Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Codice 16.4
D.D. 9 dicembre 2004, n. 301

R.D. 1443/1927. Istanza del Comune di Traversella relativa alla riduzione dell’area della Concessione mineraria “Traversella”, in Comune di Traversella (TO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. L’area della concessione mineraria perpetua per minerali di ferro, rame, pirite, piombo, tungsteno, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio, sostanze radioattive e terre rare denominata “Traversella” sita nel territorio del Comune di Traversella, provincia di Torino, intestata al Comune di Traversella, con sede a Traversella (TO), legalmente rappresentato dal Sindaco; è ridotta da ettari 398 ad ettari 33 (trentatre), are 73 (settantatre) e centiare 50 (cinquanta), con decorrenza dalla data della presente Determinazione.

2. La nuova area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 33.73.50 (ettari trentatre, are settantatre, centiare cinquanta) è descritta nel verbale di delimitazione ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2.000 allegati alla presente Determina, per farne parte integrante.

3. Il Comune titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) mantenere in attività la miniera ai sensi del R.D. 1443/1927, secondo il programma presentato;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazione che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonchè della tutela dei pubblici interessi;

f) provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna della Determina di ridelimitazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

4. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) corrispondere il canone annuo di Euro 1.161,78 (millecentosessantuno/78), pari ad Euro 34,17 (trentaquattro/17) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione a decorrere dalla data della presente Determinazione, da versare sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120 (accertamento 58/04), causale ”concessione mineraria “Traversella”, Comune di Traversella (TO)";

b) versare l’imposta di bollo di Euro 11 (undici), ai sensi del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la L. 30 luglio 2004, n. 191;

c) corrispondere la tassa regionale annuale sulle concessioni regionali di Euro 1.161,78 (millecentosessantuno/78) a decorrere dalla data della presente Determinazione, sul Conto Corrente Postale intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale “concessione mineraria “Traversella”, Comune di Traversella (TO)", pari al 100% del canone annuo anticipato, ai sensi della citata Legge n. 281/1970 e s.m.i.

5. Gli importi di cui al punto precedente saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, in misura pari alle variazioni dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertate dall’ISTAT.

6. Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla seguente normativa:

- D.P.R. 128/1959: “Norme di Polizia Mineraria”

- D.Lgs. 624/1996: “Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza dei lavori nelle attività estrattive”

- D.Lgs. 277/1991: “Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici”.

7. La concessione mineraria è ridelimitata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

8. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

9 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto