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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attivita’ creditizia orientato all’utile sociale, ambientale e culturale ed al sostegno delle iniziative del terzo settore, la Regione partecipa alla “Banca Popolare Etica - Societa’ cooperativa per azioni a responsabilita’ limitata”, di seguito denominata Banca Etica.

Art. 2.

(Modalita’ di partecipazione)

1. La Giunta regionale e’ autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione di n. 1.000 azioni della Banca Etica, per un valore complessivo nominale di euro 51.640,00.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge sono autorizzati per l’anno finanziario 2004 gli oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Banca Etica, iscritti nell’Unita’ previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con societa’ a partecipazione regionale Titolo - II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, pari a euro 51.640,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo - II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n.  446

- Presentato dalla Giunta regionale in data 19 settembre 2002.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 2 ottobre 2002.

- Sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 marzo 2003 con relazione di Emilio Bolla.

- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)








Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attivita’ formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE