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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 43-14759
Reg. CE 1493/99 e 1227/00 - Riserva Regionale dei diritti di impianto: Progetto per la riqualificazione della produzione vitivinicola verso la domanda di mercato tramite la cessione dei diritti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. Nellambito della disponibilità della riserva regionale dei diritti di impianto, questi vengono destinati alla riqualificazione della produzione vitivinicola della Regione Piemonte verso la domanda di mercato. La disponibilità in ettari della riserva dei diritti regionale è determinata dallAssessorato allAgricoltura Direzione 12 - Progetto Sistema territorio.
2. Alle sole finalità del presente articolato viene individuato in Euro 5.000 il costo ad ettaro di tali diritti di impianto. La cessione del diritto di impianto è subordinata al pagamento dellimporto dovuto.
3. E possibile richiedere lattribuzione di diritti di impianto della riserva regionale solo se questi sono destinati alle Denominazioni di Origine del territorio piemontese indicate dai rispettivi Consorzi di Tutela o Organismi Interprofessionali come Denominazioni rispondenti alla domanda di mercato. Lindicazione delle D.O. e delle loro tipologie dovrà avvenire attraverso la presentazione di un opportuna analisi dellevoluzione dellofferta in relazione allandamento di mercato di medio periodo. In particolare lanalisi dovrà indicare la potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia. Le indicazioni fornite saranno ritenute valide per lintero anno solare ed in mancanza di esse lAssessorato Agricoltura potrà valutare lipotesi di sospendere le erogazioni di benefici o la movimentazione dei vigneti verso tali D.O.
4. Qualora una Denominazione di Origine non sia rappresentata da alcun Consorzio di Tutela od Organismo interprofessionale, sarà cura dellAssessorato Agricoltura della Regione Piemonte valutarne il grado di rispondenza alla domanda di mercato attraverso lesame di particolari parametri quali: la superficie rivendicata in produzione; la superficie iscritta agli albi; prezzi medi e quantità di vini commercializzato; prezzi medi e quantità di uva commercializzata; giacenze effettive. Ulteriore elemento di valutazione è individuato nei dati relativi allinventario del Potenziale produttivo ed alla movimentazione dei diritti di impianto.
5. I vigneti impiantati sulla scorta di un diritto di impianto regionale dovranno obbligatoriamente rivendicare la D.O. per cui è stato richiesto per almeno cinque anni in costanza delle condizioni di mercato. Potranno inoltre generare diritti di reimpianto solo a partire dal quinto anno di produzione usufruibili unicamente nel territorio regionale.
6. Si dà mandato alla Direzione 12 - Progetto Sistema Territorio, sentita la Commissione ex art. 8 della L. 17/99, di predisporre le procedure amministrative e gli atti necessari per lassegnazione dei diritti di impianto dalla riserva regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)