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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Codice 16.4
D.D. 14 dicembre 2004, n. 305

L.r. 40/1998 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A.. Permesso di ricerca per idrocarburi “Corana”, presentato dalla società Italmin Exploration S.r.l., localizzato in provincia di Alessandria e contestuale Valutazione di Incidenza, di cui al D.P.G.R. 16.11.2001 n. 16/R, concernente il sito S.I.C. “Confluenza Po-Sesia-Tanaro” (cod. IT11800027)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, ed in relazione al programma, relativo al permesso di ricerca per idrocarburi solidi e gassosi presentato dalla società Italmin Exploration S.r.l. con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini 44, denominato “Corana” in provincia di Alessandria nei comuni di Alzano Scrivia, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino de’ Torti, Pontecurone, Sale e Castelnuovo Scrivia

- la prima fase, relativa alla prospezione sismica, sia esclusa dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 l.r. 40/1998;

- la seconda fase del programma di ricerca, concernente la realizzazione del pozzo£esplorativo e l’esecuzione delle prove di produzione deve essere sottoposta alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 l.r. 40/1998 per le motivazioni citate in premessa in quanto la documentazione presentata non analizza gli impatti, derivanti dalla realizzazione del pozzo esplorativo e dall’esecuzione delle prove di produzione, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali del sito di perforazione che può essere localizzato solo a seguito dei risultati della prima fase del programma di ricerca stante l’attuale stato dei dati conoscitivi.

2. La realizzazione della prima fase del programma di ricerca, esclusa dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, come definita al precedente punto 1, è vincolata alle seguenti prescrizioni:

a) la propezione sismica sia realizzata esclusivamente tramite l’impiego di vibroseis con esclusione di Impiego di esplosivo e/o della massa battente; non siano inoltre realizzati i pozzetti di taratura previsti;

b) le operazioni di preparazione sul terreno e l’esecuzione degli stendimenti per i rilievi geofisici devono essere realizzati nel periodo di fermo vegetativo indicativamente compreso tra novembre e marzo compatibilmente con le colture in atto e previo accordo con il conduttore del fondo;

c) nel caso di realizzazione di rampe di accesso o di piazzole per la sosta provvisoria dei mezzi la ditta è tenuta al ripristino dello stato dei luoghi provvedendo ad asportare il materiale messo in posto per la realizzazione dell’accesso e a rimettere a dimora lo stato di terreno superficiale precedentemente scoticato e accantonato; in ogni caso preventivamente deve essere redatto in contraddittorio un verbale di consistenza tra società permissionaria e proprietari privati o amministrazioni che gestiscono strutture pubbliche;

d) prima dell’inizio delle operazioni di ricerca, ivi comprese quelle ad esse connesse, i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione ed i percorsi di accesso suddivisi secondo le caratteristiche dei mezzi di ricerca e di supporto devono essere sottoposti ad A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Alessandria, alla provincia di Alessandria e ai comuni interessati al fine di individuare eventuali soluzioni esecutive compatibili con la viabilità esistente e con la situazione urbanistica costituita da strutture di civile abitazione e a servizio di attività esistenti, da pozzi irrigui per scopi civili e idropotabili e dalla rete di distribuzione di acqua e gas; successivamente all’accordo la ditta è tenuta a comunicare ad A.R.P.A. - Dipartimento di Alessandria e all’ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po -tratto vercellese e alessandrino -, il cronoprogramma dei lavori di ricerca almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’organizzazione delle attività di monitoraggio e controllo di competenza;

e) analogamente i tracciati degli stendimenti, I’ubicazione dei punti di energizzazione e i percorsi di accesso siano comunicati alla Soprintendenza Archeologica per le autorizzazioni previste dalle vigenti norme; in ogni caso devono essere escluse dalla ricerca geofisica anche le aree a rischio di natura archeologica;

f) i punti di energizzazione devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle sponde dei corsi d’acqua naturali, da canali artificiali, da opere idrauliche, da centri abitati, da abitazioni o altre strutture di attività esistenti; inoltre nel caso in cui i canali artificiali siano rivestiti la distanza di tutela sia posta a 100 m dalla sponda; analoga distanza di sicurezza sia prevista nei confronti dei fontanili;

g) siano escluse dalle operazioni di ricerca le aree inserite nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto vercellese e alessandrino; ad ulteriore tutela delle suddette aree non siano individuati punti di energizzazione nella fascia pari a 100 m dal confine stabilito dalla l.r. 28/1990 e s.m.i.;

h) una fascia di tutela, pari a 200 metri, sia prevista per quanto riguarda i SIC “Confluenza Po-Sesia” (cod. IT1180003), “Garzaia di Valenza” (cod. IT1180006), “Confluenza Po-Tanaro” (cod. IT1180027), “Boscone” (cod. IT1180008) accorpati nel SIC “Confluenza Po-Sesia- Tanaro” (cod. IT1180027);

i) analogamente devono essere escluse dagli stendimenti le zone di salvaguardia ambientale individuata nei P.R.G.C. vigenti; in ogni caso le operazioni di ricerca, a maggior tutela, devono essere eseguite ad una distanza di 50 m dal confine delle medesime;

j) i mezzi d’opera impiegati siano compatibili per ogni singolo tratto di percorso individuato nei modi previsti al precedente punto d;

k) non siano previste deroghe alle distanze di sicurezza previste dall’art. 104 D.P.R. 128/1959;

l) siano escluse dai tracciati degli stendimenti e dall’ubicazione dei punti di energizzazione le aree di rispetto di cui all’art. 21 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

m) qualora nel corso del monitoraggio di cui al precedente punto d siano accertate anomalie rispetto alle ipotesi iniziali la Regione provvederà a proporre al Ministero Attività Produttive, nell’ambito dell’accordo in data 24 aprile 2001, soluzioni volte a salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle attività in essere o la sospensione in via cautelativa delle attività di ricerca.

3. Per quanto concerne la valutazione di incidenza nei confronti del S.I.C. “Confluenza Po-Sesia- Tanaro” (cod. IT1180027) che accorpa i S.I.C. “Confluenza Po-Sesia” (cod. IT1180003), “Garzaia di Valenza” (cod. IT1180006), “Confluenza Po-Tanaro” (cod. IT1180027) e “Boscone” (cod. IT1180008) il programma di ricerca è compatibile purchè le attività di indagine geofisica siano effettuate ad una distanza di 200 m dalla perimetrazione dei suddetti S.I.C..

4. Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto