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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 30-14960

Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2004). Requisiti minimi dei richiedenti, con riferimento all’anno 2003, per beneficiare dei contributi. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni

A relazione dell’Assessore Botta:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti con riferimento all’anno 2003 per beneficiare dei contributi ex art 11, L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2004);

considerato, altresì, che occorre prevedere contestualmente modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, impartendo ai medesimi specifici indirizzi;

preso atto delle risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11, L. n. 431/98, per l’annualità 2004, ripartite tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 568/1c del 18/11/2004, il cui importo a favore della Regione Piemonte è pari a euro 15.680.605,98, cui vanno sommate le risorse accreditate, per l’anno 2004, con Decreto Ministeriale n. 1070/B del 24/11/2004, pari a euro 110.686,14, per un ammontare complessivo pari a euro 15.791.292,12;

preso atto che con legge regionale n. 10/2004 è stato previsto un co-finanziamento regionale delle risorse statali per l’esercizio 2004 di euro 6.500.000,00;

richiamato quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni, si terrà conto del co-finanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall’art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11, comma 3, della L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2004):

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2003, pari a complessivi euro 10.455,12, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (corrispondenti a quelli determinati dalla Regione Piemonte per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata calcolati in applicazione della L.R. n. 46/95) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

Numero componenti    Limite reddituale
nucleo familiare

1 o 2 persone     euro 17.633,63
3 persone     euro 21.513,03
4 persone     euro 25.039,76
5 o più persone     euro 28.213,81

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), è quello complessivo, relativo all’anno 2003, fiscalmente imponibile, del nucleo familiare diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico;

2) di stabilire che il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l’anno 2003, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l’ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità;

3) di prevedere che possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso;

4) di prevedere, altresì, che sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:

- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

5) di stabilire che si provvederà alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria delle domande, demandando alla Direzione regionale Edilizia l’adozione dei relativi atti;

6) di prevedere che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo all’esercizio 2004;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio di importo pari al 50% delle risorse comunali destinate al co-finanziamento; qualora le risorse di cui al successivo punto 7) non risultassero sufficienti a soddisfare l’attribuzione dei premi nella misura suddetta, l’importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune;

7) di precisare che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive di cui alla L.R. n. 10/2004 citata in premessa, pari a euro 3.250.000,00;

8) di stabilire che i Comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare, secondo le modalità indicate nell’allegato alla presente deliberazione, l’ammontare del fabbisogno riscontrato, nonché l’ammontare relativo al co-finanziamento comunale, alla Direzione Edilizia entro il termine perentorio del 30 giugno 2005;

9) di approvare gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

10) di dare informazione del presente atto alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art 1 bis, comma 1, della L. R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)