Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’articolo 6 della legge regionale
24 aprile 1990, n. 51)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce), è aggiunto il seguente:

“3 bis. La realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell’ente di gestione.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 666.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 ottobre 2004.

- Assegnato alla V commissione in sede referente il 15 ottobre 2004.

- Testo licenziato dalla V Commissione referente il 15 ottobre 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.

- Approvato in Aula il 19 ottobre 2004 con 27 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. Norme generali di salvaguardia

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonche’ delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e’ fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave;

b) esercitare l’attivita venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all’attivita agricola;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita’ agricole presenti sul territorio o della fruibilita’ della Riserva;

f) esercitare attivita’ ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Gli edifici e le strutture relativi ad attivita’ produttive e turistiche esistenti possono essere oggetto di adeguamenti funzionali e di opportune riconversioni d’uso, previa autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Il Piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell’art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, puo’ prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell’area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali.

3. Fino all’approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’art. 12 della legge regionale n. 57/79 e successive modificazioni.

3 bis. La realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell’ente di gestione.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2004 (ndr)




Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE