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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

promulga

la seguente legge:

Capo I.

REFERENDUM POPOLARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. A norma dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione, le leggi di revisione dello Statuto regionale sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo.

2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale, attestando l’intervenuta doppia deliberazione sull’identico testo, dispone l’immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’intestazione: “Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell’articolo 123 della Costituzione”, seguita dal titolo della legge, completato con l’indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge e’ inserito l’avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell’articolo 123, comma 3, della Costituzione.

3. La legge di cui al comma 2 e’ inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.

4. I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione.

5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 2 e’ immediatamente trasmesso al Governo.

Art. 2.

(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum di cui all’articolo 123, comma 3, della Costituzione deve contenere l’indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresi’ citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale e’ stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente .... (titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ...?”.

3. Il quesito non e’ corredato da alcun altro elemento di illustrazione.

Art. 3.

(Decorrenza dei termini e mancata richiesta di referendum)

1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimita’ costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: “Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum e’ stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Capo II.

RICHIESTA PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

Art. 4.

(Modalita’ di esercizio dell’iniziativa referendaria)

1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria di cui all’articolo 1, almeno tre elettori del Piemonte, che assumono la qualita’ di promotori, depositano all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di seguito denominato Ufficio di Presidenza, la richiesta di referendum, secondo le modalita’ previste dall’articolo 2.

2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. L’iscrizione puo’ essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla richiesta, sottoscritta dagli interessati ed autenticata nei modi previsti per l’autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.

3. Un funzionario delegato dall’Ufficio di Presidenza redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell’ora in cui il deposito e’ avvenuto. Il verbale e’ sottoscritto dai promotori e dal funzionario delegato, che ne rilascia copia a prova dell’avvenuto deposito.

4. L’Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell’istanza il Consiglio regionale e dispone l’immediata pubblicazione del verbale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.

(Procedimento di verifica della richiesta)

1. Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, l’Ufficio di Presidenza verifica la ricevibilità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita’ dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessita’ di rettifiche, integrazioni o correzioni l’Ufficio di Presidenza ne da’ notizia ai promotori cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l’Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita’ della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum e’ ritenuta irricevibile, essa e’ dichiarata improcedibile. L’Ufficio di Presidenza ne da’ comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1, e dispone l’immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all’articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Se la richiesta di referendum e’ ritenuta ricevibile, l’Ufficio di Presidenza ne da’ comunicazione immediata al Consiglio regionale e ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1, perche’ procedano alla raccolta delle firme. L’Ufficio di Presidenza dispone l’immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6.

(Raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati fogli di carta semplice di dimensioni uguale a quelli della carta bollata.

2. All’inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte dall’articolo 2. Gli elettori proponenti apporranno la propria firma in calce al quesito stampato, dopo che il funzionario delegato entro cinque giorni dalla presentazione, avra’ provveduto a vidimare ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.

3. Per le modalita’ di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonche’ l’entita’ e le modalita’ per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4. (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni. Sono nulle le firme raccolte sui fogli non vidimati.

4. I fogli contenenti le firme, nonche’ i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all’Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell’articolo 1, comma 3.

5. Un funzionario delegato dell’Ufficio di Presidenza da’ atto, mediante processo verbale, dell’avvenuto deposito delle firme da parte dei tre promotori di cui all’articolo 4, comma 1, e della data relativa. Nel verbale deve essere indicato, su dichiarazione dei promotori stessi, il numero delle firme raccolte.

Art. 7.

(Procedimento di verifica di regolarita’ della richiesta)

1. L’Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all’articolo 6, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum), verifica la regolarita’ della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita’ dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficolta’ nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 puo’ essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell’Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1.

3. Se la richiesta di referendum e’ ritenuta irregolare, essa e’ dichiarata improcedibile. L’Ufficio di Presidenza ne da’ comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1, e dispone l’immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all’articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, se e’ trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimita’ costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria e’ promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... e’ stata dichiarata irregolare dall’Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ... ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

5. Se la richiesta di referendum e’ ritenuta regolare, l’Ufficio di Presidenza ne da’ comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell’articolo 10.

Capo III.

RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI

Art. 8.

(Presentazione della richiesta)

1. Qualora la richiesta di referendum di cui all’articolo 1 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica.

2. Alla richiesta, presentata secondo le modalita’ previste dall’articolo 2, deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta e’ depositata all’Ufficio di Presidenza.

3. Il Segretario generale redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell’ora in cui il deposito e’ avvenuto. Il verbale e’ sottoscritto dal delegato e dal Segretario generale, che ne rilascia copia a prova dell’avvenuto deposito. Della designazione del delegato e’ dato conto nel verbale.

4. Il Segretario generale, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenente il quesito referendario, all’Ufficio di Presidenza che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L’Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale.

Art. 9.

(Procedimento di verifica di regolarita’ della richiesta)

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all’articolo 8 comma 3, l’Ufficio di Presidenza, sentita, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifica la regolarita’ della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita’ dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessita’ di rettifiche, integrazioni o correzioni l’Ufficio di Presidenza ne da’ notizia al delegato di cui all’articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l’Ufficio di Presidenza decide sulla regolarita’ della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum e’ ritenuta irregolare, essa e’ dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L’Ufficio di Presidenza ne da’ comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all’articolo 8, comma 2, e dispone l’immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, se e’ trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimita’ costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria e’ promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .... e’ stata dichiarata irregolare dall’Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ....; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

5. Se la richiesta di referendum e’ ritenuta regolare, l’Ufficio di Presidenza ne da’ comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell’articolo 10.

Capo IV.

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI. PROCEDIMENTO ELETTORALE.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 10.

(Indizione del referendum)

1. La data del referendum e’ fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

2. Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo si osservano le norme di cui agli articoli 22, comma 1, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. 4/1973.

3. A fini informativi, l’Ufficio di Presidenza predispone ed invia a ciascun nucleo familiare residente nel territorio della Regione, congiuntamente all’avviso di convocazione, una spiegazione breve ed oggettiva del quesito referendario, indicando le conseguenze che deriverebbero sul piano legislativo a seconda dell’esito positivo o negativo della consultazione.

Art. 11.

(Ulteriori norme in materia di procedimento elettorale)

1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio regionale.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum cosi’ come determinato dall’articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si” - “No”.

3. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 12.

(Proclamazione dei risultati)

1. L’Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.

2. Nel caso in cui le risposte ‘’No’’ costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta ‘’Si’’, la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell’Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.

3. Nel caso in cui le risposte ‘’Si’’ costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli e’ stato trasmesso dall’Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: “Il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte’’.

Capo V.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Art. 13.

(Questione di legittimita’ costituzionale. Sospensione dei termini)

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita’ costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all’articolo 1, comma 4, e’ sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.

2. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale e’ preclusa ogni attivita’ ed operazione referendaria.

3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita’ costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attivita’ e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione conservano validita’ solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.

4. Il Presidente della Regione da’ notizia dell’avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione al Consiglio regionale e ai promotori del referendum.

Art. 14.

(Dichiarazione di illegittimita’ costituzionale)

1. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.

2. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed e’ quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all’articolo 1. Le attivita’ e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita’.

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto della Regione Piemonte, nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, i termini del procedimento per il referendum gia’ indetto riprendono a decorrere dal giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 339

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Cota, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli il 20 settembre 2001.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 3 ottobre 2001.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 aprile 2003 con relazione di Carmelo Palma, Giuseppe Pozzo.

- Approvata in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli , 3 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione è il seguente:

“Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. ”.

- Il testo dell’articolo 123, comma 3, della Costituzione, è il seguente:

“Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. ”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 123, comma 3, della Costituzione, è riportato in nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione, è riportato in nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 4 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 4

1. La proposta viene esercitata dall’elettore proponente mediante apposizione della propria firma.

2. Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.

3. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l’elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune.

4. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

6. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l’iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

7. Le spese per l’autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

8. Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all’articolo 3, comma 3, della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’art. 4 della l. r. 55/1990 è il seguente:

“Art . 4 (Commissione consultiva)

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico - giuridiche che concernono la interpretazione e l’applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l’interpretazione o l’applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 5 della l. r. 55/1990 è il seguente:

“Art. 5 (Termini per i pareri della Commissione)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2. I termini assegnati dalla legge regionale 16 dicembre 1973, n. 4, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il termine, di cui al comma 1, è perentorio e, qualora il parere non venga trasmesso alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni dalla scadenza, cessa la sospensione dei termini, di cui al comma 2, e l’Ufficio di Presidenza assume ogni sua decisione assegnatagli dalla l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, omesso il parere di cui al comma 1.".


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 22, comma 1, della l.r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 22

1. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum gia’ indetto si intende automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio Regionale.".

- Il testo dell’articolo 23 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 23

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.".

- Il testo dell’articolo 24 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 24

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l’Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.".

- Il testo dell’articolo 25 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 25

1. L’Ufficio di Sezione per il referendum e’ composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonche’ alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale, e dei promotori del referendum.

3. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali, provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l’Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.".

- Il testo dell’articolo 26 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 26

1. Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge statale 13 marzo 1980, n. 70 .

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Nel caso in cui al terzo comma del presente articolo, l’Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l’ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta indizione del referendum.".

- Il testo dell’articolo 27 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“ Art. 27

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.

2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

3. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli Uffici di Sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

4. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.".

- Il testo dell’articolo 28 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 28.

1. Presso la Corte d’Appello di Torino e’ costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l’Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo e quarto.

2. L’Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all’abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

3. Il quesito sottoposto a referendum e’ approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se e’ raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

4. Il Segretario dell’Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

5. Un esemplare e’ depositato presso la cancelleria della Corte d’Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.".

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)
















Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE