opere previste con l’istanza di cui all’oggetto, nonché la realizzazione delle stesse, dovrà necessariamente ottemperare a tutte le prescrizioni citate in premessa in caso di sua presentazione ai fini di successivi iter amministrativi ed autorizzativi ai sensi della normativa in vigore, quali ad esempio la L.R. 74/89, la L.R. 45/89 e del D. lgs. 490/99.

C) Di prendere atto della dichiarazione del Sindaco di Frabosa Sottana di rinunciare alla soluzione proposta per il parcheggio, prevedendo l’allargamento della strada comunale “Corona Boreale”, l’approvazione di detta soluzione dovrà avvenire attraverso l’acquisizione dei pareri istruttori dei soggetti presenti al presente procedimento.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

La presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione.

Contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello statuto e della Legge regionale 8/08/1997 n° 51 e del DPGR 22/07/2002 n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino