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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 10 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

AMBITO

Art.  1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile come previsto dall’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano per disciplinare l’elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile.

3. I programmi e i piani di cui al comma 2 devono prevedere:

a) le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;

b) la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli strumenti di attuazione;

c) le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.

4. Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l’esercizio del potere sostitutivo che compete alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di Protezione civile.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Art.  2.

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione.

2. Il programma è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio piemontese;

b) l’individuazione della metodologia per la redazione del programma;

c) la congruenza fra programmazione di scala;

d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;

e) la classificazione della pericolosità;

f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;

g) l’individuazione degli scenari di pericolosità

h) l’individuazione degli scenari degli elementi esposti

i) l’individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato

l) l’individuazione degli scenari di rischio

m) la quantificazione del rischio;

n) il grado di accettazione del rischio della comunità regionale;

o) l’ individuazione ed elencazione di proposte finalizzate alla revisione delle normative regionali;

p) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);

q) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico -funzionale (vulnerabilità antropica);

r) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico - funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);

s) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione - informazione - esercitazioni);

t) la definizione del modello d’intervento regionale;

u) gli indirizzi per i sistemi di monitoraggio ambientale;

v) gli indirizzi per i sistemi di allertamento;

z) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).

3. Il programma è composto dai seguenti elaborati:

a) studio di prefattibilità;

b) relazione programmatica;

c) relazione metodologica;

d) relazioni tecniche/territoriali;

e) relazioni specialistiche per tipologie di rischio;

f) relazione illustrativa con le proposte degli eventuali nuovi indirizzi normativi;

g) relazione finanziaria;

h) elaborato generale con la classificazione integrale a maglia regionale dei comuni e dei rischi con annessa cartografia;

i) elaborato stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;

l) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);

m) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-unzionale (vulnerabilità antropica);

n) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);

o) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione-informazione);

p) elaborato stralcio con gli indirizzi per le esercitazioni;

q) cronoprogramma con i tempi d’attuazione, di verifica dell’attuazione e i tempi previsti per l’aggiornamento del programma.

4. Il programma deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato regionale della protezione civile, il quale può avvalersi del contributo della Commissione grandi rischi regionale e dell’Unità di crisi regionale.

5. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il programma regionale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti

Art.  3.

(Programma provinciale di previsione
e prevenzione dei rischi)

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.

2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi sono descritti all’articolo 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all’ambito provinciale.

3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo dell’Unità di crisi provinciale.

4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. La provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti

CAPO III

PIANIFICAZIONE

Art.  4.

(Piano comunale di protezione civile)

1. Il comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano comunale di protezione civile.

2. Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale;

b) l’individuazione della metodologia per la redazione del piano

c) la congruenza con il programma provinciale;

d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;

e) la classificazione della pericolosità;

f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;

g) l’individuazione degli scenari di pericolosità

h) l’individuazione degli scenari degli elementi esposti

i) l’individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato

l) l’individuazione degli scenari di rischio

m) la quantificazione del rischio;

n) il grado di accettazione del rischio della comunità comunale;

o) la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica;

p) la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza;

r) la definizione del modello d’intervento comunale;

s) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).

3. Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

a) definizione del modello organizzativo e individuazione delle strutture di comando e di controllo;

b) individuazione delle componenti istituzionali e operative e delle funzioni assegnate;

c) regolamentazione del funzionamento dell’Unità di crisi comunale per funzioni di supporto;

d) costituzione della sala operativa comunale;

e) predisposizione di sistemi di monitoraggio;

f) predisposizione di sistemi di allertamento;

g) predisposizione del sistema informativo;

h) predisposizione del sistema di telecomunicazioni;

i) regolamentazione dell’impiego delle risorse strumentali (materiali e mezzi);

l) regolamentazione dell’impiego delle risorse umane;

m) regolamentazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie;

n) definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i soggetti preposti devono compiere;

o) predisposizione delle campagne d’informazione;

p) programmazione e pianificazione delle esercitazioni;

q) programmazione e pianificazione delle attività di formazione.

4. Il piano comunale di protezione civile è composto dai seguenti elaborati:

a) parte propedeutica con la sezione-scenari integrati eventi attesi contenente una:

1) relazione generale (programmatica, metodologica, inquadramento territoriale e finanziaria);

2) relazione con la classificazione integrale dei rischi con annessa cartografia;

3) relazione stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;

b) parte operativa con la:

1) sezione - organizzazione integrata del sistema di comando e controllo;

2) sezione - organizzazione integrata delle risorse;

3) sezione - procedure operative integrate;

4) sezione - informazione;

5) sezione - formazione ed esercitazioni;

6) sezione - modulistica.

5. Il piano di protezione civile comunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato comunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell’Unità di crisi comunale.

6. Il piano comunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all’ Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

7. Il comune, con propria deliberazione, approva il piano comunale di Protezione civile e i successivi aggiornamenti.

8. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano comunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art.  5.

(Piano intercomunale di protezione civile)

1. L’ente intercomunale, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano intercomunale di protezione civile.

2. I contenuti e gli elaborati del piano intercomunale di protezione civile sono descritti all’articolo 4, commi 2, 3 e 4 e vanno ricondotti all’ambito intercomunale.

3. Il piano di protezione civile intercomunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato intercomunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell’Unità di crisi intercomunale.

4. Il piano intercomunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all’ Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. L’ente intercomunale con propria deliberazione approva il piano intercomunale di protezione civile e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano intercomunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art.  6.

(Piano di emergenza provinciale)

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale.

2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all’articolo 4, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all’ambito provinciale.

3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

a) istituzione, in collaborazione con l’Ufficio territoriale di Governo con provvedimenti della provincia, dei Centri operativi misti (COM);

b) regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto;

c) definizione dei protocolli operativi con l’Ufficio territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario.

4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell’Unità di crisi provinciale.

5. La provincia, con propria deliberazione approva il piano di emergenza provinciale e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art.  7.

(Piani integrati (programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza ))

1. Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale rispettando quanto stabilito dagli articoli 3 e 6.

CAPO IV

POTERE SOSTITUTIVO

Art.  8.

(Potere sostitutivo)

1. Il potere sostitutivo è esercitato secondo quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dall’articolo 10, comma 3 della l.r. 7/2003.

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le province e i comuni devono assumere, in relazione alla loro competenza, la deliberazione programmatica di cui al primo comma degli articoli 3, 4, e 6.

3. La deliberazione, di cui al comma 2, deve indicare il tempo presunto per l’approvazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, dei piani di emergenza provinciali e dei piani comunali di protezione civile.

4. Se oltre tale data non risultano essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2, la Regione nei confronti della provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

5. La delibera di approvazione degli strumenti programmatori o pianificatori di protezione civile, di cui al agli articoli 3, 4, e 6, deve essere assunta non oltre i 360 giorni dall’adozione della delibera programmatica. Oltre tale data, la Regione nei confronti della Provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

6. Gli atti deliberativi di programmazione e di approvazione, degli enti locali tenuti a predisporre gli strumenti di programmazione e pianificazione, devono essere trasmessi alla Regione e alla provincia.

Art.  9.

(Potere sostitutivo della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei confronti della provincia, qualora inadempiente, predisponendo:

a) il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo;

b) il piano di emergenza provinciale speditivo.

2. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 2 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre l’elaborato di cui all’articolo 2, comma 3, lettera l).

3. Il piano di emergenza provinciale speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera b).

4. Il potere sostitutivo della Regione nel predisporre il programma provinciale di protezione civile speditivo, non può essere esercitato qualora la provincia disponga del piano di emergenza provinciale.

5. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo o il piano provinciale di emergenza speditivo, redatti dalla Regione, sono approvati con deliberazione dalla provincia ed attuati sotto la responsabilità dell’autorità provinciale di protezione civile.

6. Nella stessa deliberazione deve essere assunto l’impegno di approvare il programma provinciale o il piano di emergenza provinciale redatti integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.

7. Il programma speditivo o il piano speditivo devono essere redatti dalla Regione entro 90 giorni dalle scadenze previste dall’articolo 8, commi 2 e 5.

8. Gli oneri derivanti dalla redazione degli strumenti programmatori e pianificatori sono a carico dell’amministrazione provinciale.

9. L’amministrazione provinciale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere gli strumenti di programmazione e di pianificazione speditivi.

Art.  10.

(Potere sostitutivo della provincia)

1. La provincia esercita il potere sostitutivo, nei confronti del comune qualora inadempienti, predisponendo il piano comunale di protezione civile speditivo.

2. Il piano comunale di protezione civile speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Il piano comunale di protezione civile speditivo, redatto dalla provincia, è approvato dal comune ed attuato sotto la responsabilità dell’autorità comunale di protezione civile.

4. Nell’atto di approvazione deve essere assunto l’impegno di approvare il piano comunale di protezione civile redatto integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.

5. Il piano comunale di protezione civile speditivo deve essere redatto dalla provincia entro 90 giorni dalle scadenze previste dall’articolo 8, commi 2 e 5.

6. Gli oneri derivanti dalla redazione piano comunale di protezione civile speditivo sono a carico dell’amministrazione comunale.

7. L’amministrazione comunale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere il piano comunale di protezione civile speditivo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.