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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2005, n. 47-14918

Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Veruno (NO) per la realizzazione di una nuova sala polivalente e di aggregazione. Previsione di spesa di Euro 900.000,00 sul Capitolo 27167 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma” del Bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Veruno (NO) per la realizzazione di una nuova sala polivalente e di aggregazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di autorizzare il prelievo della quota di partecipazione regionale al citato accordo di programma, pari a euro 900.000,00, dal “Fondo di finanziamento degli Accordi di Programma” capitolo 27167 del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007, per una quota di Euro 320.000,00 per l’anno 2005, Euro 440.000,00 per l’anno 2006 e Euro 140.000,00 per l’anno 2007.

Al successivo accantonamento ed impegno di spesa provvederà, con appositi atti, la Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI VERUNO (NO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA POLIVALENTE E DI AGGREGAZIONE (ART. 34 DECRETO LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Premesso che:

1) Il Comune di Veruno ha sviluppato in questi ultimi anni una intensa attività culturale che ha coinvolto anche i più rilevanti centri limitrofi con notevole attrazione anche turistica, ma che ha evidenziato la mancanza di un centro polifunzionale e di un Auditorium che consenta di potenziare le politiche culturali tali da adeguarle alle esigenze della comunità;

2) in data 29.11.2003, prot. n. 3927 (all. n. 1), l’Amministrazione Comunale ha presentato una prima istanza alla Regione Piemonte per l’attivazione di un Accordo di Programma per la realizzazione di una nuova sala polivalente attraverso la trasformazione di un immobile di proprietà privata;

3) a seguito dell’interesse manifestato dalla Regione Piemonte, con nota n. 14416/9 del 01.06.2004 (all. n. 2), l’A.C. ha stipulato, in data 08.10.2004, (all. 3) un contratto preliminare per l’acquisto di detto immobile, costruito nei primi anni del 1900 e situato nel centro urbano del Comune di Veruno; tale contratto dovrà essere sottoscritto in forma definitiva entro aprile 2005 previa disponibilità finanziaria da parte del Comune.

4) con nota n. 3935 del 29.11.2004 (all. n. 4), l’A.C. ha presentato una nuova istanza definendo gli obiettivi progettuali; a fronte di tale istanza la Regione Piemonte ha provveduto ad avviare il procedimento dell’ Accordo di Programma pubblicando il relativo annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 in data 20.01.2005;

5) obiettivo dell’A.C. è l’utilizzazione dell’immobile stesso (circa mq 312 coperti + 1419 di area di pertinenza), da destinare, secondo le norme di P.R.G.C. vigente, all’insediamento di servizi di interesse pubblico tra cui strutture culturali, sociali e aggregative;

6) l’Amministrazione Comunale ha approvato, con Deliberazione n. 6 del 4.02.2005 (all. 5), il progetto definitivo di “Realizzazione sala polivalente culturale” per una spesa complessiva pari a euro 1.315.000,00 prevedendo le seguenti opere:

a) acquisto immobile ed area pertinenziale;

b) realizzazione nuovo edificio adibito a sala polivalente a piano terra e sottotetto agibile con volume tecnologico;

c) sistemazione degli spazi esterni con recupero spazi a verde e parcheggio annessi alla struttura anche per manifestazioni culturali da svolgersi all’aperto;

7) l’opera è indirizzata strategicamente a coprire la domanda di spazi destinati ad attività culturali per un ampio bacino d’utenza comunale e sovracomunale;

8) se tale intervento non venisse garantito si rischierebbe anche di rendere inefficaci le politiche di promozione culturale avviate in precedenza e per tale motivazione si rende opportuno promuovere l’attuazione del progetto predisposto dal Comune;

9) la L.R. 28.8.1978 n. 58 all’art. 1, secondo comma, afferma: “La presente legge, ispirandosi all’articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire da parte di tutta la popolazione la fruizione dei beni culturali e di promuovere l’incremento e la gestione democratica delle relative strutture”;

10) l’art. 4 della stessa legge individua, fra le funzioni che la struttura regionale competente in materia è tenuta a svolgere, quella di “promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio”;

11) al fine di perseguire le sopra citate finalità la Regione Piemonte è in questi anni intervenuta a sostegno di interventi di recupero, trasformazione e ammodernamento di luoghi destinati o da destinare ad attività culturali e dello spettacolo; in tale contesto il progetto di realizzazione degli interventi di trasformazione dell’immobile in oggetto rientra pienamente fra le tipologie oggetto di finanziamento regionale;

12) preso atto della nota prot. n. 4255 del 23.12.2004 con cui il Comune di Veruno richiedeva che, stante la carenza di strutture con specifica professionalità in materia di Accordi di Programma, la Regione Piemonte assumesse la direzione del procedimento dell’Accordo, con nota n. 456/S1/1.45 del 12.02.2005 (all. n. 6) il Presidente della Regione Piemonte ha individuato il Responsabile del Procedimento a cui è stata attribuita la competenza in tutte le fasi di controllo e legittimità degli atti necessari per la conclusione dell’Accordo di Programma;

13) con nota n. 2988/S1/1.45 del 11.02.2005 (all. n. 7) il Presidente della Regione Piemonte ha indetto la Conferenza di servizi, prevista ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di verificare definitivamente la volontà degli Enti in merito all’iniziativa oggetto dell’Accordo di Programma;

14) del suddetto incontro è stato redatto dal Responsabile del Procedimento apposito verbale (all. n. 8) nel quale è stata dichiarata, da parte dei soggetti partecipanti, l’approvazione all’unanimità dell’iniziativa, giudicata di interesse pubblico, l’assunzione degli impegni finanziari da formalizzarsi con deliberazioni da parte della Regione Piemonte (all. n. 9) e dal Comune di Veruno (all. n. 10) prima della firma dell’Accordo di Programma.

Vista la seguente documentazione amministrativa e progettuale:

- progetto definitivo del Comune di Veruno “Realizzazione sala Polivalente” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2005 e sostituito con delibera n. 6 del 03.02.2005 per un importo complessivo di euro 1.315.000,00;

- richieste di Accordo di Programma inoltrate alla Regione Piemonte da parte del Comune di Veruno, prot. 3927 del 29.11.2003 e prot. n. 3935 del 29.11.2004;

- annuncio di avvio del procedimento del presente Accordo di Programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 in data 20.01.2005;

- D.G.R. n. xxxxxx del xxxxx;

- Delibera della Giunta Comunale di Veruno n. xxxx del

- nota del Presidente della Regione Piemonte, prot. n. xxxx S1/1.45 dell’ (all. n. 11), con la quale viene convocato per il xxxxxx l’incontro per la sottoscrizione dell’Accordo;

- nota del Presidente della Regione Piemonte, prot. n. xxxx/S1/1.45 del xxxxx, (all. n. 12) con la quale si delega l’Assessore regionale alla Cultura a rappresentare la Regione Piemonte alla sottoscrizione dell’Accordo.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l’anno 2005 addì xxxxxx, alle ore XX,00, presso la sede della Direzione regionale Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte

TRAla Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore regionale alla Cultura Giampiero Leo domiciliato per la carica in Torino, piazza Castello 165;

Eil Comune di Veruno, rappresentato dal suo Sindaco Pastore Geom. Gualtiero domiciliato per la carica in Veruno, Via Marconi, 4;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell’Accordo

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una sala polivalente e centro di aggregazione, situate nel centro urbano del Comune di Veruno, articolato secondo i seguenti elementi generali:

acquisto immobile e area pertinenziale;

realizzazione nuovo edificio adibito a sala polivalente a piano terra e sottotetto agibile con volume tecnologico;

sistemazione degli spazi esterni con aree verde, parcheggi e viabilità;

integrazione e collegamento degli spazi di servizio dell’attività culturale.

2. Il progetto “realizzazione di una sala polivalente” comprende le opere di seguito descritte:

demolizioni, scavi, rimozioni, murature, opere in c.a. coperture, manti impermeabili e isolanti acustici e termici, sottofondi e vespai, pavimenti, rivestimenti e zoccolini, opere in legno, lavorazione di pietre, intonaci e controsoffitti, opere da vetraio, serramentista, fabbro, lattoniere, pittore;

impianti elettrici, illuminazione e rilevazione fumi;

impianti di antincendio, idro-sanitari, termici;

sistemazione pertinenze e percorsi esterni;

opere di viabilità annessa;

per un importo complessivo pari a euro 1.315.000,00.

Art. 2
Copertura finanziaria

1. A fronte del costo complessivo dell’opera, che ammonta a euro 1.315.000,00 e al fine di attuare il progetto in tutte le sue parti, i soggetti firmatari si impegnano, previo inserimento nei rispettivi bilanci di previsione, ad assumere gli impegni di spesa di cui alla seguente tabella:

Anno         2005                         2006                         2007             
Ente    Regione    Comune    Regione    Comune    Regione    Comune
Risorse    320.000,00    415.000,00    440.000,00    0,00    140.000,00    0,00



Art. 3
Obbligo delle parti

1. La predisposizione delle successive definizioni progettuali, previste dalla normativa vigente, l’acquisto dell’immobile ed area pertinenziali, l’espletamento delle necessarie indagini e verifiche, nonché la realizzazione dell’infrastruttura, sono di competenza del Comune di Veruno.

2. La Regione Piemonte si impegna a erogare al Comune di Veruno la propria quota di finanziamento di cui all’art. 2 con le seguenti modalità:

euro 320.000,00 per l’anno 2005, per l’acquisto dell’immobile ed area pertinenziale, ad approvazione del relativo impegno di spesa da parte della struttura regionale competente;

euro 290.000,00 quale prima quota per l’anno 2006, a presentazione, da parte del Comune di Veruno di dichiarazione di avvio dei lavori di ristrutturazione dell’infrastruttura;

euro 150.000,00 quale seconda quota per l’anno 2006, a presentazione, entro il 30.11.2006, di uno stato di avanzamento lavori che accerti l’avvenuta realizzazione del 60% delle opere previste;

euro 140.000,00, a saldo, a presentazione, entro il 30.11.2007, di dichiarazione di avvenuta conclusione dei lavori e di rendicontazione analitica finale.

Art. 4
Durata dell’Accordo

1. Il presente Accordo di Programma ha validità per anni 5 decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto di adozione da parte del Presidente della Regione; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo sarà valutata dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 9, su istanza del soggetto richiedente.

Art. 5
Variazioni urbanistiche1. Tenuto conto della destinazione attuale del complesso immobiliare oggetto d’intervento e delle destinazioni d’uso contemplate in progetto, non si prevedono variazioni urbanistiche.

Art. 6
Vincolatività dell’Accordo

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso.

2. I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 7
Modifiche dell’Accordo

1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

2. Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidano in modo significativo sul contenuto generale approvato sono valutate ed adottate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 8
Revoca e sanzioni

1. Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

2. Può essere disposta la riduzione dell’intervento economico della Regione Piemonte, in proporzione del minor costo nella realizzazione degli interventi previsti, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore rispetto a quanto preventivato.

Art. 9
Collegio di vigilanza

1. E’ istituito un Collegio di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”.

2. Le funzioni del Collegio consistono nel vigilare sulla corretta applicazione, sull’interpretazione e sul buon andamento dell’esecuzione del presente Accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Nei casi in cui lo riterrà necessario, potrà applicare eventuali sanzioni.

4. Il Collegio può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione dell’Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti sullo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Veruno o dai loro delegati. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte all’atto dell’adozione del presente Accordo.

6. Le attività del Collegio sono coordinate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 10
Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospendono l’esecuzione dell’Accordo stesso e sono preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

2. Ove la controversia non sia risolta da tale Collegio, la soluzione della stessa è deferita ad un collegio arbitrale. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un arbitro presidente. Ove in ordine alle predette controversie sia adita l’autorità giudiziaria le parti concordano di stabilire la competenza del Foro di Torino. Il Collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall’avvio dell’esame. In tema di arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte, il quale curerà la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente Accordo è costituito da n. 8 pagine dattiloscritte ed eventualmente manoscritte, di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

Per il Comune di Veruno:
Il Sindaco
Gualtiero Pastore

Per la Regione Piemonte:
L’Assessore alla Cultura
Giampiero Leo