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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’articolo 7 della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è inserito il seguente:

“8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2000)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell’area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l’economicità, l’efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all’interno dell’area della conurbazione.”.

Art. 3.

(Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 1/2000)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Società delle infrastrutture regionali)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge finanziaria 2004), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all’esercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.".

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2000)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall’articolo 12, comma 2, e dall’articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonchè secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all’esercizio del trasporto.

2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b).”.

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2000)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Le norme per l’eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:

“2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.”.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2000)

1. Il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“6. L’eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.”.

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 1/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 1/2000 prima delle parole: “In fase di prima applicazione” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, comma 2 quater,”.

2. Al comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 1/2000, le parole: “, relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002,” sono sostituite dalle seguenti: “e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio,”.

Art. 8.

(Modifica all’articolo 22 della l.r. 1/2000)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della l.r 1/2000 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell’articolo 21.”.

Art. 9.

(Modifica all’articolo 26 della l.r. 1/2000)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:

“3 bis. Il consorzio di cui all’articolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.”.

Art. 10.

(Differimento termine)

1. Il termine di cui all’articolo 21, comma 1, della l.r. 1/2000 è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonchè l’attuazione della l.r. 1/2000.

2. A tale fine annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto all’anno precedente:

a) il numero delle aziende privatizzate con le relative quote di partecipazione;

b) lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;

c) il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;

d) il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.

3. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla Commissione competente dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nell’anno 2004 euro 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2000 nella sua fase di avvio.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2000.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dell’Unità Previsionale di Base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 13.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2004.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 471.

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 dicembre 2002.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 6 dicembre 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 luglio 2003 con relazione di Claudio Dutto

- Approvato in Aula il 6 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note al titolo della legge

- Il testo della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è pubblicato sul BUR del 12 gennaio 2000, supplemento al n. 2.

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 reca: “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonche’ gli accertamenti previsti dall’articolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.

2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l’elaborazione del piano urbano del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.

3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonche’ degli indirizzi indicati dalla provincia per l’integrazione con i servizi provinciali:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualita’, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

b) la rete e l’organizzazione dei servizi urbani;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entita’ di quelle proprie.

4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni e’ approvato dalla Regione con le modalita’ previste dall’articolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni e’ approvato dalla provincia con le modalita’ previste dall’articolo 9, comma 5.

5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali e’ fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, e’ inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformita’ ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d’integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.

6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilita’ complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all’articolo 6, comma 2.

7. La programmazione e l’amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni e’ attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d’intesa con i comuni della conurbazione.

8. Le aree di conurbazione sono definite, d’intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell’articolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998, nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalita’ previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Consorzio per la mobilita’ nell’ambito metropolitano torinese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilita’ nell’ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilita’ metropolitana.

2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilita’ e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano.

3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell’area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l’economicità, l’efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all’interno dell’area della conurbazione.".

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilita’.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.".


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Procedure concorsuali)

1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneita’ morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada.

2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall’articolo 12, comma 2, e dall’articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonchè secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.

2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all’esercizio del trasporto.

2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b).

3. In caso di subentro di un’impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d’uso per i periodi di cui all’articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprieta’ di tali beni al nuovo aggiudicatario, e’ tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d’uso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

4. Il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante e’ disciplinato dall’articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all’articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. L’ente affidante ha facolta’ di revocare l’affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, cosi’ come previsto dal contratto di servizio. L’affidatario incorre nella decadenza dell’affidamento in presenza di irregolarita’ specificamente previste nel contratto di servizio.".

- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é il seguente:

“Art. 9. (Accordi di programma)

1. La Regione, d’intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validita’ triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validita’ triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all’assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validita’ triennale con i comuni e le comunita’ montane interessate, per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalita’ stabiliti dalla Giunta regionale.".


Note all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 12. (Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalita’ di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita’ tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell’inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

1 bis. Le norme per l’eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalita’, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalita’ a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalita’ e risorse.

5. E’ vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l’utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell’informazione.".

- Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é il seguente:

“Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalita’ effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validita’ del contratto di servizio e’ pari ad anni sei. Decorsa la meta’ del periodo contrattuale l’amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

b) l’idoneita’ della rete dei servizi in funzione della domanda;

c) l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l’azienda di trasporto e’ obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a) il periodo di validita’ del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l’importo eventualmente dovuto dall’ente affidante all’azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonche’ le relative modalita’ di pagamento;

d) le modalita’ di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalita’ di revisione e di risoluzione del contratto;

f) le garanzie che l’impresa affidataria deve prestare;

g) le tariffe del servizio;

h) le modalita’ del servizio con l’eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del d.lgs. 285/1992;

i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell’ente;

j) i fattori di qualita’ e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarita’ e puntualita’, velocita’ commerciale, affidabilita’ del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell’ambiente, eta’ dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;

k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

m) l’obbligo dell’applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro cosi’ come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

n) l’obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) l’obbligo di tenere la contabilita’ separata ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall’articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilita’ analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p) l’obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell’inizio del periodo di validita’.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell’inizio del periodo di validita’.".

Nota all’articolo 6

- L’articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 14. (Ammissibilita’ al finanziamento)

1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto e’ incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all’articolo 9, comma 2.

2. Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non puo’, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.

4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della Regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.

5. La stima dei costi deve essere effettuata, all’interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell’azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocita’ commerciali.

6. L’eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunita’ montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunita’ montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.

7. I servizi di cui all’articolo 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell’area, al netto dei costi per l’esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non e’ soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.".

Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 21. (Procedure transitorie)

1. Fermo restando quando disposto dall’articolo 11, comma 2 quater, in fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2003 e per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi del d.lgs. 422/1997, salvo diversa indicazione della Giunta regionale, vige la seguente procedura semplificata.

2. La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.

3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilita’. Le competenze di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall’Azienda Torinese Mobilita’ (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all’affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all’articolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, comma 1. Al fine di favorire l’aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l’eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l’invito a presentare un’offerta e l’attivita’ negoziale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995.

6. Nelle more dell’istituzione del consorzio di cui all’articolo 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dell’area conurbana di Torino sono attribuite:

a) al Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall’ATM;

b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze.".


Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 22 (Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche)

1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tale società l’Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali e consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli aspetti monopolistici del settore.

2. Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l’ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.

3. Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell’articolo 11.

4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l’esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.

5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all’affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superore ai due anni: Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all’articolo 11.

5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell’articolo 21.".


Note all’articolo 9

-Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 26. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

a) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);

b) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);

c) “Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all’articolo 11, comma 3".

2. Per l’esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

a) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale” (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);

b) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale”;

c) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale”;

d) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale”;

e) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”;

f) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attivita’ di cui all’articolo 13";

g) capitolo di spesa di cui all’articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: “Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte”;

h) capitolo di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: “Interventi promozionali del trasporto pubblico locale”.

3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all’1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalita’ le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all’andamento dell’inflazione, a destinare una somma non superiore all’1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.

3. bis. Il consorzio di cui all’articolo 8 e’ autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.

4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 e’ definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.".

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, é riportato in nota all’articolo 2.


Note all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é riportato in nota all’articolo 2.


Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto regionale é il seguente:

“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni (....) nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può (....) essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2004 (ndr)



Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)

Il Consiglio regionale ha approvato