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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 15 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.  1.

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile regionali come previsto dagli articoli 15, 16,17 e 18 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare:

l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica,

degli organi e delle strutture di nomina della Regione Piemonte.

3. Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e dalle province, il presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Regione l’esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile regionale.

4. Fermo restando l’autonomia regolamentare dei comuni e delle province in materia di protezione civile, i comuni, le aggregazione di comuni e le province devono dotarsi di apposito regolamento che disciplini l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali, intercomunali e provinciali.

CAPO II.

ORGANI E STRUTTURE

Art.  2.

(Comitato comunale di protezione civile)

1. Il comune, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato comunale di protezione civile.

2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire quanto descritto all’articolo 1, comma 3 è composto almeno dal Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede.

Art.  3.

(Comitato intercomunale di protezione civile)

1. L’ente intercomunale, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato intercomunale di protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Il Comitato intercomunale di protezione civile, al fine di garantire quanto previsto all’articolo 1, comma 3, è composto almeno da:

a) il Presidente, o suo rappresentante, che lo presiede, in relazione alla tipologia di aggregazione.

b) i sindaci dei comuni aderenti all’aggregazione o loro delegati.

Art.  4.

(Comitato provinciale di protezione civile)

1. La provincia, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato provinciale di protezione civile.

2. Il Comitato provinciale di cui al comma 1, al fine di garantire quanto previsto all’articolo 1, comma 3, è composto almeno da:

a) il Presidente della Giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede;

b) un rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo;

c) un rappresentante della Regione.

3. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell’emergenza dall’autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Art.  5.

(Comitato regionale di protezione civile)

1. Entro due mesi dall’emanazione del presente regolamento è istituito, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della l.r. 7/2003, il Comitato regionale di protezione civile.

2. I componenti del Comitato, come individuati dall’articolo 16, comma 2 della l.r. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.

3. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato regionale di Protezione civile.

4. E’ facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

5. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato regionale di protezione civile.

Art.  6.

(Funzioni dei Comitati di Protezione civile )

1. I Comitati di protezione civile garantiscono, rispettivamente a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.

2. A tal fine i Comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell’autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

3. I Comitati di Protezione civile assicurano l’espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. I Comitati di Protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del Consiglio comunale, intercomunale in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, regionale ed operano fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art.  7.

(Unità di crisi comunale)

1. Il comune, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi comunale.

2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L’Unità di crisi comunale c è composta almeno:

a) dal sindaco o suo delegato;

b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti.

Art.  8.

(Unità di crisi intercomunale)

1. L’ente intercomunale, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi intercomunale di protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato intercomunale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L’Unità di crisi intercomunale è composta almeno dal coordinatore, in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

Art.  9.

(Unità di crisi provinciale)

1. La provincia, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi provinciale.

2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L’Unità di crisi provinciale è composta almeno:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato

b) dai responsabili delle direzioni provinciali competenti.

4. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l’Unità di crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell’emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, l’Unità di crisi provinciale, si avvale, se necessario, delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM).

6. La Provincia di concerto con l’Ufficio territoriale di Governo istituisce i COM.

7. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono definiti dalle singole province.

8. L’Unità di crisi dei COM è composta almeno da:

a) un rappresentante della Provincia, in qualità di coordinatore;

b) un rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo.

Art.  10.

(Unità di crisi regionale)

1. Entro due mesi dall’emanazione del presente regolamento, è istituita con decreto del Presidente della Giunta, l’Unità di crisi regionale.

2. I componenti, come individuati dall’articolo 17 della l.r. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile e possono avvalersi di personale delegato.

3. L’Unità di crisi regionale è coordinata dal Direttore del Gabinetto della Giunta regionale che si avvale per il coordinamento tecnico del Direttore della Protezione civile.

4. I Componenti esterni, a supporto dell’Unità di crisi, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. I Componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell’Unità di crisi regionale.

5. E’ facoltà del coordinatore, in relazione alla tipologia dell’evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l’Unità di crisi regionale, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.

6. E’ facoltà del coordinatore, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell’Unità di crisi regionale membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

7. L’Unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del Direttore del Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore della Protezione civile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

8. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell’Unità di crisi regionale.

Art.  11.

(Commissione grandi rischi)

1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla Protezione civile, e’ presieduta dall’Assessore stesso ed è composta da:

a) il Direttore regionale della Protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

b) un esperto in problemi di protezione civile,

c) i presidenti delle sezioni di rischio,

d) un esperto designato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);

e) un rappresentante dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);

f) un rappresentante dell’ Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione I (Rischio sismico);

b) Sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe);

c) Sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico);

d) Sezione IV (Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture);

e) Sezione V (Rischio incendi boschivi);

f) Sezione VI (Rischio ambientale e sanitario);

g) Sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica).

4. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

5. Ciascuna sezione è composta da un presidente, rappresentante della Commissione, e da quattro esperti.

6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all’inizio di ogni anno con funzioni di Vice Presidente.

7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

8. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

9. La Commissione e le sezioni durano in carica quattro anni.

10. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall’incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l’esame di questioni interdisciplinari.

12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile per le conseguenti valutazioni.

13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della Protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di Protezione civile assicurano il servizio di segreteria per il funzionamento della Commissione.

15. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.

Art.  12.

(Esperti in emergenza)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e’ istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.

2. L’impiego è autorizzato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile, previa verifica della disponibilità effettuata con le amministrazioni di appartenenza.

3. L’amministrazione destinataria deve attestare il periodo dell’emergenza e l’attività svolta per consentire di quantificare gli oneri sostenuti che sono imputati sull’apposito capitolo di bilancio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.