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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione è autorizzata a corrispondere la somma annua di euro 6.000,00 per concorrere al mantenimento di Lucrezia Cavallaro, figlia di Giovanni, vittima dellattentato terroristico di Nassiriya avvenuto il 12 novembre 2003, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.
Art. 2.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri previsti per lattuazione della presente legge, stimati rispettivamente per gli anni 2004 e 2005 in euro 6.000,00 e ricompresi nellUnità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali - Persona famiglia personale socio-assistenziale - Titolo I - Spese correnti) si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004/2006.
Art. 3.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 ottobre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI (1)
Proposta di legge n. 610
Presentata dai Consiglieri Roberto Cota, Mariangela Cotto, Valerio Cattaneo, Antonello Angeleri, Marco Botta, Claudio Dutto, Giancarlo Tapparo, Giovanni Caracciolo, Cesare Maurizio Valvo, Costantino Giordano, Alessandro Di Benedetto, Domenico Mercurio, Sergio Deorsola, Luca Pedrale, Luca Caramella, il 18 dicembre 2003.
- Assegnata alla IV commissione in sede referente il 30 dicembre 2003.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 ottobre 2004 con relazione di Antonello Angeleri.
- Approvata in Aula il 12 ottobre 2004 con 30 voti favorevoli e 2 non votanti.
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)
Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27.
Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.