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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2005, n. 25-14837

L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 - Promozione rete dei presidi a rilievo sociale - Potenziamento e messa in sicurezza - Bando di finanziamento - Criteri per la concessione dei contributi regionali ai sensi L.R. n. 27/94

A relazione dell’Assessore Cotto:

La Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, ha individuato nuove modalità, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L’obiettivo qualificante della nuova Legge regionale è quello di promuovere la realizzazione di una rete di presidi in grado di far superare ai cittadini le situazioni di disagio e di sofferenza garantendo un miglioramento della qualità della vita.

In proposito dopo aver affrontato il riordino ed il più ampio tema del potenziamento del sistema di strutture socio-assistenziali tradizionali attraverso il finanziamento di interventi di nuova realizzazione e/o di ristrutturazione di complessi esistenti che ha comportato notevoli investimenti a partire dal 1990, la Regione Piemonte ha inteso avviare nel 2003 un percorso di consolidamento della diffusa e radicata rete di presidi “a rilievo sociale” che tutt’ora costituiscono un’efficace modalità di “contrasto alla solitudine” soprattutto per le fasce più sensibili della popolazione (anziani, minori, diversamente abili, ecc.).

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 40-9269 del 5 maggio 2003 è già stata promossa una prima iniziativa rivolta alla “messa in sicurezza” dei presidi a rilievo sociale, definiti come luoghi in cui si svolgono attività volte a realizzare:

- un modello positivo di aggregazione per i giovani, adulti e anziani anche al fine di combattere il fenomeno della solitudine;

- un contrasto ai processi di esclusione dall’ambiente di residenza,

- un incentivo alla vita associativa e di relazione;

- una promozione della partecipazione attiva in programmi ed interventi sociali da parte dei fruitori;

- un armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei giovani;

- una promozione sociale e assistenziale valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

L’attività svolta ha conseguito lusinghieri risultati ed ha di fatto confermato la capillare diffusione dei centri a rilievo sociale sull’intero territorio regionale, in genere composta da:

- Oratori;

- Centri d’incontro per anziani, giovani e adulti;

- Centri di aggregazione che sono sede di Organizzazioni di Volontariato, Pubbliche Assistenze e associazioni in generale;

- Circoli ricreativi e aziendali che prestano attività di aggregazione e di “base” per la realizzazione di progetti a valenza sociale.

Rilevata, pertanto, la necessità di proseguire nel sostenere gli interventi di potenziamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno delle strutture a rilievo sociale, anche al fine di promuovere il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio pubblico presente sul territorio piemontese;

Ritenuto di dover stabilire i criteri da applicare in materia e visto, in proposito, l’Allegato A (Criteri per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale), contenente le specifiche definizioni sia in relazione alle finalità previste dalla L.R. 1/2004 che in funzione delle procedure applicative.

Vista la Legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 - art. 4, che prevede per l’assegnazione di contributi la necessità di approvare preventivamente i criteri di assegnazione.

Vista la Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26 art. 1 che riconosce la funzione educativa, aggregatrice e sociale svolta anche attraverso le attività di oratorio delle Parrocchie, come “soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap”.

Vista la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di approvare i criteri di selezione delle domande per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale, di cui alle LL.RR. nn. 26/2002 e 1/2004, contenuti nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di far propri gli obiettivi, le modalità e le regole di partecipazione al bando di finanziamento per gli interventi citati entro i presidi a rilievo sociale, definiti in premessa e raccolti nell’Allegato A alla presente deliberazione.

Di stabilire che le domande di contributo, debbano pervenire entro e non oltre la data del 31 maggio 2005.

Di dare atto che la presente iniziativa troverà copertura economica con le risorse rese disponibili a seguito dell’approvazione del Bilancio dell’anno 2005 e successivamente accantonate con apposita deliberazione, sul cap. 20535 “fondo regionale unico degli investimenti - art. 37 L.R. 1/2004".

Di demandare alla competente Direzione Politiche Sociali la predisposizione della modulistica necessaria per la formalizzazione delle istanze di contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La Determinazione Dirigenziale n. 47/2005, Codice 30.3, relativa alla D.G.R sopra riportata, è pubblicata, su questo Bollettino Ufficiale, nell’apposita sezione (ndr).

allegato