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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attivita’ formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte) e’ sostituito dal seguente:

“3. Ai componenti della Commissione per le attivita’ di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio”.

Art. 2

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata per l’anno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell’Unita’ previsionale di base (UPB) 32031 (Attivita’ culturali istruzione spettacolo - Promozione attivita’ culturali - Titolo - I - Spese correnti), del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, unita’ che presenta la necessaria disponibilita’.

3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n.  415

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 aprile 2002.

- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 3 maggio 2002.

- Testo licenziato dalla VI commissione referente il 19 marzo 2003 con relazione di Valerio Cattaneo.

- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli , 5 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

Il testo dell’articolo 2 della l.r. 49/1991 come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 2 (Commissione per le attivita’ di orientamento musicale)

1. E’ istituita la Commissione consultiva per le attivita’ di orientamento musicale.

2. Tale Commissione e’ composta da:

a) l’Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

b) tre esperti, designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e’ attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;

Ai componenti della Commissione per le attivita’ di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".

c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L’incarico non e’ immediatamente rinnovabile.

3. Ai componenti della Commissione per le attivita’ di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.".

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)




Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 26.

Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell’attentato terroristico di Nassiriya.

Il Consiglio regionale ha approvato.