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Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 43-14759

Reg. CE 1493/99 e 1227/00 - Riserva Regionale dei diritti di impianto: Progetto per la riqualificazione della produzione vitivinicola verso la domanda di mercato tramite la cessione dei diritti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Nell’ambito della disponibilità della riserva regionale dei diritti di impianto, questi vengono destinati alla riqualificazione della produzione vitivinicola della Regione Piemonte verso la domanda di mercato. La disponibilità in ettari della riserva dei diritti regionale è determinata dall’Assessorato all’Agricoltura Direzione 12 - “Progetto Sistema territorio”.

2. Alle sole finalità del presente articolato viene individuato in Euro 5.000 il costo ad ettaro di tali diritti di impianto. La cessione del diritto di impianto è subordinata al pagamento dell’importo dovuto.

3. E’ possibile richiedere l’attribuzione di diritti di impianto della riserva regionale solo se questi sono destinati alle Denominazioni di Origine del territorio piemontese indicate dai rispettivi Consorzi di Tutela o Organismi Interprofessionali come Denominazioni rispondenti alla domanda di mercato. L’indicazione delle D.O. e delle loro tipologie dovrà avvenire attraverso la presentazione di un opportuna analisi dell’evoluzione dell’offerta in relazione all’andamento di mercato di medio periodo. In particolare l’analisi dovrà indicare la potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia. Le indicazioni fornite saranno ritenute valide per l’intero anno solare ed in mancanza di esse l’Assessorato Agricoltura potrà valutare l’ipotesi di sospendere le erogazioni di benefici o la movimentazione dei vigneti verso tali D.O.

4. Qualora una Denominazione di Origine non sia rappresentata da alcun Consorzio di Tutela od Organismo interprofessionale, sarà cura dell’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte valutarne il grado di rispondenza alla domanda di mercato attraverso l’esame di particolari parametri quali: la superficie rivendicata in produzione; la superficie iscritta agli albi; prezzi medi e quantità di vini commercializzato; prezzi medi e quantità di uva commercializzata; giacenze effettive. Ulteriore elemento di valutazione è individuato nei dati relativi all’inventario del Potenziale produttivo ed alla movimentazione dei diritti di impianto.

5. I vigneti impiantati sulla scorta di un diritto di impianto regionale dovranno obbligatoriamente rivendicare la D.O. per cui è stato richiesto per almeno cinque anni in costanza delle condizioni di mercato. Potranno inoltre generare diritti di reimpianto solo a partire dal quinto anno di produzione usufruibili unicamente nel territorio regionale.

6. Si dà mandato alla Direzione 12 - Progetto “Sistema Territorio”, sentita la Commissione ex art. 8 della L. 17/99, di predisporre le procedure amministrative e gli atti necessari per l’assegnazione dei diritti di impianto dalla riserva regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)