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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Codice 25.6
D.D. 21 ottobre 2004, n. 1722

Eventi alluvionali Primavera - Estate 2002. Ente Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi (Comuni di Chiusa di Pesio - Briga Alta) - Progetto per lavori di ripristino viabilità all’interno del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro. Importo Euro 100.000,00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare il progetto per lavori di ripristino viabilità all’interno del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro nei Comuni di Chiusa di Pesio e Briga Alta (CN) con le seguenti prescrizioni:

- in considerazione dell’elevato valore ambientale naturalistico delle aree di intervento siano espressamente adottate le cautele idonee a contenere gli effetti di artificializzazione e quelli idonei, a valle degli interventi ad una corretta reintegrazione delle aree soggette a scopertura.

In particolare pur quanto attiene ai plinti di fondazione e agli appoggi delle passerelle si richiede che tali manufatti siano realizzati preferibilmente con l’impiego di soli massi cementati, avendo cura di far risaltare il meno possibile il calcestruzzo lungo i parametri esterni.

In ogni caso qualora dovessero contemplarsi opere in c. a. in cassaforma, esse siano rivestite in pietra a spacco o siano addossati ad esse massi naturali moderatamente cementati;

- prima dell’esecuzione dei lavori siano presi gli opportuni accordi con l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare un’adeguata salvaguardia della fauna ittica, così come prescritto dal R.D. n. 1486 del 22.11.1914 art. 7,3 c;

- in fase di esecutivo sia posta particolare attenzione agli interventi di ripristino passerelle, prevedendo il rispetto del franco idraulico di almeno 1,00 metro anche se i corsi d’acqua interessati dai lavori non sono soggetti ad autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/04;

- il materiale inerte movimentato per la regimazione dei corsi d’acqua venga utilizzato per imbottimento spondale, opportunamente compattato e rinverdito. Le opere di difesa spondale non riducano la sezione di deflusso e abbiano uno sviluppo in elevazione non superiore al piano di campagna.

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 42/04, della L.R. 45/89

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi del T.U. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni

4) l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è accordata ai sensi delle leggi di cui al punto 2), fatti salvi i diritti dei terzi, e dovrà essere rispettata pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo