Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 1/PRE

Spese per l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni regionali che avranno luogo il 3 ed il 4 aprile 2005

Ai signori Sindaci e
Commissari Straordinari
dei Comuni del Piemonte

e p.c.
Ai signori Prefetti
delle Province del Piemonte

Loro Sedi

In relazione all’oggetto, si forniscono ai Comuni le necessarie istruzioni ai fini del rimborso delle spese a carico della Regione, da essi anticipate per l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni regionali.

1) Acconto ai Comuni sulle presunte spese a carico della Regione che essi devono anticipare per le elezioni regionali.

La Giunta regionale ha stabilito di corrispondere ai Comuni un acconto pari al 50% delle spese a carico della Regione che si presume essi debbano anticipare per le elezioni regionali.

In merito, si precisa che nei casi di abbinamento delle elezioni regionali con quelle comunali, la presunta quota di spesa di spettanza regionale è determinata in relazione al criterio di riparto di cui all’art. 21 della legge 17/2/1968, n. 108 (metà della spesa per adempimenti comuni alle consultazioni regionali e comunali).

2) Rimborso delle spese per le elezioni regionali a carico della Regione ed anticipate dai Comuni.

Ai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, le spese a carico della Regione sono rimborsate, al netto dell’acconto erogato, sulla base di rendiconto da presentarsi direttamente alla Regione, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare. Nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali e comunali, il rendiconto dei Comuni dovrà essere trasmesso, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 21 della legge 17/2/1968, n. 108, al competente organo statale, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali e prefettizie inerenti l’oggetto. A riparto reso esecutivo, la Regione provvederà al rimborso della quota di sua competenza, al netto dell’acconto erogato.

3) Spese rendicontabili direttamente alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Le spese per le elezioni regionali anticipate dai Comuni, in cui si svolgono solo le elezioni regionali, e rimborsabili dalla Regione sono le seguenti:

A. Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Le spese per gli onorari ai componenti di seggio elettorale, sono rimborsate dalla Regione nei limiti degli importi in atto precedentemente alla data entrata in vigore della legge 16/4/2002, n. 62.

La Regione rimborsa altresì le spese per indennità di missione, se dovute, ai presidenti di seggio, limitatamente alla parte che l’art. 5 della legge 16/4/2002, n. 62, non pone a carico dello Stato.

Si rammenta che dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell’art. 9, comma 2, della legge 21/3/1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

La Regione rimborserà le spese sostenute dal Comune per le prestazioni straordinarie debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, rese dal personale comunale (anche assunto con contratto a tempo determinato), a tempo pieno o parziale, stabilmente o provvisoriamente addetto all’espletamento degli adempimenti del Comune per l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni regionali.

Ai fini del lavoro straordinario rimborsabile dalla Regione, il periodo elettorale inizia dal 17/2/2005 e termina il 4/5/2005 compreso (art. 15 del decreto legge 18/1/1993, n. 8, convertito con modificazioni con legge 19/3/1993, n. 68). Oltre a tale periodo la Regione rimborsa anche lo straordinario effettuato dal 12/2/2005 al 16/2/2005 esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 4, della legge 23/2/1995, n. 43.

Le determinazioni autorizzative al lavoro straordinario devono essere adottate entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali regionali, e devono indicare i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

La mancata autorizzazione preventiva allo straordinario inibisce il rimborso dei compensi per il periodo già decorso.

Si rammenta, infine, che ai Segretari comunali e ai Dirigenti non possono essere corrisposti, ai sensi dei rispettivi CCNL, compensi per lavoro straordinario.

C. Spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato.

Il rimborso attiene agli stampati, non forniti direttamente dallo Stato, indispensabili per le necessità del servizio elettorale, la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni, con l’esclusione degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto.

D. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni elettorali.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non sarà effettuato il rimborso per l’eventuale acquisto di cabine ed altri beni mobili, né per l’affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale.

E. Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse alle elezioni.

Le spese per collegamenti telefonici con la Regione e la Prefettura, nei giorni delle votazioni e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio.

F. Spese per la propaganda elettorale.

Il rimborso attiene alle spese per l’acquisto di materiale di consumo vario, occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

G. Spese per l’acquisto della cancelleria e di materiale vario per l’allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene all’acquisto di materiale di consumo vario, occorrente per l’allestimento dei seggi, ivi compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

H. Spese per l’assunzione di personale a tempo determinato.

Per fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni regionali, il Comune potrà, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera e), del C.C.N.L. del 14/9/2000, procedere alla stipula di contratti individuali di lavoro per l’assunzione di personale a tempo determinato nel periodo che va dal 17/2/2005 al 4/5/2005.

Fermo restando il limite massimo del 4/5/2005, nei soli casi di assunzioni resesi necessarie ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 4, della legge 23/2/1995, n. 43, tali assunzioni possono decorrere dal 12/2/2005.

Non sono ammesse a rimborso della Regione le spese per l’utilizzo di personale effettuate mediante contratti individuali, che non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con il Comune.

I. Spese postali per la revisione delle liste elettorali.

Il rimborso attiene alle spese postali per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

L. Spese per la consegna delle tessere elettorali che ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge 23/4/1976, n. 136, non fanno carico allo Stato.

Le spese per l’espletamento di tale servizio (che ricomprende oltre alla consegna anche l’attività di personalizzazione ed imbustamento della tessera elettorale) sono rimborsate dalla Regione a condizione che vengano rispettate le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28/3/2001.

M. Spese per altre necessità

Sono riconducibili, in questa voce, le spese per altre necessità, non previste nella precedente elencazione, a condizione che, come le precedenti, riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua da propri competenti organi, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per i quali sia stata dimostrata l’occorrenza per l’organizzazione e la preparazione della consultazione elettorale.

Le eventuali spese per l’utilizzo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole transitato alle dipendenze dello Stato ai sensi dell’art. 8 della legge 3/5/1999, n. 124, saranno rimborsate dalla Regione ai sensi della circolare n. 19 dell’11/3/2000 del Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali.

Per quanto riguarda l’utilizzo di eventuale altro personale, occorre indicare gli estremi dell’atto convenzionale con specifica indicazione delle necessità e della causale, l’elenco del personale interessato, le modalità di effettuazione del servizio e il totale delle spese.

4) Modalità della rendicontazione alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Per i Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, il rendiconto delle spese, a carico della Regione, sostenute dal Comune deve essere predisposto come di seguito descritto:

* Prospetto riepilogativo delle spese di cui si richiede il rimborso regionale (modello n. 1), secondo le tipologie di spesa elencate al punto 3).

* Prospetto riassuntivo di ogni singola voce di spesa indicata nel modello n. 1 (modello n. 2).

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune, per un quinquennio e rimanere a disposizione dell’Amministrazione regionale per eventuali controlli in sede di liquidazione.

5) Termini e modalità di presentazione alla Regione del rendiconto dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Il rendiconto predisposto secondo le indicazioni del punto 4) deve essere inoltrato, entro e non oltre il 3 aprile 2006, o con lettera raccomandata o con consegna a mano al seguente indirizzo:

Regione Piemonte

Direzione Affari istituzionali e processo di delega -

Settore Autonomie locali

Via XX Settembre, 88 - 10122 Torino.

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Autonomie locali esclusivamente nel seguente orario: nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. All’atto della consegna a mano sarà rilasciata la ricevuta.

Nel caso di inoltro con lettera raccomandata, ai fini del rispetto dei termini di inoltro, farà fede la data del timbro postale della località di partenza apposto sulla lettera raccomandata.

Il competente Ufficio provvederà alla verifica dei rendiconti in base alle norme di legge, alle istruzioni impartite ed alla congruità delle spese e provvederà alla liquidazione delle spese ammesse a rimborso, al netto dell’acconto già corrisposto. Qualora le spese rimborsabili dalla Regione siano inferiori all’acconto erogato, si provvederà alla richiesta di restituzione delle somme anticipate e non dovute.

Nell’invitare tutte le amministrazioni comunali interessate ad uniformarsi ai criteri ed alle modalità indicate nella presente circolare, nonché a quelle di cui alle istruzioni ministeriali e prefettizie inerenti l’oggetto, si informa che per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria del Settore Autonomie locali (n. tel 011-4321327) o il dott. Paolo Anselmo (n. tel. 011-4325781).

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito www.regione.piemonte.it/autonomie/.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Allegato