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Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 / 03 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cavallerleone (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17 febbraio 2005)

TITOLO I°
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. Il Comune di Cavallerleone, Ente locale autonomo nell’unità politica della Repubblica Italiana, con le disposizioni del presente Statuto si propone di dare attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato che ne determinano le funzioni e dalle Leggi della Regione Piemonte esercitando funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267)

1. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto dei principi fondamentali indicati all’articolo precedente e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Lo Statuto è l’atto fondamentale della vita comunale e ne disciplina il funzionamento, l’organizzazione, le attribuzioni degli organi e degli uffici, le forme di partecipazione e di decentramento, la collaborazione con altri Enti secondo i criteri di legalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

3. Lo Statuto persegue, inoltre, obbiettivi di trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa assicurando, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in possesso dell’Amministrazione comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Art. 3
Criteri ispiratori e finalità

1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione - storico politica delle autonomie comunali, tenendo conto delle peculiarità comunali e della specificità geografica, culturale, sociale ed economica del Comune di Cavallerleone.

2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche dalla comunità.

3. Il Comune riconosce il valore storico delle proprie tradizioni locali nell’ambito più generali della tradizione della civiltà italiana e dei valori cristiani che hanno permeato lo sviluppo della nostra civiltà.

4. Lo Statuto promuove ogni azione a tutela della vita umana, al riconoscimento del valore sociale della maternità assicurando tutte le misure e le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto e la realizzazione del diritto ad essere genitori e poter educare ed allevare anche economicamente i propri figli.

5. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali.

Art. 4
Tutela del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale

1. Il Comune, nell’esplicazione dell’ attività di programmazione urbanistica e territoriale, adotta tutte le misure atte a conservare e difendere l’’ambiente naturale da aggressioni, deturpamenti e da fenomeni di inquinamento di vario genere assicurando alla collettività ed ai singoli condizioni che favoriscano la tutele dei fondamentali diritti alla salute ed alla salubrità dell’ambiente.

2. Lo Statuto demanda ad apposito regolamento la disciplina dell’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura.

3. Il Comune tutela e valorizza altresì, il proprio patrimonio storico, artistico, archeologico paesaggistico e culturale in tutte le sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

4. Opera, di concreto con le competenti Autorità scolastiche per offrire ampie opportunità culturali ed educative alla comunità.

Art.5
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, dell’infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’Edilizia Residenziale Pubblica al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Promuove iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, coordinandosi con gli organismi sovracomunali, provinciali regionali di protezione civile.

Art. 6
Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e favorisce lo sport e le altre attività ricreative ed educative incentivando, anche mediante forme collaborative o associative con altri enti pubblici o privati, il turismo sociale e giovanile in particolare.

2. Il Comune promuove in ogni modo iniziative ricreative per la popolazione anziana e sostiene anche economicamente l’associazionismo locale.

3. Per il raggiungimento di tale finalità, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative - sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso alla collettività.

Art. 7
Sviluppo economico

1. Il Comune valorizza le organizzazioni sociali ed economiche, promuove e sostiene un valido sistema di forme associative, cooperative e consortili interessanti i vari comparti economici con particolare riguardo all’agricoltura ed ai prodotti tipici locali, all’artigianato, all’industria ed al commercio.

Art. 8
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizzale proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi della collaborazione delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive operanti sul proprio territorio.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 9
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l’Azienda Sanitaria locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n° 104 nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune si impegna ad eliminare le barriere architettoniche che impediscono la libera circolazione sul territorio comunale delle persone portatrici di handicap.

Art. 10
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 11
Territorio e Sede comunale

1. Il Comune di Cavallerleone è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall’Istituto centrale di Statistica.

2. Il Capoluogo e la Sede degli Organi Comunali e delle Commissioni sono siti nel concentrico urbano, Piazza Santa Maria n. 2.

3. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale possono essere autorizzate riunioni degli Organi e della Commissioni in altra sede.

Art. 12
Stemma, Gonfalone, Fascia Tricolore e Distintivo del Sindaco

1. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Cavallerleone sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub. lettera a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

2. La Fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo Stemma del Comune.

3. L’uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme di legge.

5. La Comunità comunale riconosce come patrono San Romano la cui ricorrenza cade il 9 agosto.

TITOLO II°
ORDINAMENTO ISITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 13
Organi istituzionali

1. Sono Organi istituzionali del Comune:

- Il Consiglio Comunale;

- La Giunta Comunale;

- Il Sindaco.

2. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

3. Le competenze degli Organi istituzionali del Comune sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico ed amministrativo.

5. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo e di Responsabile della Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle Leggi dello Stato.

6. La Giunta è l’organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Presidenza del Consiglio

1. il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di presidenza sono esercitate dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere della lista di maggioranza che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 15
Elezione e composizione del Consiglio

1. L’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e disciplinati da apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 16
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienze ed economicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.

3. Tutti i nominati o designati del Sindaco decadono con il cessare del mandato del Sindaco.

Art. 18
Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate con avvisi scritti recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in sessione ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in sessione straordinaria. In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per la seduta consigliare. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la seduta può essere differita al giorno successivo. Tale procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno con l’avviso di convocazione. Il giorno di consegna dell’avviso e quello fissato per la seduta del Consiglio non vengono computati nei termini. La convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.

5. Il Consiglio è convocato, con le modalità indicate al comma precedente, dal Sindaco il quale indica gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno. L’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno può essere, altresì, richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali e dal Revisore dei conti quando lo stesso presenti referto su gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 239, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

6. L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare. Nella convocazione d’urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

7. L’elenco degli argomenti da trattare all’ordine del giorno della seduta del Consiglio deve essere pubblicata all’Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza.

8. il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 19
Sedute e sistemi di votazione

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Il Regolamento indica, altresì, il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima o in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento in ogni caso deve prevedere per la validità delle sedute di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente e della verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la presenza di consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.

3. L’espressione del voto dei Consiglieri comunali è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente del Consiglio.

4. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tale un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

6. Terminate le votazioni il Presidente, con l’assistenza del Segretario comunale, ne riconosce l’esito e lo proclama al Consiglio.

7. La seduta è conclusa quando il Consiglio ha ultimato l’esame degli affari iscritti all’ordine del giorno.

Art. 20
Casi di esclusione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità con gli argomenti trattati all’ordine del giorno o quando si devono esprimere apprezzamenti su qualità personali o professionali dello stesso.

2. Le funzioni verbalizzanti in tal caso sono esercitate dal Consigliere designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 21
Consiglieri: stato giuridico, dimissioni, sospensione, decadenza.

1. Lo stato giuridico, i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, i casi di cessazione dalla carica per dimissioni,i casi di sospensione, supplenza e surrogazione sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate rispettivamente al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. Il Consiglio individua, nella lista alla quale appartiene il Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e, verificata l’inesistenza per lo stesso di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, convalida la sua elezione a Consigliere comunale.

3. Il Consigliere è tenuto a comunicare anche verbalmente al Presidente del Consiglio l’assenza dalla seduta consigliare motivandone la causa. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Presidente del Consiglio entro congruo termine rispetto a quello fissato per la seduta o può essere resa verbalmente in Consiglio dal Capo -gruppo consigliare di riferimento. Della comunicazione viene dato atto a verbale dal Segretario comunale.

4. La mancata partecipazione senza giustificazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute anche non consecutive nell’anno solare comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Al Consigliere viene notificata comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza avvertendolo che nel termine di 20 giorni dalla notifica lo stesso ha la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze. Decorso tale termine senza che il Consigliere abbia fornito la giustificazione delle assenze il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica.

Art. 22
Diritti e doveri dei Consiglieri.

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il Sindaco o l’Assessore delegato risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da quelli di Enti o Istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’Organo consigliare.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 23
Indennità e gettoni di presenza

1. Le indennità ed il rimborso di spese dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge.

2. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell’attività svolta sia trasformato in un’indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell’organo competente, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

3. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell’opzione, la procedura per la determinazione dell’indennità, nell’ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l’applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 24
Commissioni e gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, e sono istituite con deliberazione consigliare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. i Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all’indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle mora della designazione i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenente alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

6. I Consiglieri comunali possono riunirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 25
La Giunta
Competenze e attribuzioni.

1. La Giunta è l’Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza e adotto tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. Le competenze della Giunta sono fissate nell’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da porre al Consiglio Comunale nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del Conto consuntivo in merito all’attività svolta.

6. Adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26
Composizione, nomina e presidenza.

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno Vice - Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. La presenza dell’Assessore esterno non modifica il numero dei componenti della Giunta. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

4. La nomina degli Assessori operata dal Sindaco viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La revoca viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

7. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato altresì ricoprire ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta Comunale adottate con parere contrario devono essere motivate con l’indicazione delle regioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 5 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorno dalla sua presentazione. Tali termini decorrono dalla data di protocollo della mozione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 29
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive agli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture amministrative dell’Ente.

Art. 30
Elezione del Sindaco e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio comunale e dura in carica cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco no è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile, salvo diversa disposizione di legge.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al Vicesindaco e all’ Assessore più anziano di età.

Art. 31
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 16, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 32
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 33
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore delegato dal vice - Sindaco.

Art. 34
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

Art. 35
Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

1. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Nella nomina dei rappresentanti un terzo dei posti deve essere assegnato ai candidati indicati dai Consiglieri di minoranza.

Art. 36
Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco quale Responsabile dell’Amministrazione comunale deve assicurare l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le funzioni del Comune mediante l’adozione di ordinanze di contenuto autorizzativi o impositivo.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Art. 37
Impedimento permanente del Sindaco

1. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale su iniziativa di 2/3 dei Consiglieri.

TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 38
Partecipazione democratica della popolazione alla vita dell’Ente

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica della popolazione all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa riconoscendo i principi generali sanciti nella Carta Europea dell’autonomia Locale del 15 ottobre 1985 e nella Raccomandazione agli Stati Membri sulla partecipazione alla vita pubblica a livello locale adottata il 6 dicembre 2001 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti l’Amministrazione comunale favorisce:

- le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;

- l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. Sono garantite a chiunque forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l’intervento nella formazione degli atti nell’osservanza dei principi generali indicati dalla legge 7 agosto 1990, n° 241.

5. Il Comune adotta apposito Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto.

Art. 39
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

3. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le sedi, i locali ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, fissate in apposito Regolamento o in convenzioni di volta in volta stipulate fra il Comune e i soggetti interessati, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

5. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi di particolare interesse ed attualità;

c) per analizzare proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.40
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, deliberano di consultare la popolazione in ordine a proposte, problemi od iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi su materie di esclusiva competenza comunale.

2. La richiesta della consultazione può essere avanzata anche da un gruppo di cittadini in numero non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, dagli stessi debitamente sottoscritta e recante l’indicazione dei temi proposti alla discussione.

3. La convocazione della consultazione avviene con idonee e diffuse forme di preavviso in modo che possano partecipare tutti i cittadini che ritengano di avere interesse ai temi all’ordine del giorno.

4. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche di carattere eventualmente periodico al fine di realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione.

5. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti adottati dall’Amministrtazione.

Art. 41
Istanze, petizioni, proposte

1. Chiunque abbia interesse, sia persona fisica che giuridica, ente collettivo, comitato o associazione può rivolgere all’Amministrazione comunale istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Ente.

2. Tutti i cittadini possono presentare in forma collettiva petizioni all’Amministrazione comunale al fine di sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

3. Le proposte sono sottoscritte dal ameno una percentuale pari al 15% degli iscritti nelle liste elettorali comunali con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum.

4. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni e delle proposte indicate ai commi precedenti, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti con apposita deliberazione prendono atto del ricevimenti dell’istanza precisando lo stato del procedimento. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

5. Le modalità di presentazione, le forme di pubblicità ed ogni altro aspetto procedurale sono fissati in apposito Regolamento. La procedura si conclude sempre con un provvedimento espresso ed, in ogni caso, il rigetto dell’istanza o della petizione deve essere adeguatamente motivato.

6. Se il termine previsto al comma 4 non viene rispettato ciascun Consigliere può proporre la questione in Consiglio. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 42
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- in materia di tributi locali e di tariffe,

- su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

- su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quadriennio;

- Statuto Comunale;

- Regolamenti Comunali;

- Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici;

- Bilancio Preventivo;

- Conto Consuntivo.

3. I soggetto promotori del referendum possono essere:

- il trenta per cento del corpo elettorale;

- un numero pari almeno a 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 43 -Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 44
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

ALBO PRETORIO, PUBBLICITA’ DEGLI ATTI, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 45
Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati in materia di Privacy e tutela dei dati personali e sensibili dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (T.U. sulle Privacy).

Art. 46
Diritti di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il Regolamento sul diritto de accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 47
Albo pretorio - Pubblicazione dei Regolamenti

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale, avverandosi degli uffici Comunali, cura l’affissione degli atti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 48
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO IV°
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 49
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 48, prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Art. 51
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d’ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 53
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 54
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell’art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall’art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull’ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l’organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO V°
I SERVIZI

Art. 55
Forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 55, comma 1.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 56
Gestione in economia
(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente’articolo 54.

Art. 57
Aziende speciali
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 58
Istituzioni
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 56 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 59
Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l’applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 60
Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4 , del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 61
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VI°
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 62
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficenti servizi alla collettività.

Art. 63
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII°
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 64
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 65
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e nel rispetto delle indicazioni di carattere generale derivanti da Leggi statali di finanza pubblica.

Art. 66
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Il Comune assicura adeguate forme di aggiornamento professionale dei dipendenti anche mediante forme associative con altri Enti o con privati.

Art. 67
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 68
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti , alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore ad una unità.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 69
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti dell’Amministrazione, sovrintende all’organizzazione degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al personale per l’attuazione degli indirizzi dell’amministrazione, svolge funzioni verbalizzanti del Consiglio e della Giunta.

3. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 70
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 71
Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell’amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 72
Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, o suo delegato.

TITOLO VIII°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73
Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell’art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 74
Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall’art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 75
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 76
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 77
Organi collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all’arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 78
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 79
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

- affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.

ALLEGATO A) BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA (ART. 12)

Di rosso, al guerriero armato di tutto punto d’argento, con la visiera dell’elmo alzata, il volto di carnagione, impugnante con la destra sollevata una spada sguainata del secondo, a cavallo di un leone illeopardito d’oro, armato di nero.

Lo stemma fu concesso alla Comunità di Cavallerleone il 15 maggio 1676 dalla “Madama Reale” Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, madre del Duca Vittorio Amedeo II, quale reggente per il figlio; nell’atto di concessione, il cui originale pergamenaceo tuttora si conserva nell’archivio comunale (Arch. Com., Storico, fasc. 17, n. 3), compare lo stemma miniato, accompagnato dalla seguente descrizione: “Uno Scudo Ovale cartocchiato a beneplacito di sangue ad un huomo armato d’argento a cavallo sopra un Leone d’oro, armato e contornato di sabbia”. Il medesimo stemma con qualche variante secondaria è riprodotto in un antico affresco sulla facciata del Palazzo civico.

Si tratta di un’arma “parlante”, ossia di uno stemma le cui figure, il cavaliere ed il leone, richiamano il nome della Comunità titolare. La scelta degli smalti è ispirata all’araldica della dinastia regnante, stante l’origine dello stemma da una concessione sovrana.

ALLEGATO B) BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO GONFALONE (ART. 12)

Drappo di giallo riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Il gonfalone è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 03 marzo 1998, registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 03 aprile 1998, Reg. anno 1998 pag.n. 25.