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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10
Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata)
1. Il totale generale delle entrate di cui allallegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza e in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nellanno finanziario 2005.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese di cui allallegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza ed in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.
2. È autorizzata lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2005.
3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per lanno 2005.
Art. 3.
(Autorizzazione alla contrazione di mutui)
1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza limpegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dellesercizio finanziario 2005, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 862.953.505,85.
2. Agli oneri derivanti dallammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nellambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
Art. 4.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per lanno finanziario 2005 con i prospetti di cui allarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 5.
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 6.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nellelenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
2. Allo stesso elenco sono aggiunti i capitoli 11180 e 11190.
Art. 7.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. È approvato, ai sensi dellarticolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui allelenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8.
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 9.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui allarticolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dellesercizio finanziario 2005 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 160.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).
Art. 10.
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 235.957.948,02 in termini di competenza e di euro 203.374.034,73 in termini di cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 27.828.072,08 in termini di competenza e di cassa.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per lanno 2006, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 730.000.000,00 in termini di competenza.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per lanno 2007, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.
5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dellarticolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 11.
(Utilizzo dellavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2004)
1. Lavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2004, determinato in euro 353.736.910,52 ed applicato al bilancio di previsione per lanno 2005, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).
Art. 12.
(Variazioni compensative)
1. Per lanno finanziario 2005 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nellAllegato A della legge finanziaria per lanno 2005. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
3. Con riferimento alle leggi regionali di cui allAllegato A della legge finanziaria per lanno 2005, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative allinterno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Art. 13.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 14. (Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 febbraio 2005
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 685
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005/2007.
- Presentato dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 16 dicembre 2004.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Rinviato in Commissione ex art. 81 del Regolamento consiliare il 28 gennaio 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005 con 29 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita previsionali di base, derivanti da assegnazioni dellUnione Europea e dello Stato, con lindicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anchesse in unita previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dallarticolo 53, commi 4 e 5.".
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nel bilancio annuale e iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia assunti e che si prevede di assumere, nonche dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dellesercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per lammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e liscrizione negli stanziamenti dellunita previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando ladozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione allAssessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5. Al bilancio di previsione e allegato lelenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita previsionali di spesa.".
Nota allarticolo 7
- Il testo del comma 13 dellarticolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)
13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.".
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale e iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dellesercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Lammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dellammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo delegare allAssessore competente in materia di bilancio ladozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.".
Nota allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 24. (Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita previsionali di base di entrata per liscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione Europea, nonche per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta puo effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative allinterno della medesima classificazione economica, tra unita previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita, al fine di assicurare la necessaria flessibilita nella gestione delle disponibilita di bilancio, la Giunta puo essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio e disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dellanno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta puo disporre variazioni compensative, nellambito della stessa o di diverse unita previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dellarticolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e comunicato al Consiglio.".
Nota allarticolo 12
- Per il testo dellarticolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota allarticolo 10.
Nota allarticolo 14
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".
Allegato A (articolo 1, 2, 4)
Allegato B (articolo 5)
La presente legge regionale è già stata pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 - Parte I - del 21 febbraio 2005. Restano invariati il valore e lefficacia dellatto legislativo qui trascritto (ndr).
Il formato PDF di questo Bollettino non è disponibile.
Rivolgersi in Redazione per la consultazione della versione cartacea.