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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Visti gli artt. 19 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina le attività e lorganizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Art. 2.
(Definizione del volontariato di protezione civile)
1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
a) associazioni iscritte al registro regionale;
b) gruppi comunali e intercomunali;
c) organismi di collegamento e coordinamento.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1, per poter operare usufruendo dei benefici di legge, devono essere iscritte nellapposito elenco di cui allarticolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194 (Regolamento recante: nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
Art. 3.
(Partecipazione del volontariato allattività di protezione civile)
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui allarticolo 2, forniscono allautorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato allarticolo 10 della l.r. 7/2003.
Art. 4.
(Forme di aggregazione del volontariato)
1. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione:
a) a livello comunale/intercomunale (COM, comunità montane, comuni associati) tramite gruppi comunali/intercomunali;
b) a livello provinciale con i coordinamenti provinciali;
c) a livello regionale con il tavolo/coordinamento regionale del volontariato.
Art. 5.
(Modalità di iscrizione nellelenco)
1. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dallarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, chiedono, per il tramite della regione presso la quale sono registrate, liscrizione nellelenco nazionale del Dipartimento di protezione civile, che provvede, dintesa con la stessa, a verificare lidoneità tecnico-operativa in relazione allimpiego per gli eventi calamitosi indicati allarticolo 1, comma 2 del d.p.r. 194/2001. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome inviano periodicamente al Dipartimento laggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.
Art. 6.
(Comitato di coordinamento regionale del volontariato)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato ai sensi dellarticolo 19, comma 4 della l.r. 7/2003.
2. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sottoelencate:
a) tre rappresentanti della Regione, di cui lassessore con delega alla Protezione civile o un suo rappresentante, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente;
b) un rappresentante delle province, designato dallUPP;
c) un rappresentante dellANCI;
d) un rappresentante dellANPCI;
e) un rappresentante della Lega delle autonomie;
f) un rappresentante dellUNCEM;
g) un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;
h) un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;
i) un rappresentante della Croce rossa italiana;
l) un rappresentante della Associazioni radioamatori italiani;
m) un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;
n) un rappresentante del 118;
o) un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte,
p) un rappresentante, per ogni provincia, dei Coordinamenti provinciali.
3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.
2. E facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato,senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.
Art. 7.
(Compiti del comitato di coordinamento regionale del volontariato)
1. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità previste ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) e della l.r. 7/2003.
2. In particolare svolge i seguenti compiti:
a) approva programmi annuali e poliennali di lavoro;
b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;
d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;
e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nellambito della protezione civile regionale;
f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato allinterno degli stessi;
g) collabora con gli organi della Regione Piemonte per lorganizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di Protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;
h) designa un rappresentante del volontariato nell Unità di crisi regionale, come previsto allarticolo 17 della l.r. 7/2003;
i) designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato come previsto allarticolo 12 del d.p.r. 194/2001.
Art. 8.
(Funzionamento del comitato di coordinamento regionale del volontariato)
1. Il decreto di cui allarticolo 6 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento nonchè le modalità operative del Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
Art. 9.
(Censimento delle risorse del volontariato)
1. La Regione promuove, dintesa con le province e i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nellelenco nazionale, al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici.
Art. 10.
(Attivazione ed impiego del volontariato)
1. I volontari possono essere impiegati:
a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
b) in attività di emergenza.
2. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera a), i volontari possono essere chiamati a prestare la propria opera dallautorità di protezione civile competente. Lapplicazione dei benefici di legge è a carico dellente richiedente, eccezion fatta per le esercitazioni preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte.
3. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera b), si stabilisce che:
a) per eventi di tipo A, in relazione allarticolo 108 (1), comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59), i sindaci sono autorizzati allattivazione e allimpiego dei volontari, con lapplicazione dei benefici di legge e oneri a carico dellamministrazione comunale;
b) per eventi di tipo B, qualora levento possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nelle province, lautorizzazione allattivazione e allimpiego del volontariato, con lapplicazione dei benefici di legge, è affidata alla provincia;
c) per gli eventi di tipo B, per i quali non siano sufficienti le risorse umane disponibili nelle province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono il territorio di più province, lindividuazione delle risorse umane aggiuntive e lautorizzazione per lapplicazione dei benefici di legge è rilasciata dalla regione, con oneri a carico della stessa;
d) per gli eventi di tipo C, lautorizzazione per limpiego del volontariato in Italia e allestero è rilasciata, su richiesta della Regione, dal DPC, con oneri a carico dello Stato.
4. Qualora le risorse economiche comunali o provinciali non siano sufficienti a far fronte alle richieste di rimborso derivanti dallapplicazione dei benefici di legge, le amministrazioni interessate potranno richiedere alla regione leventuale lintegrazione dei fondi, compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Alle spese previste nel presente articolo, comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del DPC, si fa fronte con un apposito capitolo del bilancio regionale.
Art. 11.
(Benefici di legge)
1. I benefici di legge vengono applicati alle organizzazioni di volontariato iscritte nellapposito elenco nazionale, di cui al d.p.r. 194/2001.
Art. 12.
(Modalità di rimborso)
1. Ai sensi dellarticolo 19, comma 5, lettera b) della l.r. 7/2003 viene approvata lallegata modulistica necessaria alla richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impiegati per le attività di cui allarticolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 7/2003. La modulistica deve essere in ogni caso coerente con quella definita in sede nazionale.
Art. 13.
(Contributi)
1. La Regione Piemonte favorisce la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione previste nellarticolo 4, comma 1, lettera c), mediante la concessione di contributi per progetti specifici o con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un efficace collaborazione, tenuto conto del parere espresso dal Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
Art. 14.
(Formazione)
1. La Regione Piemonte, nellambito delle sue competenze programmatorie, dindirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati. In modo particolare individua nei Centri di servizio per il volontariato le strutture con le quali avviare, a seguito di appositi protocolli dintesa e sentiti i Coordinamenti provinciali, la formazione di base e specialistica.
Art. 15.
(Comitato di coordinamento comunale del volontariato)
1. Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 ottobre 2004
Enzo Ghigo
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.
Regolamento regionale della scuola di protezione civile.