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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dellarticolo 79 dello Statuto e dellarticolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2005, il bilancio della Regione per lanno finanziario 2005, secondo gli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005 contenuti nel disegno di legge n. 685 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007), presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 2004 e limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.
2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.
Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 687
- Presentato dalla Giunta regionale il 17 dicembre 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 17 dicembre 2004.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 dicembre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Approvato in Aula il 23 dicembre 2004 con 30 voti favorevoli, 12 voti contrari .
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 79 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :
Art. 79 (Esercizio provvisorio)
Lesercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.".
- Il testo dellarticolo 12 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 12.(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)
1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.
2. Lesercizio provvisorio del bilancio puo essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. La legge relativa allesercizio provvisorio del bilancio autorizza laccertamento e la riscossione delle entrate, limpegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4. La legge regionale che autorizza lesercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni allesecuzione delle spese obbligatorie nonche lentita degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non puo essere successiva al 30 aprile.".
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2004 (ndr)
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39.
Costituzione dellAzienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE