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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2005, n. 46-14625

Art. 16 c. 1 DDCR n. 563-13414 del 29.10.99 e n. 347-42514 del 23.12.2003. DGR n. 100-13283 del 3.08.2004 “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizz. per le grandi strutture di vendita”. Istanza Soc. Novacoop scarl insediamento grande struttura di vendita G-SM2 mq. 7500 in c.c. Comune di Biella. Espressione di parere ai sensi dell’art. 6 commi 2 bis e 2 ter DGR n. 100-13283 del 3.08.2004

A relazione dell’Assessore Ferrero:

L’art. 16, c. 1, della D.C.R. 563-13414/1999, nel testo risultante a seguito della D.C.R. 347-42514 del 23.12.2003 prevede che “l’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’art. 41 della cost. e nella legge n. 287/1990. E’ considerata in sintonia con l’utilità sociale e funzionale al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 17, 25, 26 e 27. Negli altri casi il contrasto con l’utilità sociale è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l’inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale.”

l comma 3 della citata disposizione prevede inoltre che “Le decisioni motivate da esigenze di tutela della produttività del sistema e della dinamica concorrenziale si assumono applicando una metodologia di analisi approvata con deliberazione della Giunta regionale”.

A tale fine la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 100-13283/2004 che, ad integrazione della D.G.R. 43-29533/2000 “D.lgs. 114/1998 -art. 9- L.R. 28/1999 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”, reca le disposizioni attuative per l’applicazione del citato art. 16, c. 1 parte ultima, stabilendo in proposito peculiari modalità documentali e procedimentali.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 c. 5 bis della D.G.R. 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. 100-13283/2004, il soggetto richiedente che intenda avvalersi dell’art. 16 , c. 1,ultima parte, della DCR 563-13414/1999, così come modificato dalla DCR 347-42514//2003, è tenuto a rendere nell’istanza esplicita dichiarazione in tal senso e a produrre la documentazione indicata all’art. 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al n. 11) per il caso specifico di intervento in applicazione dell’art. 16.

Ai sensi dell’art. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, il responsabile del procedimento in sede regionale provvede a trasmettere alla Giunta regionale la documentazione necessaria per l’acquisizione di vincolante parere in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti che determinano il contrasto con l’utilità sociale ai sensi dell’art. 16, c. 1, ultima parte della DCR. 563-13414/1999 smi. Il parere è espresso dalla Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla data prevista per la convocazione della Conferenza dei servizi, ai fini dell’espressione del parere finale del rappresentante della Regione nella conferenza dei servizi medesima. Nel caso di sua mancata acquisizione entro il termine ultimo per l’adozione della deliberazione della conferenza dei servizi, il parere del rappresentante della Regione nella Conferenza dei Servizi sarà negativo con la motivazione che non sono rispettati i criteri degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio di cui alla DCR n. 563-13414/1999 così come modificata dalla DCR n. 347-42514/2003.

L’art. 6, c. 2 ter. indica i criteri e gli elementi di valutazione sulla base dei quali la Giunta regionale esprime il proprio parere vincolante in ordine all’eventuale contrasto con l’utilità sociale valutando, nel rispetto dell’art. 16 della DCR 563-13414/1999, così come modificata dalla DCR n. 347-42514/2003, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, l’inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale.

L’art. 6, c. 2.quater prevede inoltre che nel caso di mancato rispetto del c. 5 ter, e qualora eventualmente siano rilevati ulteriori effetti negativi sulla produttività del sistema ed ulteriori effetti restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale, il parere vincolante espresso dalla Giunta regionale, previsto al precedente c. 2bis, sarà negativo e dovrà essere corredato da opportune motivazioni.

In data 7-10-2004 è pervenuta agli uffici regionali istanza, ai sensi dell’art. 16 sopraindicato, da parte della soc. Novacoop scarl, via Trieste 104 - Galliate, in riferimento ad un intervento in Comune di Biella - strada statale “Trossi” 230 - volto ad accorpare due preesistenti grandi strutture G-SM1 in un’unica struttura G-SM2 di mq. 7500 all’interno del centro commerciale classico di mq. 12000, destinato a mantenere la stessa superficie di vendita ed i 35 esercizi di vicinato già autorizzati per complessivi mq. 4500.

La società Novacoop ha a tale proposito prodotto la documentazione prevista, secondo le specificazioni indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, con particolare riferimento a quanto indicato al n 11) dell’art. 5 della D.G.R 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. 100-13283/2004.

Il responsabile del procedimento in sede regionale ha provveduto, accertato il completamento degli atti istruttori, all’avvio del procedimento con nota in data 5 novembre 2004 ed ha trasmesso alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, la documentazione richiesta al fine dell’espressione del prescritto parere vincolante.

Vista la documentazione di presupposto di cui sintesi all’allegato “A” “Scheda istanza”, ed esaminata in particolare, l’istruttoria contenuta nell’allegato “B” “Scheda di valutazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 ter della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004" e nell’allegato ”C" “Relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita” di cui all’art. 6 comma 2 quater della DGR soprarichiamata, acquisite alla presente deliberazione;

la Giunta regionale, assunte le risultanze degli atti istruttori, per le motivazioni espresse negli allegati A-B-C al presente atto, all’unanimità espressa nelle forme di legge,

delibera

di esprimere parere favorevole in riferimento all’istanza della soc. Novacoop scarl (“scheda istanza” di cui all’allegato A), volto al rilascio di una nuova autorizzazione per l’insediamento di una grande struttura di vendita G-SM2 con superficie di vendita di mq. 7500, in luogo delle due preesistenti grandi strutture di vendita autorizzate all’interno del centro commerciale classico, di cui alla Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15805/17.1 del 24.12.2003, che manterrà la stessa superficie di vendita di mq. 12000 e i 39 esercizi di vicinato già autorizzati per complessivi mq. 4500, ubicato nel Comune di Biella SS Trossi 230, per le motivazioni indicate negli allegati B" “Scheda di valutazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 ter della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004" e nell’allegato ”C" “Relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita” di cui all’art. 6 comma 2 quater della DGR soprarichiamata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

di consentire pertanto l’ulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante l’espressione del parere finale favorevole da parte del rappresentante regionale all’interno della conferenza dei servizi prevista dall’art. 9 del d.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale per grande struttura di vendita.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)