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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2005, n. 46-14858

L.R. 3/2004 - Criteri e modalita’ per la concessione di contributi per l’anno 2005 alle forme associative per la realizzazione di progetti finalizzati all’ottimizzazione della gestione associata della Polizia Locale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004, i seguenti criteri e modalità per la concessione nell’anno 2005 di contributi regionali per il finanziamento di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche relative alla gestione associata dei servizi di polizia locale, finalizzati all’ottimizzazione della gestione associata di tali servizi.

1) Destinatari dei contributi

I contributi sono concessi ai seguenti beneficiari:

a) Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane;

b) Comunità Montane svolgenti la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

c) Consorzi tra soli Comuni di cui all’art. 31, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

d) Convenzioni plurifunzionali tra soli Comuni di cui all’art. 30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. Si precisa che rientrano fra le predette convenzioni anche le convenzioni che comportano la gestione associata di almeno due funzioni di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 (funzioni di: polizia stradale, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia amministrativa);

d’ora in avanti denominati più semplicemente Forme associative.

Le forme associative di cui sopra devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai sensi dell’art. 6 della legge citata già ottenuta in precedenza e valida per il periodo della durata del progetto a condizioni invariate o chiesta in occasione della presentazione del progetto secondo le modalità di cui alla DGR n. 48-12640 del 31/5/2004, punto 4, lett. c.

La proposta di deroga dovrà essere avanzata dalla/e Provincia/e competente/i entro e non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo, definita dal bando.

In attesa dell’eventuale provvedimento di deroga della Giunta Regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i, la domanda di contributo se ne ha i requisiti è ammessa a finanziamento con riserva. In caso di provvedimento negativo il contributo non verrà concesso.

La condizione per poter accedere ai contributi è che la gestione associata dei servizi di Polizia Locale sia stata attivata dalla forma associativa entro il 31.12.2004.

2) Requisiti di ammissibilità

Tutti i progetti dei quali si chiede il finanziamento dovranno contenere a pena di esclusione:

2.1) una descrizione dettagliata dello specifico e rilevante aspetto di polizia locale che si vuole affrontare evidenziando le esigenze di ottimizzazione del servizio;

2.2) gli obiettivi specifici del progetto e le sue eventuali relazioni con: progetti più generali rivolti alla sicurezza, dei quali esso rappresenti un’articolazione; le esigenze del territorio nel quale il progetto sarà realizzato;

2.3) una descrizione dettagliata del progetto, comprensiva delle modalità organizzative di realizzazione (tempi, fasi, metodologia), dell’indicazione delle strutture organizzative eventualmente coinvolte e del/dei responsabili del progetto;

2.4) se il progetto si inserisce o meno in piani/programmi generali, anche non strettamente attinenti le problematiche di polizia locale;

2.5) se il progetto costituisce articolazione di un’iniziativa che si sviluppa su più anni;

2.6) il sistema di valutazione previsto. Il sistema sarà considerato efficace quando risulta completo e dettagliato; vengono riportati in maniera chiara e dettagliata gli indicatori, gli strumenti metodologici e le modalità di rilevazione utilizzati per le valutazioni; il sistema complessivamente previsto è coerente con gli obiettivi prefissati dal proponente e con la natura delle misure che si intendono avviare;

2.7) i soggetti, pubblici e/o privati eventualmente coinvolti nel progetto;

2.8) il piano delle risorse finanziare necessarie alla realizzazione del progetto e il preventivo dettagliato di spesa.

2.9) i progetti che prevedono per la loro realizzazione l’utilizzo di risorse e tecnologie informatiche devono prevedere la compatibilità delle stesse con le architetture e gli standard disponibili a livello regionale e messe a disposizioni per i Comuni dalla RUPAR - Piemonte;

2.10) dichiarazione di rispetto della normativa regionale in materia di Polizia Locale (ll.rr. n. 58/87 e 57/91 e s.m.i.) in tutti i suoi aspetti anche di dettaglio (formazione obbligatoria, caratteristiche mezzi, uniformi, distintivi del grado, ecc...)

2.11) il progetto deve concludersi raggiungendo gli obiettivi entro 12 mesi dall’avvio come specificato al successivo punto 3)

Ogni Forma associativa non potrà presentare più di un progetto.

Il progetto può prevedere al suo interno diverse azioni specifiche, purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate all’intervento sul medesimo problema e al raggiungimento del medesimo obiettivo. Non saranno considerati ammissibili progetti di carattere generico. In particolare se la domanda di partecipazione non conterrà le risposte a tutti i punti dal 2.1 al 2.11 su riportati, non verrà ammessa.

Nel caso di progetti che prevedano la puntuale ripetizione di azioni già sperimentate negli anni precedenti, il proponente dovrà obbligatoriamente allegare una relazione valutativa che documenti in maniera chiara, completa ed esaustiva ed evidente i risultati positivi ottenuti nelle precedenti sperimentazioni e la conseguente necessità di ripetere le azioni intraprese.

Le informazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere desumibili dalla scheda di progetto allegata al bando.

3) Decorrenza e termine delle attività di progetto

Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della Determinazione Dirigenziale di concessione del contributo e dovranno terminare entro i dodici mesi successivi alla data di inizio.

In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all’atto della formulazione del progetto presentato e imputabili a cause di forza maggiore potrà essere richiesta eccezionalmente una sola proroga di ulteriori 30 giorni per la conclusione del progetto.

4) Istruttoria e valutazione dei progetti

Le domande presentate, che dovranno essere complete di tutte le informazioni ed i documenti richiesti dal bando, pena l’esclusione, saranno istruite ed esaminate dal Settore Polizia Locale della Direzione “Affari istituzionali e processo di delega”. In caso di richiesta di chiarimenti, da parte del Settore Polizia Locale, sulla domanda presentata, il richiedente entro dieci giorni, dal ricevimento della richiesta dovrà fornire risposta pena l’esclusione dal bando. Al termine dell’istruttoria e delle valutazioni verranno predisposte le graduatorie dei progetti ammessi a contributo con l’indicazione per ciascuno dell’importo concesso.

Le Unioni e le Comunità Montane godono di criteri preferenziali e maggiorazioni così come previsto dall’articolo 2 della l.r. 3/2004 e meglio specificati al successivo punto 6).

5) Criteri di valutazione

Ai fini dell’ammissione ai contributi, i progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:

- progetti che prevedano un beneficio diretto per l’utenza, intendendo per quest’ultima i residenti nella forma associativa. Questa priorità verrà valutata secondo tre parametri: il carattere diretto o indiretto dei vantaggi, prevedendo 0 punti se il progetto ha vantaggi esclusivamente indiretti per l’utenza, 2 punti se ha vantaggi esclusivamente diretti e 1 punto se i vantaggi sono solo parzialmente diretti per l’utenza; la dimensione quantitativa dell’utenza coinvolta, rispetto al numero di residenti nella forma associativa, prevedendo 2 punti se tutta l’utenza della forma associativa beneficia dei risultati del progetto, 1 punto se ne beneficia almeno la metà e 0 punti se ne beneficia meno della metà; la problematicità dell’utenza coinvolta, intendendo come “problematiche” quelle fasce di utenza per le quali l’accessibilità ai servizi pubblici o la fruizione del territorio richiede la predisposizione di strategie mirate (quali ad es. i disabili, anziani, giovani); per tale parametro sono previsti 2 punti, se risultano coinvolte esclusivamente tali fasce di utenza, 1 punto se oltre a tali fasce risulta coinvolta anche l’utenza non rientrante in tali fasce e 0 punti se non risultano coinvolte tali fasce di utenza.

- progetti che prevedano la collaborazione, per la realizzazione del progetto, di altri soggetti, diversi dal proponente, quali, per esempio, associazioni di volontariato, ASL, sistema scolastico, ecc. La collaborazione è intesa come condivisione dei principi del progetto e compartecipazione nella sua realizzazione o in alcune fasi. Non si intendono come collaborazioni le prestazioni remunerate rese da eventuali soggetti partecipanti all’attuazione del progetto. Per ogni soggetto diverso che partecipa al progetto viene riconosciuto 1 punto, fino a un massimo di 3 punti;

- progetti che prevedano la collaborazione, per la realizzazione del progetto, di diversi settori dell’Ente, o degli Enti proponenti coinvolti, coordinati da uno dei servizi coinvolti o attraverso la costituzione di un organo tecnico di coordinamento interservizi. Per ogni servizio di diversa tipologia che partecipa al progetto viene riconosciuto 1 punto, fino a un massimo di 3 punti;

- progetti che si inseriscano organicamente in programmi generali di miglioramento della sicurezza di un territorio. La natura, l’intensità e la coerenza di tale inserimento organico dovrà essere adeguatamente descritta nella scheda di progetto e sarà valutata secondo una scala che va da 0 a 3 punti; prevedendo 3 punti per progetti che rispettano in modo pieno ed esclusivo tale inserimento, 2 punti per progetti in cui tale inserimento è buono, 1 punto per progetti in cui tale riscontro è sufficiente, 0 punti per progetti completamente esclusi da programmi generali di miglioramento della sicurezza.

- progetti che possano essere di innovazione e trasferibilità. Il progetto si intende “innovativo” quando appare chiaro e mirato ai problemi specifici individuati con soluzioni originali; è considerato “trasferibile” quando affronta un problema diffuso con metodologie e strumenti, riproducibili in altri contesti. Questa priorità potrà essere valutata secondo una scala che va da 0 a 2 punti per parametro;

- progetti che prevedano uno sviluppo quantitativo o qualitativo del Servizio di Polizia Locale, in particolare:

2 punti per i progetti che comportino l’ampliamento o l’introduzione del Servizio serale e/o notturno del Servizio di Polizia Locale, laddove le condizioni del territorio lo richiedano;

2 punti per i progetti che comportino l’introduzione o il potenziamento di nuovi specifici interventi di vigilanza, in precedenza non curati dal Servizio, per problematiche evidenziate nel progetto;

- In caso di parità di punteggio totale conseguito verrà data priorità ai progetti che coinvolgono il maggior numero di Comuni al di sotto dei 5000 residenti e in caso di ulteriore parità ai progetti che coinvolgono il maggior numero di residenti.

6) Concessione dei contributi

Sulla base dell’istruttoria e valutazione effettuata come previsto al punto 4), il Responsabile del Settore Polizia Locale provvederà all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, alla quantificazione e concessione dei contributi,nei limiti dei fondi disponibili.

Poiché il costo complessivo delle iniziative ammissibili a contributo potrebbe superare la disponibilità di bilancio, la Giunta regionale si riserva di ridurre le sottocitate percentuali di contribuzione in modo da assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi. Si rende pertanto necessario che, nella scheda di progetto, venga dichiarato l’impegno a realizzare il progetto medesimo anche in caso di riduzione della quota percentuale di cofinanziamento regionale e venga altresì indicata la percentuale minima al di sotto della quale la Forma associativa rinuncia all’attuazione dell’iniziativa.

I contributi sono concessi in misura non superiore al 60% dell’importo delle spese ritenute ammissibili e per un massimo di 50.000,00 Euro, IVA ed ogni altro onere previdenziale e fiscale incluso.

Tale contributo sarà incrementato al 70% per i progetti delle Unioni e Comunità Montane il cui tetto massimo di finanziamento sopra indicato è aumentato a 60.000,00 Euro, IVA ed ogni altro onere previdenziale e fiscale incluso.

Le domande di contributo presentate dalle Unioni e Comunità Montane hanno la priorità nell’accoglimento rispetto alle domande presentate dalle altre forme associative.

I contributi non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione, da altri Enti pubblici o dalla Fondazione CRT (nell’ambito dei protocolli di intesa con la Regione Piemonte per l’incentivazione della gestione associativa) a qualsiasi titolo per la medesima iniziativa.

Non sono ammesse a contributo le spese di progettazione.

Le spese di personale, relative unicamente alle voci retributive, possono essere considerate ai fini del calcolo del contributo attribuibile limitatamente al periodo entro il quale l’intervento deve essere realizzato e comunque non oltre i 12 mesi.

Non sono ammesse a contributo le spese per assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alla gestione associata del servizio di Polizia locale, successive alla data di adozione del presente provvedimento.

7) Revoca

Il diritto al contributo viene revocato quando la Forma associativa non avvia il progetto o non lo conclude entro i termini previsti al precedente punto 3), nonché nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto presentato e ammesso a finanziamento regionale.

Tali ipotesi comporteranno la restituzione dell’acconto, eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione stessa alla data di restituzione.

In caso di realizzazione incompleta del progetto, entro 15 giorni dalla data prevista di conclusione, il beneficiario del contributo dovrà inviare al Settore Polizia Locale una relazione dettagliata che evidenzi le ragioni della realizzazione soltanto parziale del progetto, specificando:

a) se viene richiesta la proroga prevista al punto 3);

b) se il progetto si considera comunque concluso, nonostante la sua parziale realizzazione. In tal caso, il Settore Polizia Locale valuterà anche sulla base delle risultanze del sistema di valutazione dei risultati, proposto nel progetto, se, nonostante la realizzazione parziale dell’iniziativa, si siano mantenute inalterate le finalità e gli obiettivi complessivi del progetto, o se il progetto sia da considerarsi realizzato in maniera difforme da quella prevista. Nel primo caso si provvederà alla ridefinizione del contributo in base alle spese effettivamente sostenute; nel secondo il contributo verrà revocato nella sua interezza.

8) Erogazione dei contributi. Rendicontazione finale

L’erogazione dei contributi è disposta come di seguito indicato:

- un anticipo del 50% da corrispondersi su presentazione della seguente documentazione:

per spese relative a lavori, acquisti e forniture dovrà essere prodotto il provvedimento di affidamento degli stessi;

per spese di personale dovranno essere prodotti i provvedimenti di assunzione del personale, di affidamento di collaborazioni coordinate e continuative, ogni altro provvedimento relativo a definizione dei piani di lavoro e dei turni di lavoro aggiuntivo.

- il saldo del 50% su presentazione entro 30 gg. dalla conclusione del progetto:

a) della relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto ed i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto al preindividuato sistema di valutazione.

b) della rendicontazione, sottoscritta dal responsabile dei Servizi finanziari, contenente l’elenco delle spese sostenute con dettaglio dei relativi costi.

Qualora, in fase di esame dei documenti di cui alle voci a) e b) , le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato con la Determinazione Dirigenziale, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

In fase di rendicontazione è ammessa la possibilità di apportare all’interno di ogni progetto, variazioni di spesa, in aumento o diminuzione, di importo non superiore al 20%, da una voce all’altra, purchè non vengano modificate né le tipologie di spesa originariamente previste, né il loro ammontare complessivo, né le finalità del progetto nel suo insieme.

9) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente atto e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.

- di dare atto che i contributi di cui al presente atto verranno finanziati con le somme già accantonate con DGR n. 48-12640 del 31/5/2004 (acc. n. 101004) ed impegnate con determinazione del Direttore degli Affari Istituzionali e Processo di Delega n. 64 del 16/6/2004 sul Cap. 10915/2004;

- di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore degli Affari Istituzionali e Processo di Delega verrà emanato il bando per la concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione.

- di prevedere che nel caso in cui, esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a finanziare analoghe iniziative di incentivazione finanziaria dell’associazionismo locale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)