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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica allarticolo 7 della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1)
1. Dopo il comma 8 dellarticolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è inserito il seguente:
8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati..
Art. 2.
(Modifiche allarticolo 8 della l.r. 1/2000)
1. Il comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito allarticolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative allambito metropolitano..
2. Il comma 3 dellarticolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dellarea della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nellarea della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dellarea della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire leconomicità, lefficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dellarea della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi allinterno dellarea della conurbazione..
Art. 3.
(Inserimento dellarticolo 8 bis nella l.r. 1/2000)
1. Dopo larticolo 8 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
Art. 8 bis (Società delle infrastrutture regionali)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dellarticolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dallarticolo 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge finanziaria 2004), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali allesercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.".
Art. 4.
(Modifiche allarticolo 11 della l.r. 1/2000)
1. Il comma 1 dellarticolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui allarticolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dellespletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione allautotrasporto di viaggiatori su strada..
2. Il comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, laggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dallarticolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dallarticolo 12, comma 2, e dallarticolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonchè secondo quanto stabilito dallarticolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni..
3. Dopo il comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:
2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o allestero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali allesercizio del trasporto.
2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui allarticolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dellespletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dellarticolo 1, comma 1, lettera b)..
Art. 5.
(Modifiche allarticolo 12 della l.r. 1/2000)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 12 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Le norme per leventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi..
2. Il comma 2 dellarticolo 12 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nellambito dei contratti di servizio di cui allarticolo 10..
Art. 6.
(Modifica allarticolo 14 della l.r. 1/2000)
1. Il comma 6 dellarticolo 14 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
6. Leventuale risparmio, conseguito da appalti affidati allofferta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico..
Art. 7.
(Modifiche allarticolo 21 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 1 dellarticolo 21 della l.r. 1/2000 prima delle parole: In fase di prima applicazione sono inserite le seguenti: Fermo restando quanto disposto dallarticolo 11, comma 2 quater,.
2. Al comma 5 dellarticolo 21 della l.r. 1/2000, le parole: , relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, sono sostituite dalle seguenti: e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio,.
Art. 8.
(Modifica allarticolo 22 della l.r. 1/2000)
1. Dopo il comma 5 dellarticolo 22 della l.r 1/2000 è aggiunto il seguente:
5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dellarticolo 21..
Art. 9.
(Modifica allarticolo 26 della l.r. 1/2000)
1. Dopo il comma 3 dellarticolo 26 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:
3 bis. Il consorzio di cui allarticolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale..
Art. 10.
(Differimento termine)
1. Il termine di cui allarticolo 21, comma 1, della l.r. 1/2000 è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia.
Art. 11.
(Clausola valutativa)
1. La Commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonchè lattuazione della l.r. 1/2000.
2. A tale fine annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto allanno precedente:
a) il numero delle aziende privatizzate con le relative quote di partecipazione;
b) lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;
c) il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;
d) il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.
3. I dati relativi al monitoraggio della qualità dellaria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla Commissione competente dallAgenzia regionale per la protezione ambientale.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nellanno 2004 euro 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui allarticolo 8 della l.r. 1/2000 nella sua fase di avvio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui allarticolo 9, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui allarticolo 8 della l.r. 1/2000.
3. Agli oneri derivanti dallapplicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dellUnità Previsionale di Base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
Art. 13.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 luglio 2004.
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 471.
- Presentato dalla Giunta regionale il 2 dicembre 2002.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 6 dicembre 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 luglio 2003 con relazione di Claudio Dutto
- Approvato in Aula il 6 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note al titolo della legge
- Il testo della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è pubblicato sul BUR del 12 gennaio 2000, supplemento al n. 2.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 reca: Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 7. (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), nonche gli accertamenti previsti dallarticolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.
2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso lelaborazione del piano urbano del traffico di cui allarticolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.
3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonche degli indirizzi indicati dalla provincia per lintegrazione con i servizi provinciali:
a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualita, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;
b) la rete e lorganizzazione dei servizi urbani;
c) le risorse da destinare allesercizio ed agli investimenti, specificando lentita di quelle proprie.
4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni e approvato dalla Regione con le modalita previste dallarticolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni e approvato dalla provincia con le modalita previste dallarticolo 9, comma 5.
5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali e fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, e inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformita ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e dintegrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.
6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilita complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto allarticolo 6, comma 2.
7. La programmazione e lamministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni e attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale dintesa con i comuni della conurbazione.
8. Le aree di conurbazione sono definite, dintesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dellarticolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998, nellambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalita previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.".
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 8. (Consorzio per la mobilita nellambito metropolitano torinese)
1. Al fine di coordinare le politiche di mobilita nellambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dallentrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilita metropolitana.
2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito allarticolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilita e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative allambito metropolitano.
3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dellarea della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nellarea della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dellarea della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire leconomicità, lefficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dellarea della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi allinterno dellarea della conurbazione.".
4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilita.
5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.".
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 11. (Procedure concorsuali)
1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui allarticolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dellespletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneita morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione allautotrasporto di viaggiatori su strada.
2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, laggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dallarticolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dallarticolo 12, comma 2, e dallarticolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonchè secondo quanto stabilito dallarticolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.
2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o allestero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali allesercizio del trasporto.
2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui allarticolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dellespletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dellarticolo 1, comma 1, lettera b).
3. In caso di subentro di unimpresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione duso per i periodi di cui allarticolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprieta di tali beni al nuovo aggiudicatario, e tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione duso. Per lacquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione laggiudicatario gode del diritto di prelazione.
4. Il trasferimento del personale dallimpresa cessante allimpresa subentrante e disciplinato dallarticolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui allarticolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
5. Lente affidante ha facolta di revocare laffidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno linteresse pubblico, cosi come previsto dal contratto di servizio. Laffidatario incorre nella decadenza dellaffidamento in presenza di irregolarita specificamente previste nel contratto di servizio.".
- Il testo dellarticolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é il seguente:
Art. 9. (Accordi di programma)
1. La Regione, dintesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validita triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.
2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validita triennale per lassegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per larredo di linea.
3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.
4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede allassegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.
5. Le province stipulano accordi di programma di validita triennale con i comuni e le comunita montane interessate, per lassegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.
6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalita stabiliti dalla Giunta regionale.".
Note allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
Art. 12. (Politica tariffaria e di promozione)
1. La Giunta regionale definisce, dintesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui allarticolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalita di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dellinflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.
1 bis. Le norme per leventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.
2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nellambito dei contratti di servizio di cui allarticolo 10.
3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalita, con oneri a carico dei propri bilanci.
4. La Regione provvede per le proprie finalita a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalita e risorse.
5. E vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.
6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare lutenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dellinformazione.".
- Il testo dellarticolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é il seguente:
Art. 10. (Contratti di servizio)
1. I contratti di servizio regolano lesercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalita effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui allarticolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.
2. Il periodo di validita del contratto di servizio e pari ad anni sei. Decorsa la meta del periodo contrattuale lamministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:
a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;
b) lidoneita della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) lintegrazione della rete dei servizi rispetto allintero sistema dellofferta.
3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, lazienda di trasporto e obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dellimporto di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:
a) il periodo di validita del contratto;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
c) limporto eventualmente dovuto dallente affidante allazienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonche le relative modalita di pagamento;
d) le modalita di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
e) le modalita di revisione e di risoluzione del contratto;
f) le garanzie che limpresa affidataria deve prestare;
g) le tariffe del servizio;
h) le modalita del servizio con leventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui allarticolo 47 del d.lgs. 285/1992;
i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dellente;
j) i fattori di qualita e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarita e puntualita, velocita commerciale, affidabilita del servizio, informazione ai clienti, rispetto dellambiente, eta dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
m) lobbligo dellapplicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro cosi come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
n) lobbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
o) lobbligo di tenere la contabilita separata ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dallarticolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilita analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
p) lobbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.
5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dellinizio del periodo di validita.
6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza
tre mesi prima dellinizio del periodo di validita.".
Nota allarticolo 6
- Larticolo 14 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
Art. 14. (Ammissibilita al finanziamento)
1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto e incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui allarticolo 9, comma 2.
2. Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000.
3. A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non puo, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.
4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della Regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.
5. La stima dei costi deve essere effettuata, allinterno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dellazienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocita commerciali.
6. Leventuale risparmio, conseguito da appalti affidati allofferta economicamente piu vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunita montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunita montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.
7. I servizi di cui allarticolo 6 sono finanziati assumendo come valore
di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento
del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nellarea, al
netto dei costi per lesercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi
quelli ferroviari. Tale finanziamento non e soggetto alle determinazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3.".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 21 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
Art. 21. (Procedure transitorie)
1. Fermo restando quando disposto dallarticolo 11, comma 2 quater, in fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2003 e per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi del d.lgs. 422/1997, salvo diversa indicazione della Giunta regionale, vige la seguente procedura semplificata.
2. La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.
3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilita. Le competenze di cui allarticolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dallAzienda Torinese Mobilita (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono allaffidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui allarticolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dellemanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.
5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui allarticolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio, possono utilizzare la procedura negoziata di cui allarticolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui allarticolo 10, comma 1. Al fine di favorire laggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e leccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dallarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti linvito a presentare unofferta e lattivita negoziale di cui allarticolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995.
6. Nelle more dellistituzione del consorzio di cui allarticolo 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dellarea conurbana di Torino sono attribuite:
a) al Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dallATM;
b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze.".
Note allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 22 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
Art. 22 (Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche)
1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o alleventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tale società lEnte titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali e consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli aspetti monopolistici del settore.
2. Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso lampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.
3. Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dellarticolo 11.
4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per lesercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.
5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, allaffidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superore ai due anni: Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede allaffidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui allarticolo 11.
5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dellarticolo 21.".
Note allarticolo 9
-Il testo dellarticolo 26 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
Art. 26. (Disposizioni finanziarie)
1. Per lesercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:
a) Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);
b) Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);
c) Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui allarticolo 11, comma 3".
2. Per lesercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:
a) capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: Fondo regionale trasporti. Spese per lesercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);
b) capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;
c) capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale;
d) capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale;
e) capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
f) capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attivita di cui allarticolo 13";
g) capitolo di spesa di cui allarticolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte;
h) capitolo di spesa di cui allarticolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: Interventi promozionali del trasporto pubblico locale.
3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalita le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base allandamento dellinflazione, a destinare una somma non superiore all1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.
3. bis. Il consorzio di cui allarticolo 8 e autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.
4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 e definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.".
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, é riportato in nota allarticolo 2.
Note allarticolo 12
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é riportato in nota allarticolo 2.
Nota allarticolo 13
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto regionale é il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni (....) nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può (....) essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2004 (ndr)
Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dellanagrafe canina)
Il Consiglio regionale ha approvato