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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n.53-14983

Legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 apriile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine)”. Rimborso da parte della Regione ai gestori di impianti di carburante

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 “ Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2001, n. 98-4467 che demanda alla Direzione Bilancio e Finanze le modalità operative per la fruizione del bonus fiscale da parte dei “beneficiari”;

Vista la legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine)”, ed in particolare l’art. 5 che delega la Giunta Regionale ad individuare con propria deliberazione le modalità esplicative ed attuative di quanto previsto dalla legge su indicata;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2004, n. 51 - 14401 che disciplina le modalità per la concessione dello sconto alla pompa e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo per l’acquisto di benzine in territorio di confine;

Vista la legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine),” che prevede lo sconto immediato alla pompa per i soggetti residenti nei comuni aderenti al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte ed in modo residuale il mantenimento del meccanismo del bonus fiscale per tutti quei soggetti che non possono ancora usufruire dello sconto alla pompa per l’acquisto di carburanti, in quanto residenti in Comuni non aderenti al sistema anagrafe tributaria del Piemonte;

Considerato che realizzatore e gestore del sistema informativo regionale è il CSI - Piemonte

Considerato che il 14 dicembre 2004 la Regione Piemonte ha siglato un accordo con le compagnie petrolifere (ENI, ESSO, Q8, TAMOIL, TOTAL, SHELL, ERG) che hanno impianti nel VCO e Alto Novarese dove si sono impegnate a rimborsare i loro gestori sulla base della rendicontazione che la Regione Piemonte fornisce settimanalmente;

Considerato che nel primo mese di applicazione della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine).”, solo pochi gestori di impianti di carburante hanno applicato lo sconto diretto alla pompa;

Ritenute valide le considerazioni espresse negli incontri con i gestori degli impianti di carburante del V.C.O. e dell’Alto Novarese che eccepiscono sui tempi di rimborso applicati dalle loro Compagnie petrolifere ed al fine di favorire la piena applicazione della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine”, l’Amministrazione regionale si è attivata completando l’ installazione dei POS già nel mese di gennaio ed ha anticipato di alcuni mesi l’operatività del rimborso diretto ai singoli gestori.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di attuare a decorrere dal 1° marzo 2005 le modalità per la concessione dello sconto alla pompa e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo per l’acquisto di benzine in territorio di confine, secondo le modalità stabilite dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che la spesa prevista in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine)”, trova copertura finanziaria nel capitolo 10460 (accantonamento n. 100334).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 9/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Procedure di rimborso

Procedura di rimborso Regione Piemonte/Gestori

Le riduzioni di prezzo ottenute dai beneficiari sono anticipate dai gestori.

I gestori sono rimborsati dalla Regione Piemonte.

A decorrere dal 1° marzo 2005, le riduzioni di prezzo che i gestori praticano ai beneficiari, sono rimborsate direttamente dalla Regione Piemonte.

Al fine del rimborso i consumi devono essere certificati dalla Regione Piemonte.

Tutte le sere i gestori devono scaricare i dati memorizzati sui POS relativi all’erogato di carburante della giornata.

La settimana contabile al fine dei rimborsi praticati dalla Regione Piemonte è da considerarsi dal lunedì alla domenica.

Il lunedì la Regione Piemonte contabilizzerà gli importi anticipati dai gestori ed effettuerà i rimborsi relativi alla settimana precedente, con valuta del giorno successivo alla contabilizzazione.

Dopo una prima fase di sperimentazione potrà essere attivato un meccanismo di anticipazioni settimanali sull’erogato della settimana precedente, da recuperarsi con il rimborso successivo.

La connessione telefonica avverrà su un numero verde che la Regione Piemonte sta attivando, nel frattempo potrà essere disposto un rimborso forfetario.