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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2005, n. 46-14625
Art. 16 c. 1 DDCR n. 563-13414 del 29.10.99 e n. 347-42514 del 23.12.2003. DGR n. 100-13283 del 3.08.2004 Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizz. per le grandi strutture di vendita. Istanza Soc. Novacoop scarl insediamento grande struttura di vendita G-SM2 mq. 7500 in c.c. Comune di Biella. Espressione di parere ai sensi dellart. 6 commi 2 bis e 2 ter DGR n. 100-13283 del 3.08.2004
A relazione dellAssessore Ferrero:
Lart. 16, c. 1, della D.C.R. 563-13414/1999, nel testo risultante a seguito della D.C.R. 347-42514 del 23.12.2003 prevede che lapertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nellart. 41 della cost. e nella legge n. 287/1990. E considerata in sintonia con lutilità sociale e funzionale al conseguimento dellobiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 17, 25, 26 e 27. Negli altri casi il contrasto con lutilità sociale è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, linquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nellarea di programmazione commerciale.
l comma 3 della citata disposizione prevede inoltre che Le decisioni motivate da esigenze di tutela della produttività del sistema e della dinamica concorrenziale si assumono applicando una metodologia di analisi approvata con deliberazione della Giunta regionale.
A tale fine la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 100-13283/2004 che, ad integrazione della D.G.R. 43-29533/2000 D.lgs. 114/1998 -art. 9- L.R. 28/1999 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, reca le disposizioni attuative per lapplicazione del citato art. 16, c. 1 parte ultima, stabilendo in proposito peculiari modalità documentali e procedimentali.
In particolare, ai sensi dellart. 4 c. 5 bis della D.G.R. 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. 100-13283/2004, il soggetto richiedente che intenda avvalersi dellart. 16 , c. 1,ultima parte, della DCR 563-13414/1999, così come modificato dalla DCR 347-42514//2003, è tenuto a rendere nellistanza esplicita dichiarazione in tal senso e a produrre la documentazione indicata allart. 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al n. 11) per il caso specifico di intervento in applicazione dellart. 16.
Ai sensi dellart. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, il responsabile del procedimento in sede regionale provvede a trasmettere alla Giunta regionale la documentazione necessaria per lacquisizione di vincolante parere in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti che determinano il contrasto con lutilità sociale ai sensi dellart. 16, c. 1, ultima parte della DCR. 563-13414/1999 smi. Il parere è espresso dalla Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla data prevista per la convocazione della Conferenza dei servizi, ai fini dellespressione del parere finale del rappresentante della Regione nella conferenza dei servizi medesima. Nel caso di sua mancata acquisizione entro il termine ultimo per ladozione della deliberazione della conferenza dei servizi, il parere del rappresentante della Regione nella Conferenza dei Servizi sarà negativo con la motivazione che non sono rispettati i criteri degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per linsediamento del commercio al dettaglio di cui alla DCR n. 563-13414/1999 così come modificata dalla DCR n. 347-42514/2003.
Lart. 6, c. 2 ter. indica i criteri e gli elementi di valutazione sulla base dei quali la Giunta regionale esprime il proprio parere vincolante in ordine alleventuale contrasto con lutilità sociale valutando, nel rispetto dellart. 16 della DCR 563-13414/1999, così come modificata dalla DCR n. 347-42514/2003, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, linquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nellarea di programmazione commerciale.
Lart. 6, c. 2.quater prevede inoltre che nel caso di mancato rispetto del c. 5 ter, e qualora eventualmente siano rilevati ulteriori effetti negativi sulla produttività del sistema ed ulteriori effetti restrittivi sulla concorrenza nellarea di programmazione commerciale, il parere vincolante espresso dalla Giunta regionale, previsto al precedente c. 2bis, sarà negativo e dovrà essere corredato da opportune motivazioni.
In data 7-10-2004 è pervenuta agli uffici regionali istanza, ai sensi dellart. 16 sopraindicato, da parte della soc. Novacoop scarl, via Trieste 104 - Galliate, in riferimento ad un intervento in Comune di Biella - strada statale Trossi 230 - volto ad accorpare due preesistenti grandi strutture G-SM1 in ununica struttura G-SM2 di mq. 7500 allinterno del centro commerciale classico di mq. 12000, destinato a mantenere la stessa superficie di vendita ed i 35 esercizi di vicinato già autorizzati per complessivi mq. 4500.
La società Novacoop ha a tale proposito prodotto la documentazione prevista, secondo le specificazioni indicate nellallegato A alla presente deliberazione, con particolare riferimento a quanto indicato al n 11) dellart. 5 della D.G.R 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. 100-13283/2004.
Il responsabile del procedimento in sede regionale ha provveduto, accertato il completamento degli atti istruttori, allavvio del procedimento con nota in data 5 novembre 2004 ed ha trasmesso alla Giunta regionale, ai sensi dellart. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, la documentazione richiesta al fine dellespressione del prescritto parere vincolante.
Vista la documentazione di presupposto di cui sintesi allallegato A Scheda istanza, ed esaminata in particolare, listruttoria contenuta nellallegato B Scheda di valutazione ai sensi dellart. 6 comma 2 ter della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004" e nellallegato C" Relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita di cui allart. 6 comma 2 quater della DGR soprarichiamata, acquisite alla presente deliberazione;
la Giunta regionale, assunte le risultanze degli atti istruttori, per le motivazioni espresse negli allegati A-B-C al presente atto, allunanimità espressa nelle forme di legge,
delibera
di esprimere parere favorevole in riferimento allistanza della soc. Novacoop scarl (scheda istanza di cui allallegato A), volto al rilascio di una nuova autorizzazione per linsediamento di una grande struttura di vendita G-SM2 con superficie di vendita di mq. 7500, in luogo delle due preesistenti grandi strutture di vendita autorizzate allinterno del centro commerciale classico, di cui alla Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15805/17.1 del 24.12.2003, che manterrà la stessa superficie di vendita di mq. 12000 e i 39 esercizi di vicinato già autorizzati per complessivi mq. 4500, ubicato nel Comune di Biella SS Trossi 230, per le motivazioni indicate negli allegati B" Scheda di valutazione ai sensi dellart. 6 comma 2 ter della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004" e nellallegato C" Relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita di cui allart. 6 comma 2 quater della DGR soprarichiamata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
di consentire pertanto lulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante lespressione del parere finale favorevole da parte del rappresentante regionale allinterno della conferenza dei servizi prevista dallart. 9 del d.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dellautorizzazione comunale per grande struttura di vendita.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)