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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Codice 14.4
D.D. 2 novembre 2004, n. 781

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Prato Nevoso Ski S.p.A. con sede in Comune di Frabosa Sottana (CN), per modificazione del suolo necessaria alla realizzazione di lavori di sistemazione di una pista da sci, in Comune di Frabosa Sottana - località “Prato Nevoso”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n.45, la Ditta Prato Nevoso Ski S.p.A., avente sede in Frabosa Sottana (CN), via Corona boreale, 1 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di sistemazione di una pista da sci su una superficie di mq. 25.811 sui terreni iscritti al N.C. T. al Foglio n. 29, mappali n. diversi del Comune di Frabosa sottana (CN), in località Prato nevoso a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

2. Il geologo incaricato dovrà verificare durante le fasi del cantiere la qualità del materiale esterno che verrà utilizzato per i riporti in progetto (circa 10.000 mc), definendone le caratteristiche geotecniche al fine di attestarne l’idoneità all’uso previsto e la congruità con i parametri utilizzati per l’esecuzione delle verifiche di stabilità eseguite ai sensi del D.M. 11.03.1988; si ricorda a tale proposito che condizione essenziale per l’esonero delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti è rappresentata dal fatto che non si tratti di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche (D.M. 471/99).

3. Tutti i terreni di riporto che saranno messi a dimora per i rimodellamenti della pista dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare, secondo le modalità costruttive descritte nella relazione di recupero ambientale, ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

4. La regimazione delle acque superficiali dovrà essere realizzata mediante canalette trasversali con interasse non superiore a 25,00 metri e pendenza longitudinale non superiore al 15%; il cunettone di raccordo e scarico nella rete di deflusso esistente dovrà essere protetto mediante rivestimento con rete in juta.

5. Come previsto in progetto, al piede della scarpata sottostante il piazzale pubblico lungo via Galassia (quindi a fianco della pista riportata nelle sezioni con larghezza di 10,00 metri), dovrà essere realizzata una canaletta longitudinale continua; tale linea di deflusso dovrà però essere rivestita con rete in juta; la stessa misura di protezione dovrà essere adottata per le stradine di accesso alla pista (indicate in progetto con sezioni contrassegnate da lettere).

6. Tutte le aree di scopertura, ed in particolare quelle costituite da riporto, dovranno essere inerbite mediante idrosemina entro otto mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra; in particolare le superfici movimentate nell’anno 2004 dovranno essere inerbite entro la primavera 2005 mentre eventuali altre aree su cui si interverrà nel 2005 dovranno essere sottoposte ad inerbimento nello stesso anno solare.

7. I lavori dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

8. L’intervento dovrà essere realizzato in conformità con le disposizioni a livello urbanistico concernenti l’attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po.

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:

a) al versamento cauzionale di euro 2.666,05 che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1) Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino;

2) Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - via Garibaldi, 2 - Torino.

3) Mediante versamento sul c/c postale n. 10364107, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della Determinazione.

Si deroga dal versamento del deposito del corrispettivo del rimboschimento previsto dall’articolo 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45 poichè l’intervento riguarda una superficie già trasformata.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger