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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2005, n. 15-14644

Giudizio di compatibilita’ ambientale favorevole ed autorizzazione ai sensi della L.R. 40/98 relativamente al progetto “Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola sud sull’A6 e le ex strade statali n. 20 e n. 661"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 12 della l.r. 40/98, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, sul progetto relativo alla “Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola sud sull’A6 e le ex strade statali n° 20 e n° 661" presentato dall’ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in Torino, corso Matteotti n. 8, sottolineando la valenza delle sottoelencate motivazioni:

- la nuova infrastruttura di collegamento si configura come strategica nella pianificazione regionale in quanto consentirà il miglioramento della rete stradale di interesse regionale;

- la realizzazione dell’opera permetterà il decongestionamento del traffico dall’area urbana di Carmagnola, deviandolo in buona parte sulla Autostrada Torino Savona, con il conseguente notevole miglioramento della vivibilità del centro abitato, la diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, nonché un miglioramento della fluidità e della sicurezza del traffico nel tratto di S.R. 20 interessato;

- l’attuazione degli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale proposti eviterà la compromissione delle capacità riproduttive delle risorse naturali dei luoghi, mentre gli impatti ambientali residui riconducibili alla fase di costruzione e gestione dell’infrastruttura potranno essere mitigati con il recepimento delle circostanziate e puntuali prescrizioni già definite in premessa;

- il giudizio di compatibilità ambientale è valido per tre anni dalla data del presente atto ed è condizionato all’ottemperanza, in sede di progettazione esecutiva di tutte le prescrizioni dettagliate in premessa, la cui realizzazione costituisce vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell’opera;

- di prendere atto dei pareri espressi e contributi formulati dalle Amministrazioni in sede di C.d.S e di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della C.d.S medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14-ter della Legge 241/90 come modificato dalla Legge 340/2000;

- di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r.. 40/1998 il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti di cui all’art. 9 della l.r. 40/98 ai fini della realizzazione dell’opera:

- Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 con validità di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di emissione della stessa. Pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del proponente, nel caso in cui, per giustificati motivi l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Per quanto attiene l’autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi, con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione;

- Autorizzazione ai sensi del Dlgs 42/2004, che ai sensi dell’art. 10, comma 4 della l.r.. 20/89 è valevole per un periodo di 5 anni, trascorso il quale l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione;

- di dare atto che le autorizzazioni e gli atti di assenso sopra indicati sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

- di stabilire altresì che il proponente comunichi all’ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/98, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale di deposito progetti in Via P. Amedeo 17 Torino.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 ed ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)