Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 73/1996)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 73/1996 e’ sostituito dal seguente:

“1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta’ e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilita’, favorisce l’attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.”

Art. 2.

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 73/1996)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 73/1996 e’sostituito dal seguente:

“3. L’espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l’Azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall’articolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).”

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 73/1996)

1. All’articolo 4, comma 2 della l.r. 73/1996 e’ soppressa la locuzione “senza possibilita’ di proroga.”

2. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 73/1996 e’ sostituito dal seguente:

“7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell’autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita’ del contributo.”

3. Il comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 73/1996 e’ sostituito dal seguente:

“9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.”

4. Dopo il comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 73/1996 e’ inserito il seguente:

“9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l’inizio e l’ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.”

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 73/1996)

1 Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 73/1996, é aggiunto il seguente:

“4. E’ ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.”.

Art. 5.

(Norma finale)

1. La l.r. 73/19996 e’ abrogata a far data dall’esaurimento dell’erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 286

Modifiche alla l.r. 73/96, finanziamento residenze assistenziali flessibili, residenze sanitarie assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie.

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 aprile 2001

- Assegnato alla IV commissione in sede referente il 6 aprile 2001

- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 dicembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Approvato in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli , 8 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’ e obiettivi)

1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta’ e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilita’, favorisce l’attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.

2. Il contributo in annualita’ costanti della misura del sei per cento dell’importo totale del progetto, e’ concesso per l’attivazione di presidi socio-sanitari tramite la realizzazione integrale o la ristrutturazione di immobili o presidi gia’ esistenti, compresi l’acquisto dell’area o dell’immobile e le relative attrezzature e arredi.

3. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi a condizione che gli interventi realizzandi consentano l’agibilita’ totale dei presidi secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali in materia.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, indica i requisiti funzionali e strutturali specifici per i presidi oggetto di finanziamento, nonche’, ai sensi dell’ articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, i criteri e le modalita’ per l’assegnazione dei contributi.

5. I requisiti di cui al comma 4 devono privilegiare risposte composite di assistenza sia diurna che residenziale, prevedendo accoglienze differenziate che consentano la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari, in particolare per soggetti affetti da gravi patologie emergenti.

6. La Regione concede altresi’ contributi a soggetti pubblici e privati, nella misura di cui al comma 2, per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire l’agibilita’ delle strutture sanitarie autorizzate ai sensi di legge.

7. I contributi di cui all’articolo 1 non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per il medesimo intervento.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente

“Art. 3. (Verifiche di programmazione)

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale vigente e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”.

2. La verifica di congruita’ e’ effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dell’azienda Unita’ sanitaria locale (USL) e del soggetto gestore dell’attivita’ socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell’ articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, dovra’ risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nell’ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

3. L’espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l’Azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall’articolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).".


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 4, comma 2 della l.r. 73/96, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento)

1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con l’indicazione dell’ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 6.

2. La concessione dei contributi di cui all’articolo 1 e’ disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR), in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell’ articolo 16, comma 4, della l. 109/1994 e presentato entro i termini stabiliti dall’atto di assegnazione.

3. Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni caso, corredato da:

a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per l’intervento specifico;

b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

4. Il settore competente provvede ad assumere il parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”.

5. L’atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi’ il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.

6. Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l’atto di concessione del contributo.

7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell’autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita’ del contributo.

8.La prima annualita’ del contributo e’ erogata al soggetto beneficiario contestualmente all’emanazione del decreto di cui al comma 7; i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.

9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.

9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l’inizio e l’ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.

10. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purche’ consistente in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale puo’ disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata é il seguente:

“Art. 5. (Vincolo di destinazione)

1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all’articolo 1, comma 1, sono vincolate per la durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari.

2. Il vincolo e’ reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, puo’ autorizzare il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari all’uno per cento dell’importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei trenta anni.

4. E’ ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 dicembre 2004 (ndr)




Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 38.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE