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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 46-14976

Elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Accantonamento di euro 11.110.575,00 sul cap. 10080/2005 (U.P.B. n. 05011) per la corresponsione ai Comuni degli acconti relativi alle spese, a carico della Regione, per le elezioni regionali. Approvazione della circolare esplicativa delle modalità di rimborso delle spese stesse

A relazione dell’Assessore Laratore:

Nei giorni 3 e 4 aprile 2005 si terranno nella Regione Piemonte l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, su indicazione del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2005 e per decreto di convocazione dei comizi elettorali del Prefetto di Torino del 10 febbraio 2005.

La vigente normativa (art. 17, legge 23 aprile 1976, n. 136 e art. 21 legge 17 febbraio 1968, n. 108) prevede che le spese inerenti l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni regionali, non facenti carico allo Stato, siano anticipate dai Comuni e rimborsate dalle Regioni.

In contemporanea ai sensi del D.L. 1 febbraio 2005, n. 8, ed in seguito al Decreto del Ministro dell’Interno del 4 febbraio 2005, avranno anche luogo le elezioni amministrative per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali in 44 Comuni della Regione Piemonte.

Nei casi di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale con le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni e non facenti carico allo Stato, sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati (art. 21, legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed art. 17, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Pertanto, per quanto attiene i Comuni in cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi per le sole elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, il rimborso delle spese sostenute, che non sono di competenza dello Stato, è a carico della Regione; nell’ipotesi di elezioni regionali contemporanee alle elezioni comunali la Regione provvederà al rimborso della sola quota di spettanza delle spese derivanti da adempimenti comuni non facenti carico allo Stato.

In tale regime delle spese connesse alle consultazioni elettorali, l’art. 17, comma 9, della legge 23.4.1976, n. 136, prevede, inoltre che le Regioni eroghino ai Comuni un acconto sulle spese che si presume essi debbano anticipare per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali. Ai fini di tale erogazione si dovrà tenere conto dell’eventuale abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, in quanto le spese dovranno essere ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni, così come sopra precisato.

L’ammontare totale presunto delle spese elettorali per le elezioni regionali del Piemonte del 3 e 4 aprile 2005 da rimborsare ai Comuni è stato stimato in euro 22.221.150,00, in base ad una previsione per Comune, che tiene conto dei casi di abbinamento con le elezioni comunali, ed elaborata con dati e metodi del Ministero dell’Interno. In relazione alle disponibilità del bilancio regionale, si ritiene di erogare ai Comuni un acconto pari al 50 % delle spese di competenza della Regione Piemonte che si presume essi debbano anticipare.

Per questi motivi è necessario accantonare la somma di euro 11.110.575,00 sul capitolo 10880 del bilancio di previsione 2005 (U.P.B. n. 05011) e assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e Processo di delega per la corresponsione ai Comuni di un acconto pari al 50 % delle spese di competenza della Regione, che si presume essi debbano anticipare, per le consultazioni elettorali regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Si valuta, inoltre, opportuno diramare, come in occasione delle elezioni regionali del 16 aprile 2000, apposita circolare per dare tempestiva comunicazione ai Comuni dell’acconto che sarà loro corrisposto, nonché delle modalità di rimborso delle spese sostenute, di competenza della Regione.

Vista la legge 17.2.1968, n. 108 e s.m.i.;

vista la legge 23.4.1976, n. 136 e s.m.i.;

vista la legge 23.2.1995, n. 43;

vista la l.r. 7/2001;

visto il D.P.G.R. n. 18/R del 5.12.2001;

vista la l.r. n. 3 del 17.02.2005;

vista la l.r. 51/1997;

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

* di accantonare la somma di euro 11.110.575,00 sul capitolo 10880 del bilancio 2005 (Acc. n. ), relativo all’U.P.B. n. 05011 - Affari istituzionali e processo di delega - Autonomie locali;

* di assegnare i predetti fondi alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, per la corresponsione ai Comuni di un acconto pari al 50 % delle spese di competenza della Regione che si presume essi debbano anticipare per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali del 3 e 4 aprile 2005;

* di approvare il testo della circolare esplicativa, agli atti della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, con cui si forniscono ai Comuni le necessarie istruzioni ai fini del rimborso delle spese per le elezioni regionali, di competenza della Regione, da essi anticipate, da diramarsi a tutti i Comuni della Regione Piemonte e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito www.regione.piemonte.it/autonomie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 1/PRE, relativa alla D.G.R. sopra riportata è pubblicata su questo Bollettino Ufficiale, nell’apposita sezione (ndr)