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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e’ sostituita dalla seguente:

“c) gli impianti che impiegano piu’ sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 366.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 ‘Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche ‘.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2001.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 13 dicembre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 giugno 2003 con relazione di Daniele Maria Cantore.

- Approvato in Aula il 16 marzo 2004 con 34 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1.

Il testo dell’articolo 7 della l.r. 31/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 7. (Deroghe)

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:

a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto;

b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;

c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;

d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.".

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2004 (ndr)



Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l’anno 2004.