Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport - Servizio I

Decreto Ministeriale 3 febbraio 2005

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per il Beni e le Attività Culturali;

Visto il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 29 dicembre 2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;

Visto il decreto legge 3 gennaio 1987 n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987 n. 65 recante “misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi”;

Visto il decreto legge 2 febbraio 1988 n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 22 recante “modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,

Vista la legge 7 agosto 1989 n. 289 recante “rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987 n. 65 e 21 marzo 1988 n. 22";

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1991 con il quale è stato attuato il programma di interventi previsto dalla legge 7 agosto 1989 n. 289;

Visto l’art. 8, comma 2 della richiamata legge 21 marzo 1988 n. 22, recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;

Visti i decreti ministeriali datati 10 febbraio 2003 con i quali, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari, di cui al D.M. 11 aprile 1991, non utilizzati dagli enti beneficiari;

Visto il D.M. 25 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2003, con il quale sono stati stabiliti i criteri dei parametri per l’utilizzo dei fondi residui a favore dell’impiantistica sportiva;

Visto il saggio di interesse di riferimento sui finanziamenti a tasso fisso, calcolati con le modalità previste dagli artt. 2 - 3 e 5 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 febbraio 2003, corrispondente al 4,55%;

Considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione Piemonte ammontano a euro 18.419.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 13 - 14014 del 22 novembre 2004, con la quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 25 giugno 2003 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;

decreta

Per le finalità di cui all’art. 1 comma 1, della legge 6 marzo 1987 n. 65, gli enti indicati nel programma della Regione Piemonte approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 - 14014 del 22 novembre 2004, e da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 1989 attuato con D.M. 11 aprile 1989, potranno - nei limiti dell’importo a ciascuno riconosciuto e per l’attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, l’Istituto per il Credito Sportivo e gli altri Istituti di Credito di cui all’art. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l’attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1994, n. 57.

L’ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall’art. 1, comma 3 della legge 7 agosto 1989 n. 289.

Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all’istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall’art. 8, 2° comma della legge 21 marzo 1988 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto;

Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell’ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport - Servizio I - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.

Dopo l’ultimazione dell’opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l’entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall’istituto mutuante.

La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Sottosegretario di Stato
Mario Pescante