Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, in conformità alla normativa europea e nei limiti delle attribuzioni regionali di cui al titolo V della parte II della Costituzione, gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l’incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

2. La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti d’intervento e le modalità per la loro attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. La Regione, in armonia con gli Enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all’articolo 1 con interventi diretti a favorire:

a) l’internazionalizzazione del sistema produttivo;

b) l’innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;

c) la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

d) lo sviluppo della società dell’informazione;

e) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura;

f) la qualificazione, l’innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l’accesso al credito;

g) lo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e comunicazione della responsabilità sociale e ambientale;

h) lo sviluppo della base produttiva e la costituzione di nuove imprese;

i) i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione;

l) la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;

m) la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;

n) la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;

o) la ripresa dell’attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;

p) la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione;

q) la promozione della politica culturale dell’impresa attraverso la creazione di modelli museali e di archivio per finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione.

Art. 3.

(Strumenti d’intervento)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) aiuti alle imprese;

b) servizi alle imprese;

c) ingegneria finanziaria;

d) infrastrutture per il sistema produttivo;

e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;

f) creazione d’impresa;

g) progetti strategici;

h) strutture e servizi per l’internazionalizzazione;

i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi;

m) programmazione negoziata.

2. La Regione si avvale degli strumenti di cui al comma 1 in modo coerente ed integrato con le proprie competenze, in particolare in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e di politica del lavoro, di normazione in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza dei luoghi di lavoro e con gli altri strumenti di politica economica e di regolazione.

3. Le definizioni degli strumenti di intervento elencati al comma 1 sono contenute nell’Allegato A.

Art. 4.

(Tipologie d’intervento)

1. Per l’attivazione degli strumenti indicati all’articolo 3 la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondo rotativo;

d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;

f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;

g) promozione e finanziamento di progetti;

h) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;

i) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

Art. 5.

(Beneficiari degli interventi)

1. I beneficiari degli interventi elencati all’articolo 4 sono:

a) le imprese, singole o associate;

b) le strutture di servizio alle imprese;

c) gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;

d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;

e) gli enti e gli organismi promossi o partecipati dalla Regione o dagli Enti locali;

f) gli Enti locali e gli altri enti pubblici;

g) le società consortili a maggioranza pubblica, le società di intervento a controllo pubblico;

h) i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori d’impresa;

i) le università, il politecnico, gli enti di ricerca pubblici ed i centri di ricerca pubblici e privati;

l) i soggetti che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;

m) le forme associative e consortili fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 6.

(Programmazione degli strumenti d’intervento)

1. Nell’ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d’intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.

2. Il programma pluriennale d’intervento, prima dell’adozione, è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive di cui all’articolo 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 112/1998, e al parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il programma pluriennale d’intervento è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2.

Art. 7.

(Gestione degli strumenti d’intervento)

1. Gli strumenti d’intervento di cui all’articolo 3 sono gestiti con le seguenti modalità alternative:

a) gestione diretta;

b) gestione mediante enti strumentali;

c) gestione mediante soggetti terzi.

Art. 8.

(Attuazione degli strumenti d’intervento)

1. La Giunta regionale, salvo i casi in cui lo Statuto attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio, stabilisce i contenuti tecnici, i beneficiari ed requisiti d’accesso, le procedure attuative degli strumenti d’intervento previsti dalla presente legge.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, nelle materie di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Art. 9.

(Definizione di micro, piccola e media impresa)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definiscono micro, piccole e medie le imprese aventi i requisiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa nazionale.

Art. 10.

(Assistenza tecnica)

1. Per l’attuazione della presente legge, le strutture regionali competenti hanno facoltà di ricorrere ad ausili esterni qualificati per:

a) la realizzazione di studi;

b) l’attività di assistenza e informazione destinate ai beneficiari degli interventi;

c) l’acquisizione di consulenze specialistiche;

d) l’installazione ed il funzionamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio degli strumenti di intervento attivati.

2. Le attività indicate al comma 1 sono finanziate a valere sui fondi di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 11.

(Controlli, revoche, monitoraggi)

1. I controlli, le revoche, i monitoraggi degli aiuti, delle agevolazioni, dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro intervento concesso in applicazione della presente legge sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale.

2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale dell’Osservatorio regionale settori produttivi industriali di cui all’articolo 22 della l.r. 44/2000 ed altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell’importo dell’intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l’accesso alle tipologie di intervento previste dall’articolo 4 o per l’erogazione dell’intervento;

b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell’iniziativa, dell’investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall’articolo 4;

c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell’ambito delle tipologie di cui all’articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell’intervento ovvero l’iniziativa, l’investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;

d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;

e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all’articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all’articolo 8, dal bando, dall’atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l’erogazione del beneficio, la realizzazione dell’investimento, dell’iniziativa, del programma o progetto;

f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d’uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all’articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all’articolo 8, dal bando, dall’atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l’erogazione del beneficio, la realizzazione dell’investimento, dell’iniziativa, del programma o progetto;

g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell’impresa o dell’impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all’articolo 8, dal bando, dall’atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l’erogazione del beneficio, la realizzazione dell’iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell’iniziativa, dell’investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell’illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell’importo dell’intervento indebitamente fruito.

Art. 13.

(Attività di informazione)

1. La Giunta regionale promuove, sia mediante le proprie strutture, sia in cooperazione con gli Enti locali e gli sportelli unici comunali per le attività produttive, l’informazione ai potenziali beneficiari in ordine agli interventi attivati ed alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

Art. 14.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell’occupazione, in un contesto ecosostenibile.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d’intervento attivati nell’anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:

a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;

b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l’attivazione e la gestione dello strumento d’intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;

c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l’entità degli investimenti attivati;

d) le criticità emerse nella realizzazione dell’intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.

3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2;

b) l’evoluzione occupazionale attribuibile all’attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l’efficacia dei singoli strumenti d’intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell’occupazione.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie rese disponibili da beneficiari finali o da soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti dalle leggi abrogate ai sensi dell’articolo 16 o da fondi destinati al finanziamento di strumenti d’intervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento dell’abrogazione o dal momento di conclusione del DOCUP e nel rispetto delle norme di contabilità, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui all’articolo 17, comma 3.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a variare il bilancio di previsione con proprio atto amministrativo ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. La Giunta regionale, nell’ambito del programma previsto dall’articolo 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, può confermare l’assegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti d’intervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 (Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate);

b) legge regionale 2 giugno 1978, n. 28 (Interventi a favore delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell’ottobre 1977, nella Provincia di Alessandria);

c) legge regionale 11 agosto 1978, n. 50 (Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell’area comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola);

d) legge regionale 24 aprile 1979, n. 20 (Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per l’area industriale attrezzata);

e) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);

f) legge regionale 22 maggio 1980, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 “Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale”);

g) lettera o) comma 1, articolo 67 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato);

h) legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l’anno finanziario 2004, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2004 e, per gli anni finanziari 2005 e 2006, con le dotazioni finanziarie stanziate nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, alle Unità previsionali di base (UPB) 16011 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo I - spese correnti), 16012 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo II - spese di investimento), 16021 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo I - spese correnti), 16022 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo II - spese di investimento), 16031 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo I - spese correnti), 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo II - spese di investimento) e 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese di investimento).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate con gli stanziamenti del fondo per gli investimenti istituito con l’articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), del fondo speciale per i settori industriali in crisi istituito con l’articolo 5 della l.r. 2/2003 e del fondo per la ricerca e lo sviluppo istituito con l’articolo 7 della l.r. 2/2003, fondi iscritti nelle UPB 16021 e 16032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004).

3. All’entrata in vigore della presente legge vengono istituiti nelle UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - spese di investimento), il Fondo unico per le politiche industriali di parte corrente e il Fondo unico per le politiche industriali per gli investimenti, all’interno dei quali confluiscono, per l’anno 2004, le risorse stanziate e non ancora impegnate dei fondi di cui al comma 2.

4. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8 della l.r. 7/2001, gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.

5. Con provvedimento amministrativo la Giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per le politiche industriali per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 24, comma 7 della l.r. 7/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF) A.
(articolo 3, comma 3)

Definizione degli strumenti di intervento

a) aiuti alle imprese: trasferimenti di risorse pubbliche alle imprese, singole od associate, al fine di agevolarne gli investimenti, lo sviluppo, il posizionamento sui mercati, la qualificazione, la riconversione nonché per il perseguimento degli altri obiettivi indicati all’articolo 2;

b) servizi alle imprese: consulenze e servizi strategici caratterizzati da un alto contenuto specialistico, finalizzati al rafforzamento della competitività delle imprese, con particolare riferimento alle consulenze di direzione e organizzazione aziendale, alle consulenze per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, alle consulenze per l’ottenimento dei brevetti, alle consulenze in materia finanziaria e amministrativa, alle consulenze in materia di programmazione aziendale, ai servizi di marketing, all’introduzione e certificazione di sistemi di qualità, all’introduzione di sistemi di contabilità innovativa, alla certificazione di bilancio e della responsabilità sociale ed ambientale, ai servizi di scoring e rating;

c) ingegneria finanziaria:

1) prestiti partecipativi: finanziamenti concessi a piccole e medie imprese a fronte di programmi di investimento e di sviluppo produttivo ed occupazionale, di ampliamento dell’impresa e di introduzione di innovazioni tecnologiche, legati a piani di incremento patrimoniale dell’impresa;

2) fondi chiusi: strumenti finanziari per la raccolta di capitali presso investitori istituzionali (quali fondazioni, compagnie assicurative, fondi pensione) e presso soggetti privati, da investire in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo;

3) supporto alle imprese finalizzato all’accesso ai finanziamenti mediante iniziative e interventi, diretti od indiretti, che agevolino le imprese beneficiarie nell’accesso ai finanziamenti o che consentano loro di ottenere una miglior valutazione di solidità nell’accesso al credito;

4) altri interventi di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, di supporto per l’accesso al credito ed al mercato dei capitali;

d) infrastrutture per il sistema produttivo:

1) aree e siti per l’insediamento di attività produttive ed, in particolare:

1.1) aree attrezzate per attività economico-produttive destinate all’insediamento, in condizioni di compatibilità ambientale, di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali;

1.2) aree ecologicamente attrezzate destinate all’insediamento di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali, caratterizzate da una gestione centralizzata ed unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l’efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, il risparmio energetico, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza, dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti;

2) centri per servizi comuni alle imprese: strutture localizzate di norma in aree per insediamenti produttivi e finalizzate a fornire alle imprese i principali servizi necessari a soddisfare le esigenze di una moderna attività imprenditoriale;

3) recupero siti dismessi o degradati: recupero di aree, edifici ed altri immobili non più utilizzati od utilizzabili od in situazioni di degrado edilizio-urbanistico e socio-economico, da destinare all’insediamento di attività economico-produttive;

4) parchi scientifici e tecnologici: organizzazioni di risorse materiali ed immateriali che svolgono attività di ricerca (industriale e pre-competitiva) e sviluppo, trasferimento tecnologico, anche in ambito internazionale, tra il mondo della ricerca e delle imprese, attrazione ed insediamento di imprese innovative, alta formazione;

5) incubatori d’impresa: infrastrutture dedicate a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, mediante l’insediamento di servizi per la creazione d’impresa e di accompagnamento nonché di spazi fisici per l’insediamento iniziale e temporaneo di nuove imprese;

6) reti infrastrutturali a servizio dei sistemi produttivi: reti e piattaforme di comunicazione tra imprese e tra queste e gli enti pubblici, gli utenti e i consumatori, reti energetiche, reti e nodi logistici, reti idriche, reti per la gestione ambientale;

7) altre strutture od infrastrutture, fisiche o virtuali, idonee a supportare il sistema delle imprese;

e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva:

1) distretti industriali: contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, da una peculiare organizzazione interna nonché dalla specializzazione produttiva dei sistemi di imprese;

2) filiere produttive: insiemi di imprese di produzione e di servizio alla produzione nonché dei soggetti scientifici e istituzionali esterni alla catena del valore propriamente detta, ma detentori di competenze determinanti nel renderla efficiente, le cui attività sono necessarie alla produzione di un bene finale, in un quadro di interazione e integrazione plurisettoriale, multifunzionale e di rapporti di fornitura e subfornitura a diversi livelli di coordinamento;

3) poli di specializzazione produttiva: realtà territoriali che, pur prive dei requisiti di distretto industriale di cui al numero 1) della presente lettera, sono caratterizzate da specializzazione produttiva e da elevato livello tecnologico;

f) creazione d’impresa: insieme delle attività, dei servizi e degli investimenti necessari per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, ivi comprese quelle finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria (spin-off accademici);

g) progetti strategici: iniziative ed interventi di rilevanza regionale e di importanza strategica, idonei, come tali, ad insediare nuove matrici tecnologico-produttive o a rinnovare le capacità produttive, scientifiche e tecnologiche già disponibili ed a consolidare la collocazione internazionale del sistema economico regionale;

h) strutture e servizi per l’internazionalizzazione: strutture e attività volte a favorire l’internazionalizzazione attiva e passiva del sistema produttivo regionale, la penetrazione e la cooperazione commerciale sui mercati mondiali da parte delle imprese piemontesi, la loro partecipazione a gare internazionali ed a sviluppare attività promozionali di rilievo regionale;

i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico: strutture e attività volte a favorire la produzione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a favore del sistema produttivo;

l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi: interventi di sostegno finanziario, destinati alle imprese gravemente danneggiate da calamità naturali, al fine di consentirne l’immediata ripresa dell’attività produttiva, a condizione che il riconoscimento della sussistenza di evento grave e calamitoso sia dichiarato dalle autorità competenti;

m) programmazione negoziata: azioni ed interventi di promozione e sviluppo del territorio, che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e comportino attività decisionali complesse nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, da realizzarsi mediante intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti d’area, progetti integrati di sviluppo socio-economico di area, patti per la competitività nonché altre forme di intervento basate su accordi o concertazione tra enti pubblici, imprese ed altri soggetti privati.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 523.

Promozione e sostegno delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

- Presentata dal Consigliere Costantino Giordano il 1° aprile 2003.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 9 aprile 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 585.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2003.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 5 novembre 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 12 luglio 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.

- Approvato in Aula l’11 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 6

- Il testo vigente dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 19. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. (omissis)

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all’organo regionale competente all’adozione dell’atto.".


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

1-2. (omissis)

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4-9. (omissis)".


Nota all’articolo 11

- Il testo vigente dell’articolo 22 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 22. (Istituzione dell’Osservatorio regionale settori produttivi industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l’Osservatorio regionale settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sull’andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell’industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall’intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell’amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull’industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l’informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L’Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all’apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. L’Osservatorio si avvale dell’apporto di una commissione tecnico - scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell’Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l’Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell’Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.".

Nota all’articolo 15

- Il testo vigente dell’articolo 53 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 53 (Altri fondi statali)

1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 52, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell’assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l’impossibilità del loro raggiungimento.

3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d’occorrenza, del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l’assegnazione.

5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

6. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese, a norma dell’articolo 31, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 novembre 2004 (ndr)



Legge regionale 29 novembre 2004, n. 35.

Provvedimenti in materia di castanicoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE