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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Comunicato dell’Assessore Regionale alle Politiche per la Montagna, Foreste e Beni Ambientali

Legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni del Piemonte
Loro Sedi

A seguito delle modifiche introdotte agli articoli 167 e 181 del d. lgs. 42/2004 dall’art. 1, comma 36, della L. 308/2004, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

Pur rimanendo confermata la generale operatività dell’art. 146, comma 10, lett. c) del decreto legislativo n.42/2004 che recita: “[L’autorizzazione paesaggistica] non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi ”, la versione novellata dell’articolo 181, comma 1 ter, adesso prevede che: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’art. 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1 quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica,

c) per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380."

Ora, per la procedura di cui all’art. 181, comma 1 quater, è richiesto il pronunciamento di compatibilità paesaggistica (previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza) da parte dell’autorità preposta alla gestione del vincolo.

Considerato che le categorie di interventi sopra elencati alle lettere a - b - c del comma 1 ter dell’art. 181 sono ricomprese tra quelle attribuite dall’art. 13 della legge regionale 20/89 ai Comuni in subdelega di funzioni amministrative, si ritiene che “l’autorità preposta alla gestione del vincolo” cui compete il pronunciamento di compatibilità paesaggistica sia il Comune territorialmente competente sull’intervento.

Si rammenta che il pronunciamento in questione dovrà essere preceduto da apposito parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte: ai fini dell’istruttoria, le Amministrazioni comunali dovranno pertanto acquisire dal privato apposita istanza corredata da :

- documentazione fotografica a colori in duplice copia con riprese sia panoramiche che circostanziate del sito interessato e delle opere realizzate;

- elaborati grafici, in triplice copia, con le stesse opere evidenziate in pianta, sezioni e prospetti;

- relazione tecnico-descrittiva, in triplice copia, riferita a tipologie e materiali adottati nell’esecuzione degli interventi.

Si rende necessario evidenziare che copia del provvedimento comunale finale di compatibilità paesaggistica dovrà essere inviato anche al Settore Gestione Beni Ambientali della Regione, senza corredo della documentazione suddetta, al fine di trattenerla agli atti d’archivio.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, le SS.LL. potranno rivolgersi al Settore Gestione Beni Ambientali, C.so Regina Margherita n. 304 - 10143 Torino (tel. 4321378).

L’Assessore Regionale alle Politiche per la Montagna,
Foreste e Beni Ambientali
Roberto Vaglio