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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l’art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visto l’art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 105-13288 del 3 agosto 2004

EMANA

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE”.

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Zone portuali

Art. 4 - Sdemanializzazioni

CAPO II - PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 5 - Principi di gestione

CAPO III - CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 6 - Regole generali

Art. 7 - Subconcessione, trasferimento

Art. 8 - Decadenza, revoca, recessione

CAPO IV - PROCEDURA DI CONCESSIONE

Art. 9 - Nuove concessioni

Art. 10 - Autorizzazioni temporanee

Art. 11 - Rinnovi di Concessioni

Art. 12 - Rilascio della concessione in zona portuale

Art. 13 - Rilascio della concessione fuori zona portuale

Art. 14 - Disciplinare di concessione

Art. 15 - Oneri concessori

Art. 16 - Obblighi del concessionario

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Vigilanza e tutela dei beni demaniali

Art. 18 - Sanzioni

CAPO VI - CANONI DI CONCESSIONE

Art. 19 - Determinazione dei canoni

Art. 20 - Canoni agevolati

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 21 - Norme transitorie

ALLEGATI


CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in materia di demanio della navigazione interna, in conformità:

a) al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);

b) al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la Navigazione Interna);

c) all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

d) al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato);

e) al decreto interministeriale 6 novembre 1992, n. 40163;

f) alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002) e dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004), la materia del riassetto organizzativo e funzionale del demanio della navigazione interna, al fine di procedere:

a) alla formazione di un’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni;

b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di concessione;

c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Le aree ed i beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali, site in quei comuni rivieraschi piemontesi individuati con apposito provvedimento amministrativo della Giunta regionale, costituiscono il demanio della navigazione interna della Regione Piemonte.

2. Per demanio della navigazione interna si intende l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio di un uso turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell’area.

3. Il demanio della navigazione interna consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati ed ogni quant’altro è necessariamente funzionale all’esercizio di un uso demaniale del bene.

Art. 3.

(Zone portuali)

1. Le zone portuali piemontesi, di cui al r.d. 327/1942 ed al d.p.r. 631/1949, sono approvate con specifico provvedimento amministrativo della Giunta regionale previa delimitazione dei confini delle aree stesse effettuata dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

2. Gli atti relativi all’individuazione e alla delimitazione delle zone portuali, sono trasmessi al competente ufficio statale per gli aspetti e le verifiche legate al trasferimento della titolarità demaniale di tali aree, ai sensi dell’articolo 11 della l. 281/1970.

Art. 4.

(Sdemanializzazioni)

1. In caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna, è obbligatorio il parere regionale in quanto ente responsabile delle attività d’indirizzo e controllo in materia.

2. Il parere di cui al comma 1, viene assunto con apposito atto della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

3. Nella predisposizione dell’istruttoria è necessario verificare non solo che l’area non sia alveo o comunque area da preservare per necessità idrauliche o di tutela ambientale, ma anche che essa non sia una pertinenza servente, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque sopraddetti che quindi ne confermano la sua rilevanza demaniale.

4. Costituiscono usi collettivi:

a) l’approdo per le unità di navigazione;

b) il transito e l’accesso all’acqua;

c) l’ormeggio (anche solo temporaneo);

d) il deposito del natante,

e) il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalò o simile);

f) la balneazione;

g) il diporto balneare;

h) ogni altra attività di pubblico generale interesse rilevanti per la comunità insediata nel territorio considerato.

CAPO II

PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 5.

(Principi di gestione)

1. La gestione del demanio della navigazione interna, avviene in conformità agli indirizzi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Po e delle sue norme di attuazione.

2. Le concessioni sulle aree del demanio della navigazione interna riguardano le seguenti attività e tematiche:

a) pubbliche di diporto, boe;

b) balneari e connesse;

c) commerciali e connesse;

d) ittiche e connesse;

e) navali e di cantieristica navale;

f) ricreative e turistiche;

g) sportive,

h) pesca sportiva;

i) installazione magazzini di deposito merci;

l) servitù di passaggio e simili;

m) strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;

n) installazione tabelloni pubblicitari;

o) installazione cabine telefoniche;

p) abitazioni ad uso privato;

q) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;

r) attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.

3. Le aree ed i beni del demanio della navigazione interna sono adibiti a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse finalizzati ad un uso turistico, ricreativo e commerciale dell’aree e dei beni considerati.

4. Ogniqualvolta la spiaggia è meglio utilizzata con la predisposizione di servizi, viene rilasciata la concessione finalizzata ad attività nautiche.

5. La decisione in merito ad una richiesta di concessione demaniale deve essere sempre motivata, anche in caso di assenso.

6. Compatibilmente con la situazione morfologica del terreno, tra due aree in concessione deve essere mantenuta d’ufficio un’area che consenta il totale libero accesso alla battigia.

7. Il concessionario non può mai impedire l’accesso ed il transito pubblico lungo la battigia adiacente la propria concessione.

8. E’ consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque nelle aree del demanio della navigazione interna.

9. Gli interventi sulle aree del demanio della navigazione interna effettuati dagli enti pubblici interessati riferiti alle seguenti attività:

a) pulizia degli specchi d’acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo alla navigazione o al regolare deflusso delle acque;

b) interventi di pulizia delle sponde, dei percorsi rivieraschi, sfalcio dell’erba, di taglio cespugliame nonché di piante presenti sulle sponde e loro pertinenze;

fatte salve le autorizzazioni del caso rilasciate dagli organismi preposti, non sono soggetti ad alcuna concessione, né alla corresponsione di oneri, e sono regolamentati da apposite convenzioni, tra i Enti pubblici interessati e la Regione Piemonte, adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente normativa.

CAPO III

CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 6.

(Regole generali)

1. Le concessioni all’interno delle zone portuali piemontesi, vengono rilasciate dalla Regione Piemonte tramite la propria struttura competente in materia di demanio della navigazione interna e secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2 della l.r. 12/2004.

2. Le concessioni al di fuori delle zone portuali piemontesi, vengono rilasciate dai comuni territorialmente interessati e secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2 della l.r. 12/2004.

3. Le concessioni per l’occupazione e l’uso d’aree e beni del demanio della navigazione interna, sono assentite previo pagamento di oneri concessori.

4. Per le concessioni di durata pari o inferiore ai 12 mesi, l’importo del canone è calcolato in relazione a quanto previsto dall’articolo 19, comma 5. Tali concessioni non sono rinnovabili.

5. Per le concessioni di durata superiore ai 12 mesi, la concessione viene rilasciata in annualità con scadenza al 31 dicembre. I canoni del primo anno sono dovuti per l’intera annualità, qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell’anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell’anno solare.

6. Il termine di scadenza della concessione di durata superiore ai 12 mesi, deve sempre essere ricondotto alla data del 31 dicembre dell’anno stabilito quale scadenza della concessione.

7. Per la sola definizione del periodo di concessione, l’inizio del rapporto concessorio è sempre ricondotto all’anno solare intero.

8. L’occupazione e l’uso d’aree e beni del demanio della navigazione interna è subordinato al rilascio, da parte dell’autorità amministrativa competente, di appositi atti denominati:

a) titolo per la concessione;

b) concessione.

9. Il titolo per la concessione rappresenta l’atto presupposto della concessione stessa e individua il potenziale soggetto concessionario dell’area e/o del bene demaniale.

10. Il possesso del titolo per la concessione consente all’interessato di poter presentare legittimamente le istanze necessarie per ottenere i pareri e le autorizzazioni relativi all’occupazione richiesta. Il possesso del titolo per la concessione è pregiudiziale all’eventuale rilascio dell’atto finale di concessione.

11. La concessione è l’atto amministrativo con il quale viene individuato il soggetto beneficiario e disciplinati i termini dell’occupazione e l’uso d’aree e beni appartenenti al demanio della navigazione interna per un periodo determinato.

12. La concessione, compatibilmente con le esigenze dell’interesse pubblico, è un modo d’utilizzazione del bene demaniale volto ad una valorizzazione del bene stesso.

13. Una nuova concessione non può essere assentita se confligge con un’altra in corso di validità o con interessi pubblici sullo stesso ambito.

14. Qualora una concessione insista su due territori comunali, l’autorità concedente competente in via amministrativa al rilascio della concessione è quella in cui insiste la maggior estensione dell’area oggetto della concessione stessa.

15. In tutti le aree/beni in concessione, sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall’autorità concedente.

Art. 7.

(Subconcessione, trasferimento)

1. La subconcessione è vietata. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente fiduciario: l’atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l’atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l’assenso dell’altro contraente-concedente.

2. La legge rimette alla pubblica amministrazione ogni cambiamento del rapporto che possa alterare, anche solo potenzialmente, le modalità di utilizzazione del bene.

3. L’affidamento a terzi della gestione dell’attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale ed è subordinata:

a) alla eccezionalità del caso;

b) alla temporaneità e relativa limitatezza spaziale del bene demaniale rispetto all’eventuale bene patrimoniale privato cui si trova strettamente vincolato;

c) alla autorizzazione preventiva dell’autorità concedente.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 3 per l’affidamento eccezionale e temporaneo a terzi della gestione dell’attività connessa al bene oggetto della concessione, occorre esperire per l’individuazione del soggetto terzo le procedure concorsuali previste dalla vigente legislazione, ivi compresa, considerata l’eccezionalità della fattispecie, la trattativa privata.

5. Qualora il titolare della concessione sia il comune, lo stesso può ricorrere, per l’esercizio delle attività connesse al bene, ad una delle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Resta comunque fermo che il concessionario, anche nel caso specifico sia un comune, deve mantenere la destinazione richiesta in concessione; un uso diverso, anche parziale, va espressamente autorizzato.

6. Il trasferimento della concessione è consentito, a condizione che non venga variata l’originaria destinazione d’uso oggetto della concessione e previa comunicazione all’autorità competente, nei seguenti casi:

a) trasferimento tra attività commerciali;

b) cessione o vendita d’azienda;

c) conferimento tra associazioni riconosciute.

7. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili solo per successione a causa di morte agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all’autorità concedente.

8. Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

Art. 8.

(Decadenza, revoca, recessione)

1. L’autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per il mancato pagamento del canone ai sensi dell’articolo 15, comma 6;

b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;

d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;

e) per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione dell’area/bene concesso.

2. L’autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui al comma 1, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R., assegnando un termine massimo di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento dell’autorità concedente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

4. E’ facoltà dell’autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora l’area/bene concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

5. La revoca va esercitata con un preavviso di sei mesi precedenti alla data in cui il rilascio dell’area/bene concesso deve avere esecuzione.

6. E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato all’autorità concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

CAPO IV

PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 9.

(Nuove concessioni)

1. I soggetti che vogliono utilizzare aree e/o beni che non siano mai stati dati in concessione, con o senza la realizzazione di opere, ovvero vogliono utilizzare aree e/o beni che siano già stati dati in concessione ma le stesse siano scadute senza che ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini stabiliti nell’atto-contratto, debbono produrre domanda in bollo rivolta all’autorità competente alla quale dovranno essere allegati, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa in vigore:

a) le generalità del richiedente;

b) l’utilizzo previsto per l’area e/o bene;

c) la durata della concessione richiesta;

d) l’individuazione dell’area o del bene su mappa catastale;

e) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;

f) adeguata documentazione fotografica.

2. L’individuazione dell’area o del bene con rilievo, di cui al comma 1, lettera d), deve essere effettuata da un professionista abilitato di fiducia del richiedente, su mappa catastale. Il rilievo deve riportare la superficie dell’area demaniale oggetto di richiesta di concessione.

3. Nel caso previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera c) della l.r. 12/2004, deve essere allegata apposita relazione, redatta da un professionista abilitato di fiducia del richiedente, che definisca in particolare:

a) le caratteristiche dell’intervento;

b) l’eventuale costo dell’opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti.

4. La domanda, entro 15 giorni dal ricevimento deve essere pubblicizzata mediante affissione, per 15 giorni, all’albo pretorio del comune dove è situata l’area richiesta in concessione. Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all’albo pretorio comunale.

5. Le domande relative alle concessioni al di fuori delle zone portuali devono essere, altresì, inviate, per conoscenza, alla struttura regionale responsabile del demanio della navigazione interna.

6. Per contro tale domanda impegna l’autorità concedente ad invitare tutti i richiedenti alla gara per l’aggiudicazione dell’area e/o del bene, a comunicare loro tutte le informazioni necessarie.

7. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata A.R., all’autorità concedente, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione della domanda all’albo pretorio comunale.

8. L’autorità concedente ha l’obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e delle scelte effettuate nelle premesse dell’atto presupposto della concessione, denominato titolo per la concessione.

9. L’autorità concedente attiva la fase istruttoria relativa all’esame delle istanze presentate. L’esito favorevole dell’istruttoria determina il prosieguo nell’iter di concessione dell’istanza stessa. Tale esito è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

a) devono essere rispettati i vincoli di destinazione d’uso dell’area/bene interessato;

b) devono essere evitate utilizzazioni che possano intralciare le rotte della navigazione pubblica, l’entrata e l’uscita dei porti e le vie navigabili in generale;

c) devono essere evitate utilizzazioni che possano danneggiare zone di interesse ecologico e naturalistico e simili;

d) devono essere evitate utilizzazioni che possano interferire con aree dedicate alla riproduzione ittica e con le attività legate alla pesca professionale;

e) deve essere tutelata la fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio richiesto.

10. Qualora il richiedente risulti ente pubblico, come definito dall’articolo 1, comma 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, come specificato dalle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, la domanda è considerata prioritaria rispetto ad eventuali concorrenti privati e l’ente può usufruire dei benefici sui canoni di concessione previsti dalla presente disciplina.

11. Nel caso di domande concorrenti di contenuto demaniale (con riferimento all’uso richiesto) non analogo, è preferito il richiedente che intenda avvalersi dell’area e/o del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

12. Nel caso di domande di concessione concorrenti di analogo contenuto demaniale, si procede con procedura ad evidenza pubblica, il cui termine economico minimo di riferimento è quello stabilito dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

Art. 10.

(Autorizzazioni temporanee)

1. E’ consentita, in relazione a esigenze temporanee (quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, ecc.) di durata pari o inferiore a 12 mesi, l’occupazione temporanea a terzi dell’area/bene concesso ad un ente pubblico.

2. Previo nulla-osta rilasciato dell’ente pubblico concessionario all’occupazione temporanea di cui al comma 1, al soggetto richiedente viene rilasciata apposita autorizzazione dal comune interessato.

3. L’autorizzazione è a carattere oneroso (l’importo del canone è calcolato in relazione a quanto previsto dall’articolo 19, comma 5) solo nel caso in cui l’occupazione stessa abbia fini di lucro.

4. Le procedure per il rilascio dell’autorizzazione sono quelle previste dagli articoli 12 e 13, in quanto applicabili.

Art. 11.

(Rinnovo di concessioni)

1. Nel caso venga a scadenza una concessione già assentita la stessa è rinnovata al titolare della concessione previa apposita domanda di rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4 della l.r. 12/2004.

2. La domanda di rinnovo della concessione va presentata all’autorità concedente, nel periodo compreso tra i 180 ed i 60 giorni prima della scadenza della concessione.

3. Nel caso di assenza di variazioni, non va presentata alcuna documentazione, ma nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso. L’autorità concedente può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento della pratica.

4. L’autorità concedente deve dare pubblicità alla domanda di rinnovo mediante affissione, per quindici giorni, all’albo pretorio del comune dove è situata l’area o il bene richiesto in concessione di apposito avviso pubblico contenente i dati essenziali della domanda (tipo di area/bene, superficie, tipo di utilizzo, ecc.). Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all’albo pretorio comunale.

Art. 12.

(Rilascio della concessione in zona portuale)

1. In applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla trasparenza amministrativa, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna provvede ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di avvio del procedimento.

2. A questa prima comunicazione fa seguito l’eventuale richiesta di integrazione e la documentazione deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l’archiviazione della richiesta stessa.

3. Verificata l’assentibilità dell’istanza, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna procede in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, commi 10, 11 e 12. Al termine di questa fase al richiedente viene rilasciato il titolo per la concessione.

4. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nell’iter di concessione deve inviare una comunicazione di rinuncia alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

5. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, espletata l’istruttoria entro il termine massimo fissato in 30 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento connesso al rilascio della concessione, determina gli importi dovuti per l’occupazione richiesta, ovvero provvede a formulare e trasmettere al richiedente l’atto motivato di diniego della concessione.

6. Il termine per l’istruttoria di cui al comma 5, viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A..

7. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente a corrispondere alla Regione Piemonte:

a) l’importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale;

b) l’importo del canone di concessione demaniale anticipato.

8. I pagamenti suddetti devono essere effettuati, prima della sottoscrizione della concessione, mediante versamenti alla Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. I soggetti interessati devono trasmettere le attestazioni di pagamento di cui al comma 7, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

10. Entro 15 giorni dall’accertato l’avvenuto versamento degli importi richiesti, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente, a mezzo raccomandata A.R., a procedere alla formale stipula dell’atto di concessione.

11. Il soggetto richiedente non può essere immesso nel possesso del bene prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Art. 13.

(Rilascio della concessione fuori zona portuale)

1. In applicazione della l. 241/1990 il comune interessato provvede ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di avvio del procedimento.

2. A questa prima comunicazione può far seguito l’eventuale richiesta di integrazione e la documentazione deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l’archiviazione della richiesta stessa.

3. Verificata l’assentibilità dell’istanza, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, il comune interessato procede in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, commi 10, 11 e 12. Al termine di questa fase al richiedente viene rilasciato il titolo per la concessione.

4. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nell’iter di concessione deve inviare una comunicazione di rinuncia al comune interessato.

5. Il comune interessato, entro il termine massimo per l’istruttoria fissato in 30 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento connesso al rilascio della concessione, richiede alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, di determinare gli importi dovuti per l’occupazione richiesta, fornendo ogni elemento utile di conoscenza per le determinazioni del caso, ovvero provvede a formulare e trasmettere al richiedente l’atto motivato di diniego della concessione.

6. Il termine per l’istruttoria di cui al comma 5, viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A..

7. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente a corrispondere alla Regione Piemonte:

a) l’importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale;

b) l’importo del canone di concessione demaniale anticipato.

8. I pagamenti suddetti devono essere effettuati, prima della sottoscrizione della concessione, mediante versamenti alla Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. I soggetti interessati devono trasmettere le attestazioni di pagamento di cui al comma 7, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

10. Entro 15 giorni dall’accertato l’avvenuto versamento degli importi richiesti, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ne da comunicazione sia al comune che al soggetto interessato.

11. Il comune interessato entro i successivi 15 giorni, a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, invita il richiedente, a mezzo raccomandata A.R., a procedere alla formale stipula dell’atto di concessione.

12. Il soggetto richiedente non può essere immesso nel possesso del bene prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione.

13. Decorso inutilmente il doppio del limite, di cui al comma 11, il soggetto richiedente può rivolgersi alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, per chiedere un intervento sostitutivo.

14. L’intervento sostitutivo può essere attivato, secondo i criteri e le modalità procedurali previste dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), solo previa diffida scritta della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna al comune interessato e successiva inadempienza immotivata dello stesso.

Art. 14.

(Disciplinare di concessione)

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del disciplinare di concessione, di segreteria e di bollo.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare:

a) chiara individuazione dell’area e/o del bene oggetto della concessione;

b) tipo di utilizzazione-destinazione dell’area e/o del bene concesso;

c) durata della concessione;

d) obblighi di manutenzione dell’area e/o del bene;

e) i casi di decadenza o revoca della concessione;

f) diritti di accesso pubblico alla battigia i di eventuali transiti diversi, ecc.;

g) obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;

h) gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti;

i) il diritto di intervenire nell’area e/o nel bene in concessione, da parte dell’autorità concedente, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l’uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario;

l) previsione che alla fine della concessione l’autorità concedente può chiedere la restituzione dell’area sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario) e che in mancanza la struttura realizzata, in buono stato di conservazione, diventa di proprietà dell’Amministrazione statale senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;

m) gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione;

n) i termini per il versamento degli oneri concessori;

o) tempi di inizio e termine dei lavori per l’eventuale opera da realizzarsi.

3. Il provvedimento di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale provvedimento assume anche valore contrattuale tra le parti. La sottoscrizione può avvenire anche tramite scambio di lettere raccomandate A.R..

4. Concluso l’iter di concessione, personale dell’autorità concedente, ove necessario, immette il concessionario nel possesso delle aree/beni oggetto della concessione, tramite apposito verbale di consegna.

5. Ove l’autorità concedente non ritenga necessario apposito verbale di consegna, può aggiungere specifica clausola motivata al termine del provvedimento di concessione, con accettazione espressa del concessionario.

Art. 15

(Oneri concessori)

1. Per la presentazione delle domande di concessione fuori zona portuale e delle opposizioni alle stesse occorre versare euro 50,00 a beneficio dei comuni interessati per le spese istruttorie nelle forme rese note dai comuni stessi.

2. Per la presentazione delle domande di concessione in zona portuale e delle opposizioni alle stesse occorre versare euro 50,00 a beneficio della Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura competente in materia di demanio della navigazione interna.

3. Il titolare di una concessione pluriennale deve versare a beneficio della Regione Piemonte, per gli anni successivi al primo versamento, previsto agli articoli 12, comma 8 e 13, comma 8, e per tutta la durata della concessione, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, l’importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale soggetto all’adeguamento ISTAT, di cui all’articolo 2, comma 7 della l.r. 12/2004, provvedendo altresì ad inviare alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, l’attestato di pagamento relativo al canone di concessione.

4. Per le concessioni, il ritardato pagamento di un’annualità oltre il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento ovvero della mensilità dovuta qualora la concessione sia inferiore a 12 mesi, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data suddetta ovvero entro trenta giorni dalla mensilità inevasa.

5. Il ritardato pagamento oltre il termine di scadenza di cui al comma 4, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto nonché gli interessi legali maturati.

6. Per le concessioni pluriennali, in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la concessione è considerata decaduta.

7. Nel caso di mancato pagamento del canone nelle forme ordinarie, come in ogni altro caso in cui non siano spontaneamente versate somme dovute, a qualsiasi titolo, in dipendenza di norme contenute nel presente regolamento e formalmente richieste, si procede ala riscossione coattiva mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

8. Il ruolo, di cui al comma 7, è formato e reso esecutivo dalla Direzione regionale Bilanci e Finanze, Settore Tributi, su richiesta della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. La richiesta, di cui al comma 8, deve contenere, oltre ai dati identificativi del soggetto o dei soggetti da iscrivere a ruolo, gli importi da addebitare a ciascuno di essi, la liquidazione delle eventuali penali e degli interessi e gli estremi del titolo di credito.

10. La Direzione regionale Bilanci e Finanze, Settore Tributi, risponde limitatamente alla procedura di riscossione coattiva, restando di competenza della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ogni altra questione relativa alle somme dovute dai soggetti debitori, ivi compreso il contenzioso di merito.

11. E’ compito della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, valutare la concreta utilizzazione dell’area o del bene appartenente al demanio della navigazione interna, nel caso questo rilevi ai fini della determinazione del canone.

12. In particolare la struttura regionale verifica:

a) se le occupazioni sono ad utilizzazione esclusiva o meno o in che misura;

b) se si tratti di occupazione da parte di un medesimo soggetto che ne fa un uso esclusivo o di più usi contigui con possibilità di mantenere comunque un uso diverso, anche indiscriminato, negli spazi di risulta.

13. E’ responsabilità della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, definire le modalità interpretative per la corretta ed equa applicazione degli oneri concessori ad ogni singolo caso.

14. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, in presenza di situazioni particolari per l’interesse pubblico, può definire, motivatamente, procedure di pagamento rateizzate purché le stesse prevedano opportuni interessi per i differiti pagamenti così autorizzati.

Art. 16.

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull’area/bene concesso e per gli usi impropri difformi dalla concessione.

2. L’autorità concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l’uso pubblico del demanio.

3. Il costo degli interventi sostitutivi è posto, se del caso, a carico del concessionario.

4. Il concessionario si assume l’onere:

a) della manutenzione ordinaria;

b) del pagamento delle utenze;

c) del pagamento delle spese di gestione;

d) della stipulazione dell’assicurazione contro i danni, ove necessario.

5. Il concessionario assume l’impegno di restituire l’area o il bene concesso nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso.

6. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell’area o sul bene in concessione (boe escluse) apposito cartello, fornito dall’autorità competente alla consegna dell’area/bene in concessione, con la scritta:

7. Il cartello, di cui al comma 6, deve essere pubblicamente visibile e la manutenzione del cartello è a cura del concessionario.

8. L’ autorità concedente controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa delle spese sostenute.

9. Sulle boe deve essere riportato, a cura del concessionario, il numero identificativo della concessione di appartenenza.

10. I concessionari d’aree attrezzate, al fine di consentire l’accesso all’acqua da parte di soggetti handicappati e la loro mobilità all’interno delle aree stesse, possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, fatte salve le acquisizioni delle varie autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

11. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all’autorità concedente; tali percorsi devono comunque essere rimossi alla fine della stagione balneare.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

(Vigilanza e tutela dei beni demaniali)

1. La vigilanza è attività strumentale e necessaria, ed oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l’obbligo per legge, quali tutte le forze di Polizia giudiziaria, compresa quella municipale, può essere esercitata dal comune tramite i dipendenti ai quali tale incarico viene affidato. In tal caso è opportuno che, per renderlo manifesto ai terzi, venga espressamente formalizzato il potere di sopralluogo, accertamento e sanzione in tali soggetti.

2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, mantiene un ruolo di vigilanza sul territorio, ai sensi della normativa in materia, nonché di indirizzo, monitoraggio e controllo sia sull’uso delle aree e dei beni del demanio della navigazione interna sia sull’esercizio delle funzioni da parte degli enti locali interessati, provvedendo, ove necessario, anche ad emanare circolari applicative ed esplicative della presente disciplina.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Chiunque occupa senza la prescritta concessione un’area o un bene del demanio della navigazione interna, è perseguito ai sensi dell’articolo 1161 del r.d. 327/1942.

2. Chiunque estrae, senza la prescritta concessione, materiali vari nell’ambito delle aree del demanio della navigazione interna, è perseguito ai sensi dell’articolo 1162 del r.d. 327/1942.

3. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione, fatte salve le sanzioni penali, se previste, e la decadenza dalla concessione stessa, incorrono nell’applicazione delle sanzione amministrativa dall’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna).

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitati dai comuni competenti per territorio secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO VI

CANONI DI CONCESSIONE

Art. 19.

(Determinazione canoni)

1. A far data dal 1° gennaio 2001 ed ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della l.r. 12/2004, i canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono così determinati:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell’alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate “categoria A”, “categoria B” e “categoria C”;

b) nell’ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l’uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi di cui alla allegata “tabella 1";

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi di cui alla allegata “tabella 2";

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi di cui alla allegata “tabella 3";

2. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina la suddivisione degli scenari territoriali di riferimento da classificare nelle categorie A, B e C, è articolata sulla base dei seguenti elementi:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

b) grado di sviluppo turistico esistente;

c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo adotta la classificazione degli scenari territoriali nelle categorie: A, B e C, di cui al comma 1, lettera a).

4. La classificazione degli scenari territoriali è soggetta normalmente a revisione quadriennale con il medesimo procedimento.

5. L’importo delle concessioni rilasciate per un periodo pari o inferiore ai 12 mesi, non può essere inferiore:

a) euro 50,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a 30 giorni;

b) euro 250,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 31 ed i 180 giorni;

c) euro 500,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 181 ed i 365 giorni.

6. L’importo annuo delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.

7. L’importo delle autorizzazioni di cui all’articolo 10, comma 3 non può essere inferiore:

a) euro 50,00, qualora l’autorizzazione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a 30 giorni;

b) euro 250,00, qualora l’autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 31 ed i 180 giorni;

c) euro 500,00 - qualora l’autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 181 ed i 365 giorni.

8. L’importo annuo delle autorizzazioni, di cui all’articolo 10, comma 3 rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.

Art. 20.

(Canoni agevolati)

1. Per fini di beneficenza, per le attività di volontariato di pubblica assistenza e di protezione civile le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito.

2. La concessione delle aree del demanio della navigazione interna è gratuita per gli interventi attuati dagli enti di gestione di Aree protette ai fini d’istituto. La concessione è, altresì, gratuita nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono destinate a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione ambientale.

3. Per le concessioni rilasciate ai soggetti, di cui all’articolo 9, comma 10, la misura del canone annuo è ridotta del 90 per cento.

4. Per le concessioni rilasciate ad enti o organismi statali, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

5. In presenza di qualsiasi evento dannoso d’eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

6. L’accertamento dell’incidenza dell’evento dannoso sull’utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, è condotto dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

7. Nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono date in concessione a sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, è prevista la riduzione del 50 per cento dei canoni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b) e c).

8. Per le concessioni per le quali il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all’esercizio di una specifica attività che non esclude l’uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40 per cento.

9. Al fine di incentivare l’attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) e c), sono ridotti del 20 per cento.

10. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche e tradizionali, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), per le seguenti categorie di concessionari:

a) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

b) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti pubblici: riduzione del 50 per cento;

c) servizi di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione: riduzione del 60 per cento;

d) servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell’ordine: riduzione dell’80 per cento.

11. Al fine di salvaguardare le attività sportive: sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, la misura del canone annuo per concessioni di boe è ridotta del 50 per cento.

12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

13. Al fine di incentivare l’attività produttive dei concessionari operanti nei seguenti settori:

a) cantieristica navale;

b) boat service;

c) noleggio e locazione;

d) turistico ricettive;

e) balneazione;

l’organizzazione in acqua delle attività a loro connesse a mezzo di: pontile, zattera, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, area di balneazione delimitata, è oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all’occupazione dello specchio d’acqua comprendente tutta l’attività sviluppata nel sito considerato.

14. Per i sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, le aree attrezzate in acqua per l’attività d’istituto (campo di slalom, trampolino di sci nautico, campo canottaggio, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, pontile, area di balneazione delimitata, ecc.), sono oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all’occupazione dello specchio d’acqua comprendente tutta l’attività sviluppata nel sito considerato.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente disciplina a far data dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2002, le riduzioni dei canoni di cui all’articolo 20, comma 9, si applicano alle concessioni relative alle boe rilasciate in zona portuale. A partire dal 1° gennaio 2003 le riduzioni dei canoni di che trattasi si applicano su tutto il demanio della navigazione interna piemontese (in e fuori zona portuale).

2. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 30 giugno 2003, le riduzioni dei canoni di cui all’articolo 20, comma 9, si applicano alle concessioni relative a pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, rilasciate in zona portuale. A partire dal 1° luglio 2003 le riduzioni dei canoni di che trattasi si applicano su tutto il demanio della navigazione interna piemontese (in e fuori zona portuale).

3. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2004, i canoni di cui alla tabella 3 allegata alla presente disciplina, riferiti alle concessioni relative a condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, si applicano solo nelle zone portuali.

4. In fase di prima applicazione della presente disciplina, le concessioni di cui all’articolo 2, comma 12 della l.r. 12/2004, sono rilasciate dell’autorità concedente territorialmente interessata, ai soggetti appartenenti alle casistiche riportate all’articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, a seguito di presentazione di specifica istanza di parte, qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative settoriali vigenti.

5. In fase di prima applicazione della presente disciplina, coloro che sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente disciplina, di regolare concessione di aree/beni del demanio della navigazione interna, devono comunque autocertificare all’autorità concedente territorialmente interessata, la situazione in essere a mezzo di apposita modulistica messa a disposizione dall’autorità concedente. Tali concessioni sono ricondotte d’ufficio alla scadenza del 31 dicembre 2006.

6. Le istanze, di cui all’articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, e le autocertificazioni di cui al comma 5, devono essere presentata alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre i 150 giorni successivi all’entrata in vigore della presente disciplina, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.

7. Al fine di agevolare la continuità nel tempo delle concessioni rilasciate ai soggetti di cui all’articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, ed al comma 5, è riconosciuto loro un diritto di prelazione sul rilascio delle future concessioni in vigore dal 1° gennaio 2007; a tal fine la Regione Piemonte, rende pubblici gli importi dei nuovi canoni in vigore dal 1° gennaio 2007, non oltre i 90 giorni antecedenti la data del 31 dicembre 2006.

8. In fase di prima applicazione della presente disciplina, la prelazione di cui al comma 7, deve essere fatta valere, mediante comunicazione scritta del soggetto titolare (raccomandata A.R. - fa fede la data del timbro postale) all’autorità concedente territorialmente interessata, nel periodo compreso tra i 90 ed i 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa.

9. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all’articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, ed al comma 5, la mancata presentazione nei termini di cui al comma 6, dell’istanza-autocertificazione, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell’occupazione in essere.

10. In assenza di delimitazione delle aree appartenenti al demanio idrico statale, la certificazione sull’appartenenza o meno di un’area a terra al demanio dello Stato, è rilasciata dall’autorità statale competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 agosto 2004

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 2004 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R.

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE