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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 19 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art.  1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le attività e l’organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art.  2.

(Definizione del volontariato di protezione civile)

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:

a) associazioni iscritte al registro regionale;

b) gruppi comunali e intercomunali;

c) organismi di collegamento e coordinamento.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, per poter operare usufruendo dei benefici di legge, devono essere iscritte nell’apposito elenco di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194 (Regolamento recante: nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

Art.  3.

(Partecipazione del volontariato all’attività di protezione civile)

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 2, forniscono all’autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato all’articolo 10 della l.r. 7/2003.

Art.  4.

(Forme di aggregazione del volontariato)

1. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione:

a) a livello comunale/intercomunale (COM, comunità montane, comuni associati) tramite gruppi comunali/intercomunali;

b) a livello provinciale con i coordinamenti provinciali;

c) a livello regionale con il tavolo/coordinamento regionale del volontariato.

Art.  5.

(Modalità di iscrizione nell’elenco)

1. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, chiedono, per il tramite della regione presso la quale sono registrate, l’iscrizione nell’elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile, che provvede, d’intesa con la stessa, a verificare l’idoneità tecnico-operativa in relazione all’impiego per gli eventi calamitosi indicati all’articolo 1, comma 2 del d.p.r. 194/2001. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome inviano periodicamente al Dipartimento l’aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

Art.  6.

(Comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato ai sensi dell’articolo 19, comma 4 della l.r. 7/2003.

2. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sottoelencate:

a) tre rappresentanti della Regione, di cui l’assessore con delega alla Protezione civile o un suo rappresentante, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente;

b) un rappresentante delle province, designato dall’UPP;

c) un rappresentante dell’ANCI;

d) un rappresentante dell’ANPCI;

e) un rappresentante della Lega delle autonomie;

f) un rappresentante dell’UNCEM;

g) un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;

h) un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;

i) un rappresentante della Croce rossa italiana;

l) un rappresentante della Associazioni radioamatori italiani;

m) un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;

n) un rappresentante del 118;

o) un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte,

p) un rappresentante, per ogni provincia, dei Coordinamenti provinciali.

3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.

2. E’ facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato,senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

Art.  7.

(Compiti del comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità previste ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) e della l.r. 7/2003.

2. In particolare svolge i seguenti compiti:

a) approva programmi annuali e poliennali di lavoro;

b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;

d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;

e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nell’ambito della protezione civile regionale;

f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all’interno degli stessi;

g) collabora con gli organi della Regione Piemonte per l’organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di Protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;

h) designa un rappresentante del volontariato nell’ Unità di crisi regionale, come previsto all’articolo 17 della l.r. 7/2003;

i) designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato come previsto all’articolo 12 del d.p.r. 194/2001.

Art.  8.

(Funzionamento del comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Il decreto di cui all’articolo 6 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento nonchè le modalità operative del Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art.  9.

(Censimento delle risorse del volontariato)

1. La Regione promuove, d’intesa con le province e i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco nazionale, al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici.

Art.  10.

(Attivazione ed impiego del volontariato)

1. I volontari possono essere impiegati:

a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;

b) in attività di emergenza.

2. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera a), i volontari possono essere chiamati a prestare la propria opera dall’autorità di protezione civile competente. L’applicazione dei benefici di legge è a carico dell’ente richiedente, eccezion fatta per le esercitazioni preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte.

3. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera b), si stabilisce che:

a) per eventi di tipo A, in relazione all’articolo 108 (1), comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59), i sindaci sono autorizzati all’attivazione e all’impiego dei volontari, con l’applicazione dei benefici di legge e oneri a carico dell’amministrazione comunale;

b) per eventi di tipo B, qualora l’evento possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nelle province, l’autorizzazione all’attivazione e all’impiego del volontariato, con l’applicazione dei benefici di legge, è affidata alla provincia;

c) per gli eventi di tipo B, per i quali non siano sufficienti le risorse umane disponibili nelle province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono il territorio di più province, l’individuazione delle risorse umane aggiuntive e l’autorizzazione per l’applicazione dei benefici di legge è rilasciata dalla regione, con oneri a carico della stessa;

d) per gli eventi di tipo C, l’autorizzazione per l’impiego del volontariato in Italia e all’estero è rilasciata, su richiesta della Regione, dal DPC, con oneri a carico dello Stato.

4. Qualora le risorse economiche comunali o provinciali non siano sufficienti a far fronte alle richieste di rimborso derivanti dall’applicazione dei benefici di legge, le amministrazioni interessate potranno richiedere alla regione l’eventuale l’integrazione dei fondi, compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Alle spese previste nel presente articolo, comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del DPC, si fa fronte con un apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 11.

(Benefici di legge)

1. I benefici di legge vengono applicati alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito elenco nazionale, di cui al d.p.r. 194/2001.

Art. 12.

(Modalità di rimborso)

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lettera b) della l.r. 7/2003 viene approvata l’allegata modulistica necessaria alla richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impiegati per le attività di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 7/2003. La modulistica deve essere in ogni caso coerente con quella definita in sede nazionale.

Art. 13.

(Contributi)

1. La Regione Piemonte favorisce la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione previste nell’articolo 4, comma 1, lettera c), mediante la concessione di contributi per progetti specifici o con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un efficace collaborazione, tenuto conto del parere espresso dal Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art.  14.

(Formazione)

1. La Regione Piemonte, nell’ambito delle sue competenze programmatorie, d’indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati. In modo particolare individua nei Centri di servizio per il volontariato le strutture con le quali avviare, a seguito di appositi protocolli d’intesa e sentiti i Coordinamenti provinciali, la formazione di base e specialistica.

Art.  15.

(Comitato di coordinamento comunale del volontariato)

1. Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.

Regolamento regionale della scuola di protezione civile.