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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dellentrata e della spesa riportati nellallegato A.
Art. 2.
(Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio 2003)
1. Lavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per lanno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3.
(Integrazione dellautorizzazione a contrarre mutui)
1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per lanno 2003.
2. Agli oneri ricadenti sullanno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4.
(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)
1. In relazione a quanto disposto dallarticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso allindebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 risultanti dal prospetto di cui allallegato B.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie per lanno 2005)
1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per limporto pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferiti allanno 2005:
- 06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.
Art. 6.
(Anticipazioni finanziarie)
1. È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, lanticipazione con risorse regionali delle rate relative allanno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi Torino 2006, stipulato nellanno 2003 in attuazione dellarticolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006).
Art. 7.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 novembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 663.
- Presentato dalla Giunta regionale il 23 settembre 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 settembre 2004.
- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 13 ottobre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 23. (Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, lassestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per lassestamento e subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo allesercizio antecedente a quello in corso.
2. Con la legge di assestamento si provvede allaggiornamento degli elementi di cui allarticolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonche a quello dellavanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.
3. Con la legge di assestamento si procede, altresi, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nellarticolo 10, comma 3.".
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 è il seguente :
Art. 3. (Disposizioni in materia di finanza regionale)
1. Allarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere allindebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso allindebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dellanno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per lanno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. Listituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dallente territoriale."."
- Il testo dellarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) è il seguente :
Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.)
18. Ai fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.".
Nota allarticolo 6
Il testo dellarticolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006") è il seguente :
Art.10 (Risorse finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite dimpegno quindicennale di lire 110 miliardi per lanno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che lAgenzia e lEnte nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui allarticolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero delleconomia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dellAgenzia è altresì concesso allAgenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per lanno 2000, di lire 20 miliardi per lanno 2001 e di lire 10 miliardi per lanno 2002 .
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite allAgenzia le somme previste alla voce spese generali compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dellimporto complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dellimporto delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma .
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi dasta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui allarticolo 13, comma 1, primo periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nellesercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
5. In deroga allarticolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni .".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".
I documenti contabili allegati alla Legge Regionale sopra riportata sono pubblicati su Supplemento al Bollettino Ufficiale 11 novembre 2004 n. 45, Parte I (ndr)
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44 del 8 novembre 2004 (ndr)
Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.
Modifiche alla legge finanziaria per lanno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE