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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Codice 16.4
D.D. 27 dicembre 2004, n. 312

R.D. 1443/1927 e s.m.i.. Permesso di ricerca per feldspato, caolino, bentonite, argille per porcellana, terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi C ed associati denominato “Bellaria” in Comune di Boca (NO). Istanza della società Mineraria di Boca S.r.l.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Mineraria di Boca S.r.l.., con sede legale a Milano in Via Boschetti, 6 e sede amministrativa in Sassuolo (MO), nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Angelo Curocchi, è accordata la proroga del Permesso di Ricerca per feldspato, caolino, bentonite, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.6300C, ed associati nella località denominata “Bellaria” in territorio del Comune di Boca (NO) per anni 2 (due) a decorrere dalla data della presente determina;

2. L’area di ricerca, avente l’estensione di ettari 58,5 (ettari cinquantotto, are cinque) entro la quale il titolare del permesso potrà eseguire i lavori di ricerca, è delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:10.000 allegato alla presente determina per farne parte integrante;

3. Il titolare del permesso minerario è tenuto a:

a) svolgere l’attività di ricerca secondo il programma presentato in allegato all’istanza del 23 giugno 2004;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di ricerca e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici dei terreni attraversati dalle ricerche;

d) fornire ai Funzionari dell’Autorità Mineraria tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Autorità Mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della regolare esecuzione delle ricerche e della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120", causale ”permesso di ricerca Bellaria, nel Comune di Boca, provincia di Novara" il diritto annuo anticipato di Euro 234,23 (duecentotrentaquattro/23) pari a Euro 3,97 (tre/97) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area del permesso, e l’imposta di bollo di Euro 10.33 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

g) provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del permesso di ricerca, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990 nei modi e nei tempi previsti in progetto e secondo le prescrizioni previste nella citata determina n. 196 del 25 novembre 2003, ai sensi della l.r. 40/1998;

4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, a presentare denuncia di esercizio al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificato dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D. Lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.Lgs 624/1996 ed a predisporre un “D.S.S. coordinato” da trasmettersi anch’esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

5. Qualora la ricerca preveda interventi che non modificano lo stato dei luoghi, ivi compresi aperture di piste per accedere ai siti di sondaggio o taglio di piante, il ricercatore è esentato dagli obblighi di cui al D.Lgs. 42/2004;

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del permesso potrà rivolgersi alla competente Autorità per la necessaria assistenza.

7. Alla scadenza del Permesso di Ricerca il titolare, per le motivazioni espresse in premessa, non potrà richiedere ulteriore proroga;

8. Il Permesso di ricerca è prorogato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto