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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Codice 16.4
D.D. 24 novembre 2004, n. 261

L.R. 40/1998 art. 10. Permesso di ricerca per idrocarburi “Trino” in Provincia di Vercelli presentato dalla Soc. British Gas International BV Filiale Italiana e contestuale valutazione di incidenza, di cui al D.P.G.R. 16.11.2001 n. 16 R concernente i S.I.C./Z.P.S. “Lame del Sesia”, “Isolone di Oldenico”, “Garzaia del rio Druma”, “Fontana Gigante di Tricerro” e “Bosco delle Sorti della Partecipanza di Torino”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è escluso dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall’art. 12 l.r. 40/1998, il programma, presentato dalla Società British Gas International BV Filiale Italiana con sede in Milano - Piazza Cavour n. 2, relativo al permesso di ricerca per idrocarburi solidi e gassosi denominato “Trino” in Provincia di Vercelli nei Comuni di Olcenengo, Salasco, Sali Vercellese, Lignana, Crova, Tronzano Vercellese Ronsecco, Trino, Tricerro, Desana, Asigliano Vercellese, Costanzana, Rive, Pertengo, Lenta, Ghislarengo, Rovasenda, Buronzo, San Giacomo Vercellese, Arborio, Balocco, Greggio, Villarboit, Formigliana, Carisio, Albano Vercellese, Oldenico, Collobiano, Casanova Elvo, Santhià, San Germano Vercellese, Quinto Vercellese, Caresanablot, Vercelli.

2. L’esclusione di cui al precedente punto è vincolata alle seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di preparazione sul terreno e l’esecuzione degli stendimenti per i rilievi geofisici devono essere realizzati nel periodo di fermo vegetativo compreso tra novembre e 15 febbraio nelle area a coltura risicola; per le aree destinate ad altra coltivazione il termine sopra citato è prorogato fino a fine febbraio compatibilmente con le colture in atto;

b) nel caso di realizzazione di rampe di accesso o di piazzole per la sosta provvisoria dei mezzi la ditta è tenuta al ripristino dello stato dei luoghi provvedendo ad asportare il materiale messo in posto per la realizzazione dell’accesso e a rimettere a dimora lo strato di terreno superficiale precedentemente scoticato e accantonato; in ogni caso preventivamente deve essere redatto in contraddittorio un verbale di consistenza tra società permissionaria e proprietari privati o amministrazioni che gestiscono strutture pubbliche; inoltre deve essere ripristinata la funzionalità delle opere irrigue qualora sia compromessa dalle operazioni di ricerca;

c) prima dell’inizio delle operazioni di ricerca, ivi comprese quelle ad esse connesse, i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione ed i percorsi di accesso suddivisi secondo le caratteristiche dei mezzi di ricerca e di supporto devono essere sottoposti ad A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Vercelli, al Consorzio Irriguo Ovest Sesia Baraggia, alla Coutenza Canali Cavour, alla Provincia di Vercelli, ai Gestori delle strutture di distribuzione del ciclo idrico integrato e del gas metano e ai Comuni interessati al fine di individuare eventuali soluzioni esecutive compatibili con la viabilità esistente e con la situazione urbanistica costituita da strutture di civile abitazione e a servizio di attività esistenti, da pozzi irrigui per scopi civili e idropotabili e dalla rete di distribuzione di acqua e gas; in ogni caso deve essere escluso dall’attività di ricerca il centro urbano di Vercelli compreso all’interno della tangenziale nonchè le frazioni Larizzate, Montonero, Cascine Stra e S. Benedetto di Muleggio; successivamente all’accordo la ditta è tenuta a comunicare ad A.R.P.A. - Dipartimento di Vercelli e agli Enti di Gestione dei Parchi regionali “Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino”, “Lame del Sesia” e “Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po (tratto vercellese -alessandrino)” e al Consorzio Irriguo Ovest Sesia Baraggia il cronoprogramma dei lavori di ricerca almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’organizzazione delle attività di monitoraggio e controllo di competenza;

d) in ogni caso dalle operazioni di energizzazione e dal transito dei mezzi siano escluse le strade alzaie, le strade laterali di servizio e i sedimi limitrofi ai canali;

e) analogamente i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione e i percorsi di accesso siano comunicati alla Soprintendenza Archeologica per le autorizzazioni previste dalle vigenti norme; in ogni caso devono essere escluse dalla ricerca geofisica anche le aree a rischio di natura archeologica;

f) i punti di energizzazione devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle sponde dei corsi d’acqua naturali, da canali artificiali, da opere idrauliche, da centri abitati, da abitazioni o altre strutture a servizio di attività esistenti; inoltre, nel caso in cui i canali artificiali siano rivestiti, la distanza di tutela sia posta a 100 m dalla sponda; analoga distanza di sicurezza sia prevista nei confronti dei fontanili;

g) siano escluse dalle operazioni di ricerca le aree inserite nei Parchi regionali “Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino” e “Lame del Sesia”; ad ulteriore tutela delle suddette aree non siano individuati punti di energizzazione nella fascia pari a 100 m dal confine;

h) analogamente devono essere escluse dai punti di energizzazione le aree urbane perimetrate e le zone di salvaguardia ambientale individuate nei P.R.G. vigenti; in ogni caso le operazioni di ricerca, a maggiore tutela nei confronti delle zone di salvaguardia ambientale, devono essere eseguite ad una distanza di 50 m dal confine delle medesime;

i) i mezzi d’opera impiegati siano compatibili per ogni singolo tratto di percorso individuato nei modi previsti al precedente punto c);

j) non siano previste deroghe alle distanze di sicurezza previste dall’art. 104 D.P.R. 128/1959;

k) siano escluse dai tracciati degli stendimenti e dall’ubicazione dei punti di energizzazione le aree di rispetto di cui all’art. 21 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

l) qualora nel corso del monitoraggio di cui al precedente punto c) siano accertate anomalie rispetto alle ipotesi iniziali la Regione provvederà a proporre al Ministero Attività Produttive, nell’ambito dell’accordo in data 24 aprile 2001, soluzioni volte a salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle attività in essere o la sospensione in via cautelativa delle attività di ricerca;

m) le operazioni di ricerca devono essere condotte nel seguente orario: 8,00 - 18,00;

n) sia data preventiva idonea informazione al pubblico delle operazioni di ricerca e sia attivata una struttura per la conoscenza dei lavori di ricerca;

o) la società proponente è tenuta, a proprie spese, a garantire la presenza di personale del Consorzio Irriguo Ovest Sesia Baraggia e degli Enti Gestori delle Strutture di distribuzione del ciclo idrico integrato e del gas metano nel caso in cui sia necessario l’intervento dei suddetti Enti;

p) la società proponente è tenuta, qualora le Amministrazioni locali facciano richiesta, a inviare i dati acquisiti nel corso dei lavori ad esclusione di quelli oggetto della ricerca.

3. Per quanto concerne la valutazione di incidenza nei confronti dei S.I.C./Z.P.S. “Lame del Sesia” e “Isolone di Oldenico” (cod. IT 1120010), “Garzaia del rio Druma” (cod. IT 1120014), “Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino” (cod. IT 1120002) e “Fontana Gigante di Tricerro” (cod. IT 1120008), si ritiene che il programma di ricerca sia compatibile purchè le attività di indagine geofisica siano effettuate ad una distanza di 200 m dal confine dei suddetti S.I.C.

4. La presente Determina sostituisce le precedenti determinazioni n. 60 del 27 aprile 2001 e n. 153 del 30 luglio 2001, concernenti rispettivamente i permessi di ricerca “Vercelli” e “Trino”, per quanto riguarda le aree, già oggetto delle suddette Determine, ricomprese nel presente provvedimento.

5. La presente determinazione realizza anche l’intesa prevista nell’accordo Stato-Regioni in materia di idrocarburi in data 24 aprile 2001, per quanto riguarda gli aspetti inerenti la fase autorizzativa.

6. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

7. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto